Influencer non residenti tassati in Italia
- 14/10/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità

Introduzione
La risposta ad istanza di interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 700 del 11 ottobre 2021 affronta la tematica del trattamento fiscale dei compensi corrisposti a modelli ed influencer non residenti fiscalmente in Italia.
L’istante è una società di diritto francese. La società è attiva nel settore della moda e del lusso che ha come oggetto sociale la vendita ed il commercio di capi di abbigliamento. L’istante inoltre svolge attività di organizzazione di eventi per l’Alta Moda e il pret-a-porter.
L’oggetto dell’istanza è quello di conoscere il corretto trattamento fiscale delle prestazioni di shooting e di sfruttamento dei diritti di immagine rese in Italia da modelli ed influencer non residenti. Le prestazioni sono fatturate nei confronti della società di diritto francese, la quale non ha una stabile organizzazione nel territorio italiano. L’istante intende chiede di conoscere se tali prestazioni possono considerarsi territorialmente imponibili nel territorio dello stato per l’Agenzia delle Entrate.
Risposta dell’Agenzia
L’Agenzia preliminarmente sancisce che i compensi erogati a modelli professionisti sono considerati redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Tuir; tale condizione sussiste qualora le prestazioni siano svolte rispettando i requisiti di abitualità e professionalità. Secondo l’amministrazione tale conclusione riguarda sia i compensi ritratti per l’attività di photo shooting che per l’attività di sfruttamento dei diritti dell’immagine.
Il passaggio che fa l’agenzia è collegare l’attività di influencer con quella del modello. Per l’amministrazione finanziaria il criterio territoriale del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa corrisponde al luogo di tassazione della stessa ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett d) del Tuir. Infatti secondo l’Agenzia, i modelli ed influencer non residenti in Italia che svolgono attività di photo shooting nel territorio dello stato devono essere assoggettati ad imposizione secondo le norme previste dal Testo Unico sulle imposte sui redditi.
Un secondo quesito rivolto dal soggetto istante verte sulla qualifica di soggetto passivo di imposta. In particolare il soggetto non residente chiede se sia obbligato ad effettuare gli adempimenti previsti in qualità di sostituto di imposta benché appunto non residente. Tra questi, vi è l’obbligo di operare una ritenuta del 30% sui compensi erogati ai committenti non residenti per la loro attività svolta in Italia. In merito la stessa amministrazione non ritiene applicabile la disposizione prevista dall’art. 25 c. 2 del dpr 600/73. Il soggetto istante non è residente e non avendo una stabile organizzazione in Italia non può ricoprire la qualifica di sostituto di imposta. Lo stesso pertanto non è tenuto ad operare e versare la ritenuta del 30%.
Considerazioni
In merito al primo quesito, si evince come l’Agenzia nel collegare l’imposizione con il luogo territoriale di svolgimento della prestazione, non prende in considerazione la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia.
Convenzioni contro le doppie imposizioni ed influencer non residenti
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni sono trattati internazionali. Attraverso questi trattati i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione. Sono fonti del diritto tributario ed hanno rango superiore rispetto alla disciplina di “prassi” dell’Agenzia delle Entrate che benché orientativa non ha funzione di legge. L’art 14 della Convenzione Italia-Francia stabilisce che un reddito è imponibile in Italia in presenza di una stabile organizzazione in Italia (ossia di una base “fissa”) dei soggetti non residenti. Tale base fissa è derogata solamente dagli “artisti” che in base all’art 17 della stessa convenzione sono tassati in Italia per le prestazioni ivi svolte. Diversamente dall’artista, l’ influencer non residente e senza una stabile organizzazione in Italia (p.iva italiana) non può essere soggetto a tassazione nel territorio dello stato per le prestazioni ivi svolte.
In questa sede occorre precisare che i modelli ed influencer non sono “artisti”; in quanto per definizione gli artisti hanno il requisito della creatività che rende le loro prestazioni uniche, infungibili (Cass. N. 21.855/2018). L’agenzia invece equipara influencer e modelli con artisti.
Con riferimento al secondo aspetto, si è concordi nel ritenere insussistente il presupposto di sostituto di imposta per un soggetto non residente in relazione alle prestazione ricevute ed effettuate nel territorio dello stato italiano; si evidenzia infatti che il presupposto per l’applicazione della ritenuta del 30% è la qualifica di sostituto di imposta cosa che un soggetto non residente non può avere.
Conclusioni
Alla luce di queste considerazioni è auspicabile una revisione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle proprie conclusioni al fine di dirimere con chiarezza un’attività come quella dell’influencer ancor’oggi caratterizzata da parecchie zone grigie. Ad oggi non di rado si assiste ad un proliferare di società costituite da soggetti esteri per sfruttare i propri diritti di immagine nel territorio italiano. La scelta della forma varia in relazione a diversi fattori. Di seguito si rimanda ad un mio precedente contributo, in tema di Holding, in cui spiego le caratteristiche delle principali forme sociali che una società può utilizzare https://www.nicolaforner.it/2021/09/12/holding-guida-nella-scelta-della-forma-giuridica/.
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