Valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi private

Valute virtuali: introduzione

Con istanza di interpello n. 788/2021 l’agenzia delle entrate si è espressa nuovamente in materia di valute virtuali. Una persona fisica residente in Italia si era rivolta all’Agenzia per conoscere il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, delle valute virtuali detenute in alcuni digital wallet. Il contribuente precisava che le valute, nel corso del periodo di imposta, non erano state cedute o convertite in denaro.

Valute virtuali: quesiti

Il contribuente interpellava l’agenzia per conoscere se:

  • La mera detenzione di valute virtuali senza che le stesse siano cedute o convertite (c.d. strategia di detenzione in holding) determinava un risultato di gestione fiscalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
  • la detenzione delle c.d. “chiavi private” delle valute virtuali imponesse al contribuente l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi;

Valute virtuali: inquadramento

Le valute virtuali sono stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi matematici. Sono scambiate mediante codici criptati tra gli utenti, attraverso specifiche applicazioni software. Hanno natura digitale e vengono create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad. esempio pc e smartphone). Le valute sono conservate su portafogli elettronici (wallet). I wallet sono in sostanza delle chiavi crittografate; sono costituite da una chiave pubblica che viene comunicata agli altri utenti e una chiave privata, la quale viene mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute.  

Risposta dell’Agenzia al primo quesito

In assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle valute virtuali, l’Agenzia, per rispondere al primo quesito rivolto dall’istante cita la sentenza della Corte di Giustizia (n. 22 ottobre 2015, causa C-264/14). Secondo i giudici europei, il mercato delle valute virtuali è da associare alle operazioni relative a “divise, banconote e monete”.

L’agenzia, facendo proprio l’orientamento della Corte di giustizia, stabilisce che alle valute virtuali si  applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali. Tale principio era espresso anche nella più datata risoluzione n. 72/E del 2016.

Valute virtuali: art. 67 Tuir

Sulla base di questo inquadramento, l’Agenzia asserisce che alle cessioni di valute virtuali o prelevamenti delle stesse dai wallet si rende applicabile l’art 67 comma 1-ter del Tuir. La disposizione stabilisce che sono soggette a tassazione i proventi derivanti dalla cessione delle valute estere, a condizione che la giacenza media delle stesse su conti correnti e depositi sia superiore ad Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui.

L’agenzia inoltre precisa che, la giacenza media deve esser verificata sull’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet posseduti;  

Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove si effettua la maggior parte delle operazioni.

Ai sensi dell’art. 67, comma 1-bis, del Tuir ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze, si considerano cedute per prime le valute acquistate in data più recente; per determinare la plusvalenza si deve considerare il criterio del costo di acquisto considerando cedute per prime le valute acquistate in data più recente (criterio del LIFO).

Ai sensi dell’art 5 D. Lgs 461/1997 l’imposta applicabile sulla plusvalenza di valute virtuali detenute da persone fisiche è del 26%.

Risposta dell’Agenzia al secondo quesito

In merito al secondo quesito, l’agenzia richiama la pronuncia del TAR del Lazio del 27/01/2010, n. 1077 e le istruzioni indicate nel Modello Redditi PF 2021, sulla base delle quali, secondo l’amministrazione finanziaria tutte le valute virtuali detenute dall’Istante, ossia anche quelle per le quali detenga direttamente (e non tramite intermediario autorizzato) le chiavi private, obbliga il contribuente a compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale di cui al d.l. 167/1990, ma non a versare l’imposta sostitutiva sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Questo perché l’IVAFE si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura finanziaria.

Conclusioni

Con la risposta ad istanza di interpello in commento l’agenzia non cambia linea sua tassazione e obblighi dichiarativi riferiti al possesso di valute virtuali; posizione già espressa in precedenti documenti di prassi. In mancanza di una normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, l’orientamento di prassi dell’agenzia assurge “a valore di legge” per il contribuente. Si auspica pertanto un celere intervento del legislatore tributario che regolamenti in maniera chiara la materia, al fine di evitare l’insorgere di annosi contenziosi dinnanzi alle commissioni tributarie.


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