Distribuzione di utili seconda parte

Distribuzione di utili_Introduzione

In precedenza https://www.nicolaforner.it/bilancio-e-contabilita/distribuzione-di-utili-regime-transitorio/, ho analizzato il trattamento fiscale relativo alla distribuzione di dividendi formatosi con utili provenienti da società/enti commerciali residenti e non, e percepiti dalle persone fisiche stabilite nel territorio nazionale; alla luce dalla disciplina transitoria stabilita dal DM 26/05/2017 avente termine con le delibere societarie datate 31/12/2022.

Dal 2023, i dividendi distribuiti da srl a persone fisiche residenti, saranno tassati con aliquota del 26%. Questo a prescindere dall’anno di formazione degli utili in capo alla società stessa. In questo articolo evidenzio che il trattamento da seguire nella distribuzione di utili non può prescindere dalla valutazione dalla composizione della compagine sociale della società erogante il dividendo (i.e. srl), nè della natura delle riserve di utili da distribuire.

In sostanza la distribuzione di utili deve seguire regole ben precise. Ma procediamo con ordine.

Distribuzione di utili_Presunzione

Nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2022, venga deliberata la distribuzione di riserve di utili, l’Agenzia presume prioritariamente distribuiti gli utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007 (i.e. riserve ante 2007), poi quelli relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (i.e. riserve ante 2016) ed infine quelli prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (i.e. riserve ante 2017). Questo a prescindere dal fatto che la delibera societaria di distribuzione specifichi l’origine delle riserve utilizzate per la distribuzione.

Distribuzione di utili_Esempio

Società Alfa Srl ha un patrimonio netto di Euro 100.000,00, come nella situazione di seguito rappresentata.

Alfa srl
Capitale sociale10.000,00
Riserve utili 200615.000,00
Riserve utili 201630.000,00
Riserve utili 201740.000,00
Riserve utili 20185.000,00
Patrimonio netto100.000,00

In data 04/04/2022, l’assemblea della società Alfa Srl delibera di distribuire riserve per Euro 50.000,00 scegliendo di utilizzare riserve formatasi con utili del 2016 e 2017. A prescindere da quanto indicato nella delibera sociale, ai fini fiscali la distribuzione di utili si considererà effettuata per Euro 15.000,00 con riserve utili 2006, per Euro 30.000,00 con riserve utili 2016 ed Euro 5.000,00 con riserve di utili 2017.

In caso di precettore persona fisica residente (non imprenditore), gli utili 2006 concorreranno a formare il reddito della Persona fisica per il 40% (i.e. 6.000=40%*15.000), gli utili 2016 concorreranno a formare il reddito della Persona fisica per il 49,72% (i.e. 14.916=49,72%*30.000), gli utili 2017 concorreranno a formare il reddito della Persona fisica per il 58,14% (i.e. 2.907=58,14%*5.000).

La base imponibile, a cui il socio persona fisica dovrà applicare le aliquote progressive Irpef, è di Euro 23.823,00 (6.000+14.916+2.907).  Su tale reddito imponibile il contribuente dovrà applicare l’aliquota Irpef in relazione al suo carico fiscale. Ipotizzando lo scenario peggiore per la persona fisica residente, ossia un tax rate del 43% (aliquota irpef applicabile allo scaglione di reddito più alto), la tassazione sarebbe di Euro 10.243,89.

Diversamente, laddove la delibera fosse datata 01/01/2023, a prescindere dall’anno di formazione delle riserve di utili in capo ad Alfa Srl, le stesse sarebbero soggette all’aliquota del 26% in capo al socio persona fisica. In questo caso, le riserve distribuite pari ad Euro 50.000,00 sarebbero tassate nella misura di Euro 13.000,00.

Distribuzione di utili_Differente tassazione in relazione alla compagine sociale

Il fisco inoltre precisa che non è possibile operare una scelta arbitraria nella distribuzione delle riserve neppure in relazione alla tipologia di soci precettori il dividendo (i.e. residenti o non residenti).

In sostanza non è possibile decidere di distribuire le riserve formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2017 alle persone fisiche residenti (beneficiando della progressività irpef e del concorso delle riserve di utili societarie al reddito del socio in relazione all’anno di formazione) e le riserve post 2017 ai soci non residenti, le quali, a prescindere dall’anno di formazione sconterebbero la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%, ex. art. 27, co. 3 dpr 600/1973. Ritornando all’esempio di prima, qualora Alfa Srl, avesse una compagine societaria formata da Tizio al 60% e Caio al 40%, le riserve di utili distribuite in data 04/04/2022 concorrerebbero a formare il reddito Irpef del socio Tizio per Euro 14.293,80 (i.e. 60% di  di 23.823) e del socio Caio per Euro 9529,20 (i.e. 40% di 23.823).


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