Bonus edilizi e visto: le novità previste dal decreto Antifrode

Bonus edilizi: e visto : introduzione

E’ stato pubblicato in gazzetta Il Decreto Antifrode (DL 11/11/2021 n. 157). Il decreto ha ampliato il perimetro previsto dal legislatore per il rilascio del visto di conformità per usufruire dei bonus edilizi. Se prima dell’introduzione del decreto, la legge di bilancio aveva previsto l’obbligo di richiedere il rilascio del visto e delle asseverazioni per accedere alla cessione e/o allo sconto in fattura in caso del superbonus 110% (art. 119 d.l 34/2020), ora il Decreto Antifrode ha stabilito che il rilascio del visto di conformità e l’asseverazione da parte dell’esperto risulta necessario anche per:

  • usufruire della detrazione da 110% direttamente in dichiarazione dei redditi;
  • usare i bonus edilizi, differenti dal superbonus, in caso di sconto in fattura o cessione del credito;

Bonus edilizi e visto : Le tipologie di asseverazioni

L’asseverazione tecnica è rilasciata da un tecnico abilitato, come un geometra, un ingegnere o un architetto. Con l’asseverazione tecnica si dimostra di possedere tutti i requisiti tecnici per accedere al bonus e la congruità delle spese sostenute; ossia che i costi dichiarati nel computo metrico estimativo rispecchiano quelli degli interventi da fare e siano conformi ai prezziari DEI.

Il visto di conformità è rilasciato da un professionista abilitato (es. commercialista) il quale verifica la regolarità formale delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere il bonus. L’asseverazione rilasciata dal professionista permette di verificare la regolarità formale della documentazione ai fini della spettanza del bonus. Il comma 13 dell’articolo 119 del DL 34/2020 obbliga il professionista che appone il visto a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati, nonché della polizza per la responsabilità civile stipulata da questi ultimi. I controlli da eseguire sono relativi a soggetti beneficiari; tipologie di immobili oggetto degli interventi; tipologie di intervento; ammontare delle spese sostenute e modalità di pagamento; presenza di asseverazioni e attestazioni ove richieste.

Bonus edilizi e visto : il decreto Antifrode

Con l’art 119 del D.L 34/2020 è stato introdotto l’obbligo per il contribuente di richiedere il rilascio dell’asseverazione tecnica e del visto di conformità da parte di un professionista, qualora avesse deciso di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in caso di superbonus 110%. Con il decreto Antifrode, dal 12 novembre il visto di conformità e l’asseverazione tecnica è richiesto anche per:

1. la detrazione 110% “utilizzata” direttamente in dichiarazione (e non solamente in caso di cessione o sconto in fattura);

2 .I bonus edilizi differenti dal superbonus (spese di ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus ecc.) in caso di cessione del credito o sconto in fattura (ipotesi nelle quali occorre anche l’asseverazione di un tecnico circa la congruità della spesa).

Ricapitolando, il contribuente, dal 12 novembre scorso, è obbligato a richiedere il rilascio del visto di conformità e l’asseverazione tecnica da parte di un esperto, in caso di opzione di cessione o sconto in fattura del credito da 110% (art. 119 dl 34/2020), spese di ristrutturazione e sismabonus (art. 16 bis D.lgs 917/1986) ed ecobonus (dl 63/2013).

Per il superbonus, dal 12 novembre scorso scatta l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione anche qualora decida di utilizzare la detrazione da 110% direttamente in dichiarazione; salvo il caso in cui decidesse di redigere la stessa tramite 730 precompilato o trasmesso dal sostituto d’imposta (es. datore di lavoro); fanno eccezione l’ecobonus ordinario e il bonus facciate, in questo caso l’asseverazione tecnica circa la congruità dei prezzi è obbligatoria anche solo per detrarre le spese.

Conclusioni

E’ evidente come Il Governo, con il decreto Antifrode in vigore dallo scorso 12 novembre, ha voluto dare una stretta alla circolazione dei bonus edilizi; certificando il loro utilizzo attraverso lo strumento della asseverazione e del visto di conformità. Resta fuori dalla stretta l’utilizzo in dichiarazione dei bonus edilizi come l’ecobonus, le ristrutturazioni e i sismabonus che seguiranno le regole previgenti.


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