Rientro dei cervelli e lavoratori Impatriati
- 23/05/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità

La legge di Bilancio 2022 ha confermato le agevolazioni fiscali previste per i lavoratori Impatriati. Inizialmente il D.Lgs 147/2016, art. 16, aveva previsto che l’agevolazione fosse goduta solamente da persone con alta qualificazione professionale (es. docenti universitari), poi nel 2019 il legislatore tributario ha esteso l’agevolazione anche ai c.d. lavoratori impatriati.
La normativa incentiva, attraverso una forma di detassazione del reddito, il rientro dei lavoratori che hanno scelto di spostare la residenza e l’attività lavorativa fuori dall’Italia.
Rientro dei cervelli
La normativa sul Rientro dei Cervelli incentiva il trasferimento in Italia di persone altamente qualificate e specializzate per favorire lo sviluppo culturale, scientifico del paese. La norma è finalizzata ad agevolare il rientro di docenti e ricercatori scientifici prevedendo che il 90% del reddito da lavoro dipendente o autonomo non sia fiscalmente imponibile ai fini Irpef. In sostanza sconterà imposizione solamente il 10% del reddito prodotto.
I requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione sono:
- Essere in possesso di un titolo universitario;
- Essere stati residenti all’estero;
- Aver svolto attività di ricerca o docenza documentata per almeno 2 anni continuativi;
- Tornare in Italia per svolgere attività di docenza o ricerca;
- Trasferire la residenza fiscale in Italia;
L’agevolazione è applicabile a partire dal periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza in Italia ed estendibile fino a 13 annualità successore, al ricorrere di precisi requisiti; come l’avere un figlio minorenne o l’aver acquistato un’unità immobiliare residenziale in Italia.
Rientro dei cervelli: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia è tornata più volte in argomento, da ultimo con la risposta ad istanza di interpello nr. 239/2022 relativo alla fattispecie di un docente universitario, in aspettativa e titolare di una cattedra presso un ateneo spagnolo. L’istante chiedeva se poteva beneficiare per la seconda volta dell’agevolazione in quanto ne aveva già beneficiato in passato. Nella risposta le Entrate confermano quanto già chiarito nella risoluzione 92/E del 2017, ribadendo inoltre la circostanza per cui non osta con il regime in questione la circostanza per cui il docente abbia già fruito in passato del regime agevolativo, dopo esser rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia.
Australia.
lavoratori Impatriati
Il regime degli Impatriati prevede una detassazione dei redditi da lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia del 70%, elevabile al 90%, se l’Impatriato trasferisce la residenza nel Mezzogiorno.
Per fruire delle agevolazioni il lavoratore deve:
- Essere in possesso di un titolo di laurea e aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi;
- Aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’italia negli ultimi 24 mesi, conseguendo un titolo di laurea o specializzazione.
- Trasferire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a risiedervi per almeno 2 anni;
- Svolgere l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello stato italiano;
Questa agevolazione ha una durata 5 anni a decorrere dall’anno del trasferimento della residenza nel territorio dello stato italiano ed è prorogabile per ulteriori 5 anni al ricorrere di alcune situazioni (i.e. l’avere un figlio minorenne, l’aver acquistato una abitazione residenziale nei dodici mesi antecedenti o successivi al trasferimento della residenza ecc…).
lavoratori Impatriati: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha affrontato l’argomento con diverse risposte alle istanze di interpello (i.e. n. 3, n. 55, n. 186, n. 222 n. 223), da ultimo con l’istanza nr. 596/2021. L’Entrate hanno stabilito che l’agevolazione può applicarsi anche a quei lavoratori (italiani o cittadini esteri), in possesso dei requisiti predetti, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere l’attività lavorativa da remoto in favore del proprio datore di lavoro estero, in forza di un precedente contratto di lavoro.
Il legislatore tributario, con le risposte anzidette, apre definitivamente le porte al c.d. remote working, orientamento frutto della situazione di crisi pandemica mondiale che ha imposto un cambiamento radicale delle regole previste nel mondo del lavoro.
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