Cassazione e agevolazione piccola proprietà contadina
- 01/12/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità, Cessione, Conferimento, Operazioni straordinarie

Agevolazione piccola proprietà contadina
L’art. 2, comma 4-bis, DL 194/2009 regolamenta il regime della piccola proprietà contadina in caso di acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di coltivatori diretti e Iap regolarmente iscritti nella gestione previdenziale. L’agevolazione consiste nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa (euro 200,00) e dell’imposta catastale nella misura dell’1% sul prezzo dichiarato in atto.
Agevolazione piccola proprietà contadina: cause di decadenza
A scopo antielusivo, l’articolo 2, comma 4-bis del DL 194/2009 sancisce la decadenza dal regime della piccola proprietà contadina nel caso in cui, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti, i terreni agricoli vengano alienati volontariamente oppure venga meno la coltivazione o conduzione diretta del fondo.
Non è causa di decadenza:
– il conferimento del terreno, nel periodo infra-quinquennale, in società agricola in accomandita semplice, della quale il coltivatore diretto sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge e il figlio (Ris. 445/2008);
– l’affitto del terreno, infra-quinquennale, a favore del coniuge o parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo che esercitano l’attività di imprenditore agricolo (l’art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 228/2001);
-l’alienazione derivanti dall’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore;
E’ causa di decadenza:
- Il conferimento del terreno, infra-quinquennale, in società agricola a responsabilità limitata. In tale ipotesi, infatti, la società conferitaria non riveste la forma giuridica di società di persone e il conferimento è effettuato a favore di un soggetto diverso da quelli contemplati dall’art. 9, D.Lgs. n. 228/2001; Il mantenimento dei benefici accordati dall’agevolazione in esame, in buona