Distribuzione di utili
- 30/03/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità

Introduzione
Entro il 31/12/2022 le persone fisiche residenti in Italia titolari di partecipazioni qualificate in società o enti di cui all’art 73 del Tuir (i.e. Srl non trasparenti) “dovranno decidere” se beneficiare (o meno) del regime transitorio introdotto dal D.M. 26/05/2017 in merito alla distribuzione di dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2017.
Per gli utili prodotti dal 01/01/2018, infatti, si applica la ritenuta del 26% sui dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio di impresa indistintamente e relativi a partecipazioni qualificate o meno in società italiane ed estere (L. 205/2017). Fanno eccezione, gli utili provenienti dalle partecipazioni in società estere residenti in paesi a fiscalità privilegiata a meno che i relativi redditi non siano già stati tassati per trasparenza.
Distribuzione di utili e norma transitoria D.M. 26/05/2017
Il comma 1006 della L. 205/2017, introduce un regime transitorio in base al quale “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dm 26/05/2017. In particolare:
- Gli utili prodotti dalla società che eroga i dividendi fino all’esercizio in corso al 31/12/2007, concorrono a formare il reddito complessivo del socio persona fisica, per il 40%;
- Gli utili prodotti dall’esercizio successivo (i.e. 01/01/2018), fino a quello in corso al 31/12/2016, la misura è elevata al 49,72%;
- Per quelli prodotti dall’esercizio successivo (i.e. 01/01/2017), fino a quello in corso al 31/12/2017, la misura è elevata al 58,14%
Su questi valori si devono applicare le aliquote irpef (a scaglioni) in relazione al carico fiscale proprio del contribuente precettore del dividendo deliberato.
Distribuzione di utili: Esempio
Srl con riserve di utili del 2016, decide di deliberare in favore del socio A un dividendo per Euro 100 con delibera in data 26/03/2022.
Il dividendo concorrerà a formare il reddito del socio A per il 49,72 (in quanto trattasi di dividendo su utili maturati nel 2016). Sul 49,72 il socio A applicherà l’aliquota in relazione al proprio carico fiscale. Ipotizzando di applicare al dividendo anche la più alta aliquota Irpef presente nel nostro ordinamento (i.e. 43%) lo stesso risulterà tassato per Euro 21,38 (49,73*43%). Diversamente, nel caso in cui la riserva di utili del 2016, fosse distribuita a partire dal 01/01/2023, la stessa sconterebbe la tassazione pari all’aliquota per imposta sostitutiva del 26%.
Distribuzione dividendo 2016 prima 1/1/2023 | Distribuzione dividendo 2016 dal 1/1/2023 | |
Utile distribuito da società | 100,00 | 100,00 |
base imponibile italiana da assoggettare a tassazione | 49,72 | 100,00 |
tax italiana (**) | 21,38 | 26,00 |
totale tax italiane | 21,38 | 26,00 |
** 43% ovvero 26% in caso di applicazione di ritenuta a titolo di imposta |
Come si evince dall’esempio, il livello di tassazione è inferiore rispetto al tax rate del 26% applicabile ai dividendi distribuiti dal 01/01/2023 sulle partecipazioni possedute in società di cui all’art 73 del tuir (ad esempio Srl).
Considerazioni
La decisione, se sfruttare o meno il regime transitorio, è ancorata anche a valutazioni che trascendono dall’aspetto meramente fiscale, ossia di tassazione in capo al socio. Infatti, la scelta dipende anche da numerosi altri fattori come l’equilibrio patrimoniale e finanziario della società che distribuisce il dividendo, nonché l’impatto che può avere la scelta della società di distribuire riserve per quanto riguarda la base di calcolo ACE; la distribuzione della riserva, infatti, va a ridurre il patrimonio netto della partecipata e quindi questo incide negativamente sul calcolo della deduzione da Ace sul reddito imponibile della società partecipata.
Distribuzione di dividendi da società partecipate estere
A parità delle precedenti considerazioni, è conveniente ottenere la distribuzione di dividendi, entro fine anno, relativi a partecipazioni qualificate in società estere, a patto che non si tratti di società residenti in paesi a fiscalità privilegiata; in questo caso infatti il dividendo concorrerebbe a determinare il reddito imponibile della persona fisica residente per il 100% del suo ammontare e non per la minor misura del 49,72% ovvero 58,14% in caso di utili prodotti dalla partecipata rispettivamente fino al 31/12/2016 o 31/12/2017. Nel caso di distribuzione di dividendi esteri, il socio residente può beneficiare anche del tax credit per le imposte societarie pagate all’estero sulla distribuzione degli utili che altrimenti sarebbe negato nel caso in cui sul dividendo percepito si operasse la ritenuta a titolo di imposta del 26% prevista ex. art. 27 dpr 600/1973. L’abbattimento dell’imponibile combinato con il tax credit per le imposte pagate all’estero, determina in capo al socio persona fisica residente, un livello di tassazione complessivamente inferiore rispetto alla ritenuta del 26%.
Un esempio può essere utile:
Distribuzione dividendo 2016 prima 1/1/2023 | Distribuzione dividendo 2016 dal 1/1/2023 ed incassato tramite intermediario residente (banca) | Distribuzione dividendo 2016 dal 1/1/2023 ed incassato senza tramite intermediario residente (es banca) | |
Utile lordo distribuito da società estera | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
tax estero (*) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
base imponibile italiana da assoggettare a tassazione | 49,72 | 88,00 | 100,00 |
tax italiana (**) | 21,38 | 22,88 | 26,00 |
tax credit per imposte pagate all’estero | -12,00 | 0,00 | 0,00 |
totale tax italiane | 9,38 | 22,88 | 26,00 |
totale tax estero | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
totale tax estero + italiane | 21,38 | 34,88 | 38,00 |
* 12% | |||
** 43% ovvero 26% in caso di applicazione di ritenuta a titolo di imposta |
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