Legge di bilancio 2022: novità fiscali
- 16/01/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità

Legge di bilancio 2022: introduzione
La legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce rilevanti novità fiscali a decorrere dal periodo di imposta 2022 con riferimento al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.
Legge di bilancio 2022: aliquote Irpef e detrazioni reddito da lavoro dipendente
Il legislatore fiscale, con l’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022, ha apportato modifiche rilevanti in materia di tassazione del reddito previsto per le persone fisiche (irpef) andando a modificare aliquote IRPEF, scaglioni di reddito, detrazioni per lavoro dipendente, lavoro autonomo e pensioni, trattamento integrativo ed ulteriore detrazione (ex. Bonus Renzi).
Legge di bilancio 2022: Nuove Aliquote IRPEF e scaglioni di reddito
A decorrere dal periodo di imposta 2022 il legislatore ha introdotto una riforma dell’Irpef apportando modifiche ad aliquote e agli scaglioni di reddito. L’obiettivo del legislatore tributario era rimodulare la pressione fiscale in particolar modo per le persone fisiche con fasce di reddito più basse. La riforma pertanto riguarda i titolari di redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo e titolari di pensioni. Di seguito viene riproposto in forma tabellare le nuove aliquote IRPEF e le fasce di reddito modificate dal legislatore fiscale.
Aliquote IRPEF fino al 31/12/2021 | Aliquote IRPEF dal 01/01/2022 | ||
Fino a 15.000 euro | 23% | Fino a 15.000 euro | 23% |
Da 15.000 a euro 28.000 | 27% | Da 15.000,01 a euro 28.000 | 25% |
Da 28.000,01 a euro 55.000 | 38% | Da 28.000,01 a euro 50.000 | 35% |
Da 55.000,01 a euro 75.000 | 41% | Oltre 50.000 | 43% |
Oltre 75.000 | 43% |
Detrazioni per lavoro dipendente
La legge di bilancio 2022 ha rimodulato anche le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e pensioni. Di seguito nella tabella sottostante vengono individuate, per fasce di reddito, i nuovi calcoli previsti dal legislatore per le detrazioni da lavoro dipendente relative all’anno 2022, comparando i calcoli con le detrazioni da lavoro dipendente previgenti.
Redditi | Detrazioni lavoro dipendente 2021 | Detrazioni lavoro dipendente 2022 |
Reddito complessivo fino ad Euro 8.000 | 1880 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione non può essere inferiore ad Euro 1380. | 1880 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione non può essere inferiore ad Euro 1380. |
Reddito complessivo da Euro 8.000,01 ad Euro 15.000 | 978+902*(28.000-reddito)/20.000 | 1880 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione non può essere inferiore ad Euro 1380. |
Reddito complessivo da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000 | 978+902*(28.000-reddito)/20.000 | 1910+1190*((28.000-reddito)/13.000) |
Reddito complessivo da Euro 28.000,01 ad Euro 50.000 | 978*((55.000-reddito)/27.000 | 1910*((55.000-reddito)/22.000) |
Reddito complessivo da Euro 50.000,01 ad Euro 55.000 | 978*((55.000-reddito)/27.000 | nessuna detrazione |
Reddito complessivo superiore ad Euro 55.000 | nessuna detrazione | nessuna detrazione |
Detrazioni per figli a carico
Il D.Lgs 230/2021 dispone l’istituzione, a decorrere dal mese di marzo 2022, dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Tale assegno viene attribuito su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo. L’assegno viene attribuito in base alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE).
L’assegno unico e universale per figli a carico va a sostituirsi alle detrazioni di imposta per figli a carico. In sostanza con il riconoscimento dell’assegno unico il lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o il titolare di pensione non beneficerà più in busta paga delle detrazioni per figli a carico ma tali detrazioni gli verranno riconosciute sotto forma di entrata mensile, erogata dall’INPS e non più dal datore di lavoro, previa richiesta dell’assegno unico. In termini pratici questo comporterà maggiori trattenute in busta paga dal datore di lavoro e di conseguenza un netto mensile minore per i lavoratori dipendenti o pensionati con figli a carico. Il minor netto verrà “compensato” con la richiesta da effettuare all’INPS del c.d. Assegno Unico e Universale, il quale viene riconosciuto in base all’indicatore ISEE.
