La società semplice come strumento di protezione patrimoniale e pianificazione fiscale
- 02/03/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità, Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

Introduzione
Con questo contributo evidenzio l’utilità delle società semplici come strumento di protezione patrimoniale e pianificazione fiscale anche alla luce delle recenti risposte ad istanze di interpello affrontate nel precedente articolo https://www.nicolaforner.it/bilancio-e-contabilita/societa-semplice-e-vendita-di-immobile-ai-soci/. Benché le società semplici abbiano una gestione snella e rappresentano la forma più elementare di società; le stesse costituiscono un ottimo strumento di protezione patrimoniale e pianificazione fiscale di patrimoni immobiliari; non a caso molte holding miste rivestono la veste giuridica di società semplici.
La società semplice come strumento di pianificazione fiscale
Alle società semplici si applicano le regole proprie previste per le persone fisiche. La società semplice può produrre qualsiasi tipo di reddito ad eccezione del reddito di impresa; questo perché la forma societaria delle società semplici non si presta allo svolgimento di attività commerciale. Dal punto di vista fiscale, pur condividendo con gli altri tipi di società di persone il regime di imputazione dei redditi ai soci per trasparenza (ex. art. 5 del Tuir), determinano il loro reddito come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie reddituali previste dal Tuir; ovvero redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi. Proprio in ragione di ciò, si applica anche alle società semplici la disciplina per la cessione di immobili (ex. art. 67 Tuir) prevista per le persone fisiche.
La società semplice e la disciplina sulla cessioni di immobili
Come precisato anche nelle recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate (la nr. 689/2021 e 691/2021), i proventi derivanti dalla cessione di beni immobili posseduti dalle S.S. da più di 5 anni (esclusi i terreni edificabili), ovvero in caso di scioglimento, l’attribuzione del ricavato derivante dalla precedenti cessioni degli stessi, non costituisce materia imponibile in capo ai soci. Ugualmente, in caso di attribuzione del bene immobile ai soci, a seguito della procedura di liquidazione. Diversamente, lo stesso immobile ove fosse ceduto da una srl, risulterebbe sempre tassato; prima in capo alla Srl come reddito di impresa e, successivamente, in capo ai soci sotto forma di dividendo.
La società semplice e la disciplina delle società di comodo
Altro aspetto di fondamentale importanza è l’esclusione dalla disciplina delle società di comodo per le S.S. Tale esclusione per una compagine societaria che gestisce immobili, garantisce una certa tranquillità per via delle difficoltà che le imprese incontrano nel superare i ricavi minimi presunti dal fisco con l’applicazione dello strumento della società di comodo (l. 724/1994).
La società semplice e protezione patrimoniale
La società semplice costituisce infine anche ottimo strumento di protezione di beni stante l’impignorabilità delle quote sociali da parte dei creditori particolari del socio.
Questo perché il pignoramento della quota comporterebbe una modifica di tutta la compagine sociale la quale andrebbe a violare il principio cardine dell’intiuitu personae che riguarda le società di persone. In sostanza, i creditori personali del socio di una S.S. possono esercitare i loro diritti solo sulla quota; possono ad esempio chiederne la liquidazione ad altri soci della società e soddisfarsi con il ricavato derivante dalla vendita, ovvero avanzare diritti sugli utili spettanti al socio debitore, ed infine compiere atti conservativi sul valore della quota. Ciò che resta precluso a loro è sostuirsi al socio debitore nella sua posizione di socio.
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