Criptovalute: In senato in arrivo la proposta di legge
- 29/04/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità

Introduzione
Nel precedente contributo ho parlato del trattamento fiscale riservato alle criptovalute, alla luce dei chiarimenti avuti con la risposta ad istanza di interpello nr. 788/2021 https://www.nicolaforner.it/bilancio-e-contabilita/valute-virtuali-in-digital-wallet-con-possesso-di-chiavi-private/.
Con la presentazione del disegno di legge in Senato è stato mosso il primo passo verso l’inquadramento tributario delle valute virtuali, i.e. criptovalute. La spinta nasce dall’esigenza di regolamentare la materia sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista degli specifici adempimenti in tema di antiriciclaggio. Tali adempimenti devono essere adottati dagli operatori che operano nel settore delle cripto-valute (i.e. exchanger e wallet provider) attivi in Italia.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi i principi cardini su cui ruota la proposta di legge sono; gli obblighi dichiarativi (e il presupposto impositivo) delle valute virtuali ai fini delle imposte dirette; gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Criptovalute e Imposte dirette
Per quanto riguarda il comparto delle imposte sui redditi, le proposte arrivate in senato, sembrano seguire la tesi dell’assimilazione delle criptovalute alle valute estere. Qualora venisse appoggiata questa tesi, le plusvalenze a “termine” sarebbero sempre tassabili; mentre le plusvalenze a “pronti” (ossia quelle calcolate come scambio di una criptovaluta con un’altra o, ancora, come scambio di una criptovaluta con contropartita in euro) sarebbero soggette a tassazione solo al ricorrere di depositi eccedenti i 51.646,69 Euro per almeno sette giorni lavorativi continui.
Al fine della determinazione del tasso di conversione, fa fede in questo senso, il costo d’acquisto risultante da documentazione certa (i.e. contabilità dell’exchanger e wallet provider)
Altro punto importante della riforma è il presupposto impositivo. Ciò che rileva non è il prelievo della valuta dal portafoglio ma l’effettiva conversione delle criptovalute in euro o in altra valuta legale. Pertanto, non rileva più fiscalmente il fatto le plusvalenze siano maturate su operazioni di scambio “cripto-cripto” ma solamente “cripto-euro”.
La proposta sembra inserire un regime opzionale di rideterminazione dei valori fiscali delle criptovalute, alla stregua del pagamento delle imposte sostitutive per affrancare le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni e dei terreni detenuti da parte di persone fisiche non residenti.
L’imposta sostitutiva, prevista nella proposta di legge dal legislatore, sembra prevedere una aliquota dell’8%-9%-10% a seconda del valore della plusvalenza da affrancare; anziché della più onerosa tassazione del 26% prevista dagli artt. 67 e 68 del Tuir.
Criptovalute e Obblighi di monitoraggio fiscale
In tema di monitoraggio fiscale, la proposta di legge appoggia la tesi interpretativa delle Entrate, secondo cui le criptovalute devono essere indicate nel quadro RW ma senza rilevanza ai fini Ivafe, in quanto i wallet non sono prodotti finanziari. Purtuttavia vi sono due importanti precisazioni:
- I valori sono indicati al costo e non al valore di mercato;
- Anche per le criptovalute vige la franchigia di 15mila euro al di sotto del quale l’obbligo di monitoraggio non sussiste (stessa soglia per i c/c e prodotti finanziari esteri).
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