Polizza vita e trattamento fiscale

In questo articolo analizzo la polizza vita e il trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette ed indirette, delle polizze vita.

La funzione prevalente del contatto di assicurazione vita di cui all’art 1882 c.c. è di tipo previdenziale. Lo scopo è quello di garantire la disponibilità di una somma di denaro o di una rendita ai familiari; ovvero ad altri soggetti al momento della morte, oppure al raggiungimento dell’età avanzata del soggetto assicurato. I premi versati dal contraente sono calcolati su un c.d. tasso tecnico, fisso. Di conseguenza l’importo da erogare al beneficiario rimane invariato per tutta la vita. In questo caso la componente di rischio finanziario resta tutta in carico all’impresa di assicurazione, in quanto è tenuta a restituire l’intero capitale versato al verificarsi del rischio coperto.

Diversamente nelle polizze vita avente anche contenuto finanziario, se da una parte tali polizze consentono ai beneficiari di ottenere potenziali margini di guadagno in favore dei contraenti, dall’altro il rendimento viene parametrizzato a fondi comuni o indici azionari (unit linked nel primo caso o index linked nel secondo caso).

Polizze vita e trattamento fiscale : le Polizze vita unit e index linked

Nelle polizze vita unit e/o index linked il rischio finanziario può essere totalmente o meno a carico della compagnia assicurativa. Difatti, tali polizze ancorano il capitale investito dall’assicurato, alla circostanza che lo stesso può venir eroso. Il rischio “finanziario” dell’investimento soggiace in tutto od in parte in capo al soggetto sottoscrittore della polizza.

La qualificazione giuridica delle polizza vita linked, sia esse puramente finanziarie, sia esse puramente assicurative, sia esse miste, ha importanti conseguenze sull’individuazione della normativa a loro applicabile (TUF o ISVAP), sugli obblighi informativi e di trasparenza in capo ai soggetti investitori ed infine sull’applicabilità alle stesse della norma del codice civile che prevede l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle somme dovute al soggetto beneficiario (art. 1923 c.c.)

La giurisprudenza si è succeduta nel tempo con diverse pronunce. L’orientamento maggioritario è concorde nell’affermare come le polizze vita linked, sia esse unit che index, hanno carattere prettamente finanziario e quindi risulta applicabile la normativa prevista dal TUF. Inoltre vi sono anche obblighi di trasparenza da parte degli operatori preponenti tali strumenti finanziari. Di diverso avviso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa nr 166-11); la quale ha affermato che le polizze vita linked sono e rimangono polizze vita nonostante la connotazione finanziaria. Di conseguenza alle stesse si applica la normativa del codice civile che ne prevede l’impignorabilità.

Polizze vita e trattamento fiscale : le Polizze vita unit e index ai fini delle imposte indirette

Come chiarito nel mio precedente contributo https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/polizze-vita-come-strumento-di-protezione-del-patrimonio-personale/, le somme destinate al beneficiario della polizza sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario.

In materia di donazione, si menziona la pronuncia della Cassazione nr. 3263/2016. Secondo tale orientamento alle polizze vita si applica la disciplina delle donazioni indirette. In particolare viene stabilito che le polizze vita aventi anche contenuto finanziario (ossia sia quelle pure che miste), nelle quali è designato come beneficiario un terzo soggetto non rientrante nell’asse ereditario, sono considerate ai fini fiscali donazioni indirette a favore dei beneficiari stessi, con conseguente applicazione degli istituti successori della riduzione (artt. 555, 809 del codice civile), della collazione (art. 737 codice civile) nonché della revocazione per ingratitudine del donatario (artt. 800 c.c. e seguenti).

In sostanza, secondo l’orientamento, ciò che rileva è che la somma dovuta a titolo di indennità non entra nel patrimonio ereditario ma viene trasferita direttamente dall’assicuratore al beneficiario.

Polizze vita e trattamento fiscale : le Polizze vita unit e index ai fini delle imposte dirette

Tassazione delle plusvalenze o dei redditi di capitale

Ai fini del comparto delle imposte sui redditi, i proventi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono suscettibili di generare redditi di capitale di natura finanziaria, secondo le disposizioni di cui alla lettera. g-quater) dell’art. 44, co. 1, del Tuir. In base al tenore letterale della norma, i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare corrisposto ai beneficiari e quello dei premi pagati.

Il reddito così determinato sarà soggettato a tassazione ai sensi dell’art. 26-ter Tuir, co. 1, dpr 600/1973, con aliquota del 26% sui redditi di capitale maturati da luglio 2014; aliquota del 20% sui redditi maturati dal 01/01/2012 al 30/06/2012 e l’aliquota del 12,5% sui redditi di capitale maturati fino al 31/12/2011. L’aliquota del 12,5% viene applicata anche in caso di polizza assicurativa il cui sottostante è rappresentato da titoli di stato pubblici.

Tassazione delle polizze: polizza vita a tutela del rischio morte vs polizze vita in caso di permanenza in vita dell’assicurato

In particolare, occorre distinguere tra:

  • Somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso dell’assicurato. Come chiarito con circolare del 01/04/2016, n. 8/E il regime fiscale applicabile alle somme scaturenti dalle polizze vita dipendono dalla circostanza che la polizza tuteli solamente il rischio morte (c.d. polizze pure), ovvero siano caratterizzate anche da una componente di natura finanziaria. Ai sensi dell’art. 34, dpr 601/1973, come modificato dalla L. 190/2014, non sono imponibili ai fini Irpef, le somme liquidate dalla compagnia assicurativa al beneficiario della polizza, limitatamente ai capitali erogati a copertura del rischio demografico; mentre sono soggette a tassazione, come reddito di capitale, con applicazione di imposta sostitutiva del 26%, la componente di natura finanziaria oggetto della polizza medesima. La componente finanziaria può essere soggetta a tassazione anche con aliquota del 12,5% in caso di sottostante rappresentato dai titoli di stato. Pertanto l’aliquota effettiva di tassazione dipenderà dall’effettivo mix degli investimenti sottostanti alla polizza sottoscritta.   
  • Somme corrisposte ai beneficiari in caso di permanenza in vita dell’assicurato “c.d. polizze vita”- sono considerate redditi di capitale e vengono tassate con aliquota del 26% in capo ai beneficiari (art. 26-ter, Dpr 600/1973).

Detrazione Irpef

Il beneficio fiscale della detrazione dei premi versati per le polizze vita è da qualche tempo ridotto ai minimi termini. Attualmente è possibile detrarre il 19% dei premi versati annualmente per contratti aventi per oggetto il rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza. Dal 2014 il limite di detraibilità del premio è però pari a 530 euro per i primi due rischi e 1.291 euro per il rischio di non autosufficienza. Pertanto, in cifra assoluta, la detrazione massima per le coperture inerenti il rischio morte ammonta a € 100,70.


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