Composizione Negoziata della Crisi i soggetti coinvolti
- 25/03/2023
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Crisi di Impresa

Come chiarito nel precedente contributo https://www.nicolaforner.it/crisi-di-impresa/gli-adeguati-assetti/, la Composizione Negoziata della Crisi di impresa è una procedura stragiudiziale attivabile dall’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza reversibile al fine di gestire tempestivamente la situazione di squilibrio patrimoniale economico e finanziario.
Diverse sono le figure in gioco nella composizione negoziata: l’imprenditore, il consulente dello stesso (o advisor), l’esperto, i creditori e il tribunale (ove l’imprenditore richieda il ricorso alle misure protettive).
Composizione Negoziata della Crisi di impresa i soggetti coinvolti: l’imprenditore e l’advisor
L’imprenditore è colui il quale versa in una situazione di crisi o insolvenza reversibile e che si attiva preventivamente per dare inizio al processo di ristrutturazione del debito attraverso la stipula di un accordo con uno o più imprenditori. Nel fare ciò l’imprenditore si avvale di un proprio consulente (advisor) il quale coadiuva l’imprenditore nelle trattative con i creditori.
L’advisor, ha una funzione fondamentale nella composizione negoziata in quanto assiste l’imprenditore/debitore in tutte le fasi della procedura prodromiche alla ristrutturazione del debito: dalla presentazione del piano di risanamento, alla formulazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e di nomina dell’esperto, alla partecipazione alle trattative con i creditori, al dialogo costante con l’esperto al fine di perfezionare l’accordo di risanamento con i creditori.
Composizione Negoziata della Crisi di impresa i soggetti coinvolti: L’esperto
L’esperto viene nominato da una Commissione composta da tre membri scelti tra magistrati e membri designati della Camera Commercio e dal Prefetto del capoluogo ove ha sede la CCIAA competente, su istanza del debitore. La Commissione decide a maggioranza.
L’esperto deve avere specifici requisiti (formativi e professionali) e deve essere iscritto in un apposito albo detenuto presso il Ministero di Giustizia.
I compiti principali dell’esperto si sostanziano:
- nella verifica dell’esistenza e perseguibilità del risanamento presentato dall’imprenditore (advisor) potendo provocare anche l’archiviazione dell’istanza di accesso di composizione negoziata;
- nell’agevolazione delle trattative tra il debitore e i creditori ai fini di individuare un accordo con i creditori per la soluzione della crisi, anche mediante cessione d’azienda o rami di essa;
- nella segnalazione all’imprenditore di eventuali atti pregiudizievoli posti in essere allo stesso;
- partecipa alla formalizzazione degli accordi tra debitore e creditori;
- nella redazione della relazione finale al termine dell’incarico ai fini dell’espressione di un giudizio sulla probabilità di perseguire il risanamento attraverso il ricorso della composizione;
- deve essere informato su eventuali atti di straordinaria amministrazione posti in essere da debitore nel corso delle trattative con i creditori;
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