Cessione di partecipazione e pro-rata

Cessione di partecipazione e pro-rata: introduzione

La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 5156 del 25/02/2021, ha accolto il ricorso proposto dalla società in tema di cessione di partecipazione e pro-rata, e ha cassato la sentenza dei giudici di secondo grado con la quale veniva evidenziato che se l’operazione di acquisizione e cessione di partecipazioni rientra nell’oggetto sociale della società, ancorché svolta in via occasionale, allora di tale operazione se ne deve tener conto ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità (ex. art. 19-bis dpr 633/1972) e quindi in termini di calcolo di detrazione di imposta.   

Cessione di partecipazione e pro-rata: art. 19 bis dpr 633/72

Il cd. Meccanismo “pro-rata”, ex. art. 19 bis dpr 633/72, è il metodo utilizzato dalla società per determinare la quota parte di iva ammessa in detrazione; il pro-rata è calcolato in base al rapporto esistente tra operazioni imponibili e operazioni esenti ai fini IVA.

Nel caso trattato dalla sentenza, la società svolgeva attività di commercio di abbigliamento ed in via occasionale ha provveduto a cedere una partecipazione societaria in esenzione ex. art. 10, co. 1, n. 4, del richiamato decreto. Il contribuente, in applicazione dell’art. 19 bis 2 del dpr 633/72 escludeva dal calcolo del pro-rata l’operazione occasionale di vendita della partecipazione in quanto la stessa era compiuta in via del tutto accessoria. Infatti, stando al contenuto dell’art. 19bis, co. 2 per il calcolo della percentuale di detrazione (c.d. pro-rata) non si tiene conto delle operazioni relative a titoli e partecipazioni quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili”.

L’Agenzia, appellandosi al contenuto dell’art. 19 bis del dpr 633/72 ha ritenuto che la società avrebbe dovuto considerare nel calcolo del pro-rata la predetta cessione, in considerazione del fatto che la cessione della partecipazione rientrava, formalmente nell’oggetto sociale.

Conclusioni della Corte di Cassazione

La tesi dell’ufficio veniva cassata dai giudici di legittimità in considerazione del fatto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 19bis dpr Iva, non rileva il dato formale dell’attività indicata nello statuto, bensì l’attività concretamente svolta. Pertanto la società svolgendo attività nel settore del commercio dell’abbigliamento e non di cessione di partecipazione, la predetta operazione non si doveva considerare nella sostanza parte dell’oggetto sociale. La percentuale di detrazione rimaneva del 100%.


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