Trattamento fiscale degli omaggi natalizi per le imprese
- 27/12/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità

In occasione delle festività natalizie le imprese sono solite regalare omaggi natalizi ai propri clienti o ai propri dipendenti. Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi cambia a seconda del soggetto passivo di imposta. In caso di impresa, occorre verificare se gli omaggi ceduti ai clienti, rientrano o meno nell’attività di produzione o di scambio svolta dall’impresa.
Trattamento fiscale degli omaggi natalizi per le imprese: beni non autoprodotti
Imposte dirette
I costi sostenuti per l’acquisto di beni, da cedere a terzi gratuitamente, qualora non sono prodotti o scambiati dall’impresa, sono considerati:
- Integralmente deducibili dal reddito, se il valore unitario degli stessi è inferiore ad Euro 50 (si fa riferimento al valore imponibile e non all’Iva), ai sensi dell’art. 108, comma 2, Tuir;
- Deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste, a seconda dei volumi di ricavi, ai sensi dell’art. 108, co. 2 Tuir; ossia 1,5% fino ad Euro 10 milioni di ricavi; 0,6% per la parte che eccede i 10 milioni fino ai 50 milioni di ricavi; 0.4% per la parte eccedente euro 50 milioni di ricavi. In questo caso gli omaggi vengono qualificati come spese di rappresentanza.
Secondo la circolare 34/E/2009, par. 5.4., non si deve intendere il costo dei singoli beni, bensì bisogna considerare l’omaggio nel suo complesso. In sostanza il classico cesto natalizio, se composto da beni il cui valore unitario del cesto nel suo complesso, eccede Euro 50,00, il costo di acquisto non sarà deducibile integralmente ma secondo le percentuali previste ai sensi dell’art 108 co. 2 Tuir.
Trattamento fiscale degli omaggi natalizi per le imprese: beni autoprodotti
Imposte dirette
Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, assume rilievo il concetto di “valore di mercato” del prodotto. Se il valore di mercato dei beni autoprodotti è inferiore ad Euro 50,00, il costo di produzione del bene auto-omaggiato beneficia dell’integrale deduzione. Diversamente qualora il valore di mercato del bene autoprodotto ecceda gli Euro 50,00 allora la spesa rientra nel concetto di spesa di rappresentanza e quindi è soggetta ai limiti di deduzione di cui all’art. 108 co. 2 del Tuir; in questo caso, però, rileva come costo di produzione il costo effettivamente sostenuto dall’azienda e non il valore di mercato: questo in quanto l’azienda non può dedursi un valore eccedente al costo effettivamente sostenuto in bilancio in quanto diversamente operando lederebbe il principio di prudenza che governa la redazione del bilancio di esercizio.
In relazione ai beni omaggiati ai dipendenti, l’azienda considera i relativi costi come prestazioni di lavoro di cui all’art. 95, co. 1 del Tuir mentre in capo ai dipendenti i beni sono generalmente assoggettati al regime di tassazione di cui all’art. 51 del Tuir, a titolo di fringe benefit.
Iva
Lato passivo
Ai fini Iva gli omaggi sono considerati, ai sensi dell’art. 19-bis 1, lett. h), DPR 633/1972;
- Integralmente detraibili, se il valore unitario (imponibile) dell’omaggio non è superiore ad Euro 50,00;
- Totalmente indetraibili, se il valore unitario dell’omaggio è superiore ad Euro 50,00;
Lato attivo
Ai fini Iva, in caso di cessione gratuita di beni autoprodotti, l’Iva è considerata detraibile al 100%, a prescindere dal valore unitario del prodotto ceduto gratuitamente a terzi.
In relazione poi all’eventuale rivalsa dell’Iva sulla successiva cessione gratuita, l’art 18 comma 3 Dpr 633/1972, dispone che la stessa non è obbligatoria per le cessioni gratuite di cui all’art 2, comma 2, n. 4), dpr 633/1972.
Quindi, se l’iva non è addebitata in rivalsa, l’operazione può essere certificata da autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando che si tratta di autofattura per omaggi. In alternativa si può annotare la relativa cessione su un apposito registro degli omaggi.
Nel caso in cui invece venisse esercitata la rivalsa verso il cliente (ipotesi assai rara), occorre emettere regolare fattura al cliente, specificando che si tratta di cessione per omaggio.
In caso di Iva non addebitata in rivalsa la stessa risulta indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Nel caso di cessione gratuita di beni non autoprodotti, l’art. 2, comma 2, n. 4 del Dpr 633/72 dispone che le cessioni gratuite di beni di costo unitario non superiore ad Euro 50 ovvero di quei beni per i quali all’atto di acquisto non sia stata operata la detrazione iva ai sensi dell’art. 19 dpr 633/72, sono fuori campo iva per assenza del presupposto oggettivo.
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