Regime forfetario e credito imposta per investimenti in start-up e PMI innovative
- 29/11/2025
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità

Il contribuente in regime forfetario può usare il credito di imposta per investimenti in start up e Pmi innovative, ex. art. 2 della legge 162/2024, questa in sintesi la risposta ad istanza di interpello non pubblicata n. 956-1798/2025.
Regime forfetario e credito imposta per investimenti in start-up e PMI innovative
Un contribuente, in regime forfetario ex. L. 190/2024, presenta istanza di interpello all’agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 11, c. 1, lettera a) L. 212/2000, al fine di ottenere chiarimenti circa la disciplina dell’utilizzo del credito di imposta per gli investimenti in start up e PMI innovative, di cui all’art. 2 L. 162/2024, lamentando il fatto che pur non essendo un soggetto Irpef in senso stretto, ma determinando il reddito in via forfetaria ex. art. 1, co. 64, L. 190/2014, non possa detrarre dall’imposta lorda Irpef la detrazione prevista ex. art. 29-bis del d.l. 179/2012 e all’art. 4, comma 9-ter del d.l. 31/2015 per gli investimenti in Start up e PMI innovative.
Regime forfetario e credito imposta per investimenti in start-up e PMI innovative: la disciplina
L’art. 29 bis, D.L 179/2012 (Incentivi in regime «de minimis» all’investimento in start-up innovative) prevede un incentivo a favore delle persone fisiche che investono in startup o Pmi innovative. In particolare dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche è ammessa la detrazione di un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu’ start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, purche’ l’investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Dal 2025 tale percentuale risulta incrementata al 65 per cento. L’investimento massimo detraibile non puo’ eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto. La Legge n. 162/2024, all’art. 2 introduce la possibilità di convertire la quota di detrazione “de minimis” non fruita per incapienza dell’IRPEF in un credito d’imposta. Tale credito è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi, sia in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997, sia in sede di dichiarazione, senza alcun limite temporale di utilizzo.
Questa disposizione introduce un importante elemento di flessibilità, in quanto consente di superare il problema dell’incapienza fiscale, garantendo la piena fruibilità dell’incentivo anche in assenza di un’imposta lorda sufficiente a consentire l’immediata detrazione.
Regime forfetario e credito imposta per investimenti in start-up e PMI innovative: la soluzione delle entrate
Da qui discende il quesito del contribuente in quanto contribuente in regime forfetario e quindi soggetto all’imposta sostitutiva sui redditi. Il contribuente forfetario, essendo privo di un imposta IRPEF lorda da utilizzare per scontare in detrazione l’investimento agevolato, interpella l’agenzia per chiedere se possa convertire la detrazione in credito di imposta ex. art. 2 L. 162/2024. La risposta delle entrate è positiva in quanto secondo l’amministrazione la disposizione dell’art. 2 citato non contiene alcuna limitazione al suo ambito soggettivo, e di conseguenza, deve trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti che applicano il Regime Forfetario. Prosegue l’Agenzia affermando che il soggetto può utilizzare il credito di imposta di cui all’art. 2 l. 162/2024 nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, tra l’altro, anche del debito per imposta sostitutiva di cui all’art. 1, co. 64, L. 190/2014.
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