Gli adeguati assetti per segnalare la crisi
- 20/03/2023
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Crisi di Impresa

Il codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019) richiede alle imprese (a prescindere dalla forma giuridica) di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili al fine di intercettare preventivamente i segnali di crisi dell’impresa nonché attivarsi tempestivamente per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento dello stato di crisi.
Diversi sono gli strumenti messi a disposizione del legislatore per “curare” lo stato di crisi. Alcuni di essi prevedono una soluzione stragiudiziale della stessa (generalmente quando la crisi non presenta caratteri patologici), altri invece richiedono l’intervento dell’autorità giudiziaria. Gli strumenti “stragiudiziali” della crisi portano a stipulare un accordo tra il debitore e taluni/tutti i creditori; questi strumenti sono la Composizione Negoziata della Crisi, il Piano attestato di risanamento e l’Accordi di Ristrutturazione. Tali strumenti in determinate circostanze possono richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria.
In caso di crisi grave, ossia di insolvenza irreversibile, la situazione viene gestita attraverso strumenti di regolazione della crisi che richiedono l’intervento del tribunale, ad esempio il concordato preventivo, il concordato semplificato e la Liquidazione giudiziale.
Gli adeguati assetti per segnalare la crisi: gli indicatori di crisi
Al fine di rilevare tempestivamente l’emersione della crisi il legislatore fallimentare, con il D. Lgs 83/2022, ha introdotto al comma 4 all’art. 3 CCII, alcuni indicatori, ove al ricorrere dei quali l’imprenditore deve attivarsi e gestire tempestivamente la situazione di crisi.
Gli indicatori previsti dal legislatore sono di seguito indicati:
- L’esistenza di debiti per retribuzione scaduti da almeno 30 gg e pari oltre alla metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti dal almeno 90 gg superiori a quello dei debiti non scaduti;
- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni; o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- Il superamento di determinate soglie di debito verso i c.d. “creditori qualificati” (i.e. Agenzie delle Entrate, Agenzia della riscossione, Inps ed Inail). Tali soglie sono state introdotte dall’art. 25-novies CCII e sono in particolare:
- Debito Iva risultante dalla Liquidazioni periodiche, scaduto e non versato maggiore di Euro 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente. La segnalazione scatta sempre, a prescindere dal volume d’affari se il debito Iva scaturente dalle Lipe è maggiore di Euro 20.000,00.
- Debito Inps: scaduto e non versato da più di 90 gg verso Enti previdenziali maggiore di Euro 15.000 e del 30% dei contributi versati nell’anno precedenti per imprese con dipendenti; per imprese senza dipendenti maggiore ad Euro 5.000.
- Debito verso Inail: scaduto e non versato da più di 90gg superiore ad Euro 5.000;
- Debito verso Ader: scaduto e definitivamente accertati da più di 90gg superiore ad Euro 100.000 per imprese individuali; Euro 200.000 per società di persone; ed Euro 500.000 per le altre società.
La Composizione Negoziata della Crisi come strumento stragiudiziale per risolvere la crisi
La Composizione Negoziata della Crisi, è uno strumento di regolazione della crisi attivabile dall’imprenditore anche a seguito di segnalazione di sindaci o dei creditori pubblici qualificati al superamento delle soglie di cui al co.4 art. 3 del CCII.
Tale strumento, introdotto per la prima volta dal D.Lgs 14/2019 consente all’imprenditore di gestire la crisi quando la stessa versa in una situazione di reversibilità.
Lo strumento richiede l’intervento di un esperto, nominato dalla Commissione istituita ad hoc presso la Camera di Commercio di apparenza del debitore.
L’esperto interviene nel verificare l’esistenza delle prospettive di risanamento del debitore, nel agevolare le trattative tra il debitore e i suoi creditori e nel segnalare all’imprenditore eventuali atti pregiudizievoli che possono compromettere il buon esito delle trattative.
Lo strumento permette all’imprenditore di gestire stragiudizialmente la crisi e di mantenere la gestione ordinaria e straordinaria dell’ impresa.
Inoltre è facoltà dello stesso richiedere al tribunale, con l’istanza di nomina dell’esperto, l’applicazione delle misure protettive al fine di condurre con buon esito le trattative con i creditori.
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