Criptovalute e legge di bilancio 2023

Le disposizioni della Legge di Bilancio 2023 in materia di criptovalute si presentano come un tentativo di inquadramento normativo fiscale del fenomeno della c.d. finanza digitale voluto dal legislatore.

Fino ad oggi non esisteva una normativa specifica in materia fiscale in tema di criptovalute. Il disegno di Legge di bilancio 2023 cerca di porre rimedio alla lacuna normativa stabilendo dei nuovi criteri di tassazione delle cripto attività.

Criptovalute e legge di bilancio 2023: le novità in sintesi

Di seguito le novità in sintesi previste nel disegno di legge di bilancio 2023 in materia di criptovalute:

1. Criptovalute e legge di bilancio 2023: tassazione delle plusvalenze ai fini delle imposte dirette.

E’ previsto, ai fini Irpef, una tassazione delle plusvalenze maggiori di Euro 2.000,00 realizzate mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività. Il legislatore introduce per la prima volta una soglia di Euro 2.000,00 per periodo di imposta, al di sotto delle quale non assumono rilevanza ai fini fiscali le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell’anno. Le plusvalenze sono determinate mediante somma algebrica dei risultati positivi e negativi. Si elimina quindi il campo dalla linea interpretativa varata dall’agenzia delle entrate che vedeva assimilare le criptovalute alle valute estere con conseguente limite alla tassabilità rappresentato dalla giacenza media di Euro 51.645,69 per più di sette giorni lavorativi successivi.

2. Esclusione dalla tassazione delle permute tra criptoattività aventi le stesse caratteristiche e funzioni.

E’ Esclusa la tassazione della plusvalenza emergente dalle permute di criptovalute aventi le stesse caratteristiche e funzioni. Il legislatore però non ha ancora definito in maniera puntuale il campo di applicazione della norma, stabilendo quali di quelle permute si possono ritenere imponibili e quali invece quelle escluse da tassazione.

3. Inversione dell’onere della prova in capo al contribuente nel dimostrare, sulla base di elementi certi e precisi, come determinare il costo di acquisto o valore fiscale delle criptovalute ai fini del calcolo della plusvalenza da assoggettare a tassazione. In mancanza il costo fiscale per il fisco è pari a zero.

Questa previsione, se confermata in sede di conversione del disegno di legge di bilancio creerebbe non poche difficoltà per chi opera di frequente nel mondo del trading. Infatti rintracciare il costo originale di una data quantità di criptovaluta al momento della cessione potrebbe presentarsi tutt’altro che agevole e facile da dimostrare in caso di verifica fiscale. In tal caso, qualora il contribuente non riuscisse a determinare con certezza il costo di acquisto in sede di cessione, la plusvalenza da cessione, è calcolata in maniera piena, considerando il valore fiscale della cripto transata pari a zero.  Questa circostanza ove dimostrata potrebbe dar adito a numerosi contenziosi con l’agenzia delle entrate. Forse per tale motivo il legislatore ha dato la possibilità di rivalutare le cripto-attività possedute al 1/1/2023 mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 14% in luogo della aliquota del 26% applicabile alle plusvalenze realizzate dalla vendita delle criptovalute.

4.Estensione del c.d. regime del risparmio amministrato alle criptovalute.

Tale regime si applica in genere ai prodotti finanziari e consiste nell’ affidare ad un intermediario, generalmente attraverso un contratto di amministrazione e custodia, la gestione di un portafoglio titoli. Tale intermediario provvederà a gestire tutti gli adempimenti fiscali e a compensare plusvalenze con minusvalenze di titoli aventi caratteristiche similari. Si tratta di un regime opzionale, previsto dall’art. 3, co. 5 del D. Lgs 231/2007. Tale regime prevede l’obbligo di applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze imponibili a carico degli operatori non finanziari, ossia ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale ed ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

5. Estensione ai prestatori di servizi di portafogli digitali dell’obbligo di segnalazione all’Anagrafe tributaria di operazioni da e verso estero per importi superiori ad Euro 5.000,00 aventi ad oggetto valute virtuali e criptoattività.

6. Conferma dell’obbligo per i soggetti Irpef, persone fisiche residenti, di monitorare il possesso delle criptovalute presentando il quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Tale obbligo di monitoraggio deve essere assolto a prescindere dal fatto che i soggetti che forniscono i servizi di detenzione e utilizzo di criptoattività siano o meno residenti nel territorio dello stato italiano. In precedenza, l’agenzia con la risposta ad istanza di interpello nr. 433/2022, aveva chiarito che se le operazioni di staking venivano effettuate attraverso una piattaforma italiana e tale società deteneva le chiavi private, il contribuente benché residente non era obbligato nel presentare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per assolvere l’obbligo di monitoraggio fiscale.

7. Sanatoria delle violazioni degli obblighi dichiarativi delle criptoattività detenute al 31.12.2021.

Il legislatore introduce la possibilità per i contribuenti che non hanno dichiarato ai fini degli obblighi di monitoraggio le criptoattività nei propri modelli dichiarativi la possibilità di autoravvedersi presentando un apposito modello dichiarativo (che verrà approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) e versando un’imposta sostitutiva del 0.5% a titolo di sanzione sul valore delle attività non dichiarate. In caso di redditi non tassati (es. plusvalenze non dichiarate), il costo della sanzione è aumentato del 3.5% percentuale. 

Criptovalute e legge di bilancio 2023: Conclusioni

La disposizione sulla legge di bilancio si pone nel tentativo di dare un inquadramento legislativo al mondo della finanza digitale, al fine di evitare che lacune legislative possano favorire dei salti di imposta ai danni dello stato.


Per maggiore informazioni, contattami senza impegno inserendo i dati qui sotto: