Rientro dei cervelli: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- 30/05/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 17/E del 25/05/2022 ha fornito chiarimenti per i ricercatori e docenti tornati in Italia prima del 2020 e che intendono beneficiare nuovamente del regime c.d. Rientro dei Cervelli ex. art. 44 del DL 78/2010 e ss.
Rientro dei cervelli: ambito di applicazione
Come chiarito nel precedente contributo https://www.nicolaforner.it/bilancio-e-contabilita/bozza-automatica-lavoratori-impatriati/; il regime si applica ai docenti e ricercatori che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale. Il beneficio permette di escludere dalla formazione del reddito da lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dal ricercatore.
Rientro dei cervelli: Requisiti
I benefici si applicano nel periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei cinque periodi di imposta successivi. La legge di bilancio 2022 ha introdotto la possibilità per i docenti e i ricercatori rientrati fiscalmente in Italia fino al 2019 di optare per l’estensione dell’applicazione del regime di favore fino a otto, undici o tredici anni previo versamento di un importo pari al;
- 10% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo agevolabili prodotti nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
- 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo agevolabili prodotti nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
L’aliquota del 10% o del 5% si applica se, al momento della scelta, il ricercatore ha uno o più figli minorenni; ovvero è proprietario di almeno un’unità abitativa residenziale in Italia acquistata nei 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi al trasferimento della residenza.
Rientro dei cervelli: Modalità di esercizio dell’opzione
Le modalità di esercizio dell’opzione in esame sono individuate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. 102028. Il Provvedimento stabilisce che il versamento degli importi stabiliti deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della fruizione dell’agevolazione. Le modalità di esercizio sono differenziate a seconda che il docente o ricercatore sia titolare di reddito da lavoro dipendente o autonomo.
Ricercatori e docenti rientrati fino al 2019
Con la circolare sopra citata l’amministrazione ha stabilito le condizioni per cui la norma in esame si applichi a far data 01/01/2022; anche ai docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31/12/2019 beneficiavano del regime di favore.
La circolare stabilisce che i ricercatori che hanno beneficiato del regime fino all’anno 2019 e 2020, potranno applicare il predetto regime a decorrere dall’anno 2022.
La circolare precisa che, i periodi di imposta oggetto dell’agevolazione, per effetto dell’esercizio dell’opzione prevista dalla norma, dovranno essere computati a partire dal periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale nel territorio dello stato italiano.
Esempi
La circolare fa due esempi:
- Soggetto fiscalmente rientrato in Italia nel 2016, che ha fruito del beneficio fino al periodo di imposta 2019, all’atto di opzione nell’anno 2022 ed in presenza di un figlio minorenne o che è proprietario di una abitazione residenziale (o lo diverrà nei 18 mesi successivi alla data di esercizio dell’opzione) può riattivare il beneficio dell’agevolazione dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2023 a compimento degli otto periodi di imposta;
- Soggetto fiscalmente rientrato in Italia nel 2017, che ha fruito del beneficio fino al periodo di imposta 2020, all’atto di opzione nell’anno 2022 in presenza di due figli minorenni può riattivare il beneficio dell’agevolazione dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2027 a compimento degli undici periodi di imposta; nel caso di tre figli minorenni all’atto di opzione nell’anno 2022 può ugualmente riattivare il beneficio dell’agevolazione dal 01/01/2022 fino al 31/12/2029.
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