Società semplice e vendita di immobile ai soci
- 12/10/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità

Introduzione
L’Agenzia delle Entrate con le risposte ad istanza di interpello nr 689 e 691 ha affermato il principio secondo cui la distribuzione di denaro ai soci di società semplici in scioglimento ricavato dalla vendita di un bene immobile dalla stessa posseduto da più di cinque anni non costituisce materia imponibile in capo ai soci stessi. Il principio è applicabile anche per le somme ricavate da società semplici “in bonis”.
Le Società Semplici sono una tipologia di società di persone utilizzata per svolgere attività professionale, immobiliare o agricola. Tale forma giuridica non può essere usata per svolgere attività commerciale. Anche per la società semplice vale il principio della trasparenza fiscale. Il reddito prodotto viene tassato in capo ai soci a prescindere della relativa percezione. Tuttavia al momento della distribuzione delle somme il costo fiscale della partecipazione posseduta dal socio viene ridotta in misura pari alle somme distribuite.
Il punto dell’agenzia delle Entrate sulla cessione degli immobili detenuti dalle società semplici
Il punto di partenza delle risposte nn. 689/2021 e 691/2021 è rappresentato dalla circostanza che il reddito imputato ai soci delle società di persone ha natura di reddito di partecipazione. I redditi di partecipazione a loro volta, non costituiscono autonoma categoria reddituale, ma assumono la natura reddituale della categoria da cui provengono. Ciò significa che alla vendita dell’immobile posseduto dalla Società Semplice si applica l’art 67 del Tuir.
L’art. 67 del Tuir stabilisce che sono considerati redditi diversi e quindi soggetti a tassazione “(…)le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (…);
Diversamente, le plusvalenze realizzate dalla vendita di beni immobili posseduti dalla società semplice da più di cinque anni è “esente” da tassazione in capo ai soci in applicazione del principio di trasparenza fiscale.
Riassumendo
I principi espressi dai due documenti di prassi in commento dell’Agenzia delle Entrate, sono i seguenti:
- La vendita del bene immobile posseduto dalla società semplice realizza un reddito diverso a cui si applica l’art 67 e 68 del Tuir;
- Se questo reddito non è tassato in capo alla società semplice (in quanto l’immobile e posseduto da più di cinque anni) non si verifica alcuna tassazione in capo ai soci;
- Non essendovi alcuna imposizione per trasparenza, il costo fiscale della partecipazione del socio resta immutato e quindi lo stesso resta invariato a seguito dell’attribuzione delle somme incassate dalla società semplice e attribuite ai soci.
- Tali principi valgono anche nel caso in cui il socio della Società Semplice sia una società commerciale e non una persona fisica;
Il punto dell’agenzia delle Entrate sulla cessione delle partecipazioni possedute dalle società semplici
L’agenzia nel documento di prassi in commento affronta il caso di società semplice Holding che cede una partecipazione da essa detenuta. In tal caso non applicandosi il regime della “Pex” previsto dall’art 87 Tuir (in quanto la norma è applicabile ai soli soggetti passivi IRES), la plusvalenza da cessione di partecipazione sconta l’imposta sostitutiva del 26% a norma dell’art 5 del D.Lgs 461/97. Tale imposta “sostituisce” il regime di trasparenza proprio per le società di persone in quanto il reddito attribuito al socio è già tassato. Anche in tal caso ai soci (persone fisiche o società commerciali) maturano il diritto a beneficiare delle somme ricavate dalla vendita delle partecipazioni senza alcuna forma di tassazione in capo agli stessi, in quanto la tassazione è già stata assolta alla fonte.
Conclusioni
Con queste due importanti risposte sono stati chiariti in maniera “ufficiale” i principi prima d’ora affermati con la DRE del Piemonte nel 2017 e con la circolare dell’Agenzia delle Entrate nr 26/E/2016 in tema di trasformazione agevolata. Ne consegue che per le società semplice il reddito prodotto dalla stessa deve essere suddiviso nelle singole categorie di cui all’art. 6 del Tuir, come accade per le persone fisiche e pertanto all’immobile posseduto dalla Società Semplice per più di 5 anni dalla società non determina alcun presupposto impositivo. A tale società si applica la normativa prevista dall’art 67 del Tuir, e non le disposizioni previste dall’art 83 del Tuir e seguenti.
La società semplice, in sostanza, è il tipo societario più elementare, snello, di facile gestione, nel nostro ordinamento. Il vantaggio primario della società semplice è la totale assenza di qualsiasi formalismo; in quanto non ha libri contabili/sociali, non ha bilanci, non ha organi societari poiché ogni socio è amministratore in via disgiunta dagli altri; non ha adempimenti cui ottemperare, ad eccezione di quelli fiscali. Preme evidenziare che, non esercitando alcuna attività commerciale, non è soggetta a fallimento (nella fase congiunturale che stiamo vivendo, non è poca cosa). Un’altro vantaggio è la ridotta gestione degli oneri amministrativi e contabili; la protezione patrimoniale offerta ai soci della stessa stante la non pignorabilità delle quote della società semplice. I terzi creditori dei soci non possono chiedere la liquidazione della loro quota neppure se i beni del debitore fossero insufficienti. A tal proposito si rimanda al mio precedente contributo https://www.nicolaforner.it/2021/09/12/holding-guida-nella-scelta-della-forma-giuridica/.
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