L’assegno unico e universale può essere richiesto per ogni figlio minorenne a carico (e a decorrere dal settimo mese di gravidanza), per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età ove ricorrano determinate condizioni (frequentazione di un corso di formazione scolastica o universitaria, attività di tirocinio o lavorativa e reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui ovvero essere disoccupato ed in cerca di un lavoro iscritto presso i servizi pubblici per l’impiego o svolgere il servizio civile).
Il legislatore non ha modificato il sistema delle detrazioni per coniuge a carico né per gli altri familiari a carico in base all’articolo ex. art. 12, c. 1, lettere a, b e d del Tuir.
Trattamento integrativo
La legge di Bilancio 2022 è intervenuta anche sull’art. 1 DL n. 3/2020 conv. in L. 21/2020 che è andato a sostituire il c.d. Bonus Renzi in busta paga (D.L. 66/2014) confermando per il periodo di imposta 2022, il trattamento integrativo, ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore ad Euro 15.000 per periodo di imposta (anziché 28.000 come previsto per il 2020 e per il 2021). Altro requisito richiesto per beneficiare del c.d. trattamento integrativo è avere un’ imposta lorda Irpef di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti. L’importo annuo rimane fissato in Euro 1.200 da rapportare alla durata del lavoro.
La norma tuttavia riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma solo in presenza delle seguenti specifiche condizioni:
- la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (figli superiori a 24 anni e fiscalmente a carico, coniuge ed altri familiari di cui all’art. 12 Tuir), altre detrazioni da lavoro dipendente ed assimilato (art. 13, comma 1, TUIR);
- detrazioni per oneri (interessi su mutui immobiliari per acquisto della prima casa contratti fino al 31/12/2021, detrazioni su erogazioni liberali in denaro, spese sanitarie);
- detrazioni su spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31/12/2021;
deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda. In questa ipotesi il trattamento è riconosciuto per un ammontare non superiore ad Euro 1.200 annui, ed in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda Irpef. L’importo del c.d. trattamento integrativo rimane sempre entro il limite massimo di Euro 1.200 annui.
In via generale rimane confermato che i sostituti di imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo. Qualora lo stesso si riveli non spettante, i medesimi sostituti provvedono al relativo recupero.
Ulteriore detrazione
La Legge di Bilancio 2022 dispone infine l’abrogazione dal 01.01.2022 della c.d. ulteriore detrazione, la quale era stata introdotta dall’art. 2 DL n. 3/2020, conv. in L. n. 21/2020 per i titolari di reddito complessivo superiore ad Euro 28.000 ma non superiore ad Euro 40.000 e consistente un ulteriore integrazione salariale in busta paga, erogata in maniera indirettamente proporzionale all’ammontare del reddito percepito dal lavoratore.
Considerazioni
Con la riforma IRPEF 2022 il legislatore fiscale ha voluto premiare maggiormente le fasce di reddito medio alte. Il vantaggio in busta paga rispetto all’anno scorso, sarà di 158 euro per i redditi fiscali da 10 mila euro; Euro 422 euro per i redditi fiscali fino a 15 mila l’anno ma addirittura Euro 1.143 per chi dichiara 40 mila euro e 990 per chi ne dichiara 50 mila. Inoltre non è da trascurare l’impatto che avrà l’introduzione dal mese di marzo dell’Assegno Unico Universale Familiare, per il quale sono state stabilite delle regole stravolgenti rispetto la consolidata ritualità degli assegni familiari erogati in busta paga dal datore di lavoro. La sua introduzione corrisponde all’abrogazione delle detrazioni fiscali per i figli a carico. Non transiterà in busta paga, ma sarà corrisposto direttamente dall’Inps al lavoratore. Pertanto la mensilità di marzo conterrà somme percepite in meno dal datore di lavoro.
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