E-Commerce e la gestione del credito Iva
- 31/12/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità

E-commerce e la gestione del credito Iva introduzione
La gestione dell’E-commerce attraverso il sistema OSS rischia di far generare al contribuente ingenti posizioni creditorie di Iva verso lo Stato. Tale situazione creditoria si crea in primis allorquando il cliente finale è residente in un paese UE o Extra UE. Nel caso in cui il luogo di partenza della merce è l’Italia, ed il luogo di arrivo è un Paese ExtraUE, l’operazione non è assoggettata ad Iva nel territorio dello stato italiano (art.8 del Decreto Iva). Nel caso in cui il luogo di destino della merce sia situato in un altro Paese della UE ed il cliente sia un soggetto passivo ivi stabilito, la vendita non è soggetta ad Iva in Italia (art. 41 D.L. 331/1993).
E-Commerce e il regime OSS
Il regime OSS (One Stop Shop) è un regime opzionale a cui possono aderire i soggetti titolari di partita IVA. Il regime si applica in caso di cessione di beni o servizi a privati residenti in altri stati membri dell’UE. La soglia di riferimento è di Euro 10.000 complessiva annua. In alternativa al regime OSS (opzionale), il contribuente, al verificarsi dei requisiti richiesti per l’applicazione del regime, dovrebbe identificarsi ai fini IVA in ogni paese; ovvero nominare un rappresentante fiscale o avere un Stabile Organizzazione in esso.
E-Commerce e il regime OSS: Esempio
Ipotizziamo che un contribuente venda oggettistica, tramite un e-commerce, verso vari Paesi dell’UE:
1.000 euro verso clienti francesi (consumatori finali senza partita IVA);
5.000 euro verso clienti tedeschi (consumatori finali senza partita IVA);
6.000 euro verso clienti spagnoli (consumatori finali senza partita IVA);
11.000 euro verso clienti francesi con partita IVA
Il contribuente, in totale, ha posto in essere operazioni per Euro 23.000; di cui 11.000 verso altri titolari di partita IVA e 12.000 euro verso clienti senza partita IVA. Gli 11.000 euro verso altre imprese non rientrano nella soglia dei 10.000 utile ai fini dell’adesione del regime OSS. In questo esempio il contribuente ha venduto 11.000 euro di beni e dunque può aderire al regime OSS. In alternativa dovrebbe dotarsi di una partita IVA francese, spagnola e tedesca; ovvero nominare un rappresentante fiscale in ogni paese affinché provveda ad adempiere agli obblighi Iva in ciascun paese destinatario della merce.
E se le vendite non superano i 10.000 euro?
Se le vendite rimangono al di sotto dei 10.000 euro annui, le vendite rimangono soggette all’IVA nella nazione in cui è stabilito il contribuente (ad es. Italia nel caso di residenza dello stesso nella nazione)
E-Commerce e problema nella gestione del credito Iva
In caso di cessione di beni acquistati ad esempio in Italia e venduti a privati residenti fiscalmente in altri paesi dell’UE si possono creare dei problemi di gestione finanziaria per quanto riguarda il comparto Iva. Questo perché al momento dell’acquisto il contribuente paga l’Iva Italiana; (in genere al 22%, salvo beni alimentari o di primaria necessità che godono di aliquote Iva agevolate); nel momento in cui tali beni vengono venduti a privati UE per un valore annuo superiore ad Euro 10.000, l’iva viene assolta attraverso il nuovo sistema OSS. A differenza delle modalità di liquidazione dell’IVA Italiana, l’Iva pagata attraverso il sistema OSS non permette di detrarre l’IVA sugli acquisti italiani. L’Iva assolta attraverso l’OSS (stesso discorso si avrebbe in caso di nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta) non è un imposta italiana ma un Iva “estera”. Il credito scaturente dall’IVA pagata in Italia per gli acquisti di beni italiani deve pertanto concorrere a generare credito Iva nella dichiarazione Iva di periodo; solamente ove sussistano i presupposti, secondo le diposizioni previste nel dpr IVA, può essere chiesta a rimborso (art. 38-bis, in caso di rimborso trimestrale, art. 30 in caso di rimborso annuale).
E-commerce e prassi Agenzia delle Entrate
Come chiarito dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate nr. 802/2021, coloro i quali aderiscono al regime OSS sono dispensati dall’obbligo di certificare le operazioni attraverso l’emissione delle fatture, la certificazione dei corrispettivi, la registrazione delle stesse e l’indicazione in dichiarazione. Infatti, mancando la loro indicazione in dichiarazione, le operazioni non concorrono a generare il plafond utile per procedere a qualificare i contribuenti come esportatori abituali e beneficiarie dell’esonero dal pagamento dell’Iva ex.art. 8 c2) dpr Iva.
In sostanza il contribuente che procede solamente a vendere beni acquistati in Italia verso privati residenti in altri paesi Ue sopra i 10.000 annui, maturerebbe un forte credito Iva che potrebbe chiedere a rimborso a distanza di anni attraverso la dichiarazione Iva. Questo perché, da un lato l’Iva italiana pagata per gli acquisti non potrebbe essere “scaricata” dalle vendite estere (la cui Iva viene versata attraverso il meccanismo OSS) e dall’altra perché le vendite a privati esteri, non essendo oggetto di obbligo di fatturazione e di indicazione in dich. Iva, non permetterebbero al contribuente di acquisire lo status di esportatore abituale al fine di acquistare i beni in condizioni di esonero dal pagamento Iva ex. art. 8 c2) dpr Iva ovvero di maturare le condizioni per poter ottenere il rimborso trimestrale dell’Iva ex. art. 38 bis dpr iva.
Un esempio potrebbe chiarire
L’impresa italiana acquista un bene per 100 euro in Italia, e paga 22 euro di Iva italiana al fornitore. Lo vende ad un privato tedesco per 200 più IVA tedesca del 19%. Il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento dovrà versare “cash” il debito di 38 di Iva tedesca; il versamento dell’Iva tedesca è di Euro 38. Il contribuente italiano non potrà utilizzare l’istituto della compensazione per il versamento del debito di Iva estera derivante dalla dichiarazione OSS. Quindi esso maturerebbe un credito di Euro 22 di Iva italiana. Questa Iva pagata che fine fa? Ipotizzando che il contribuente ponga in essere solamente operazioni attive Iva verso clienti privati esteri, ad inizio dell’anno successivo il credito Iva confluirà in una dichiarazione Iva di periodo; la quale risulterà a credito. Tale credito, in assenza di compensazione, dovrà essere riportato di dichiarazione in dichiarazione, fino a che, nella dichiarazione del terzo anno successivo, potrà essere chiesto a rimborso come minor credito Iva del triennio. Per questo motivo la gestione dell’Iva attraverso l’istituto del regime OSS potrebbe portare forti tensioni di liquidità alle imprese
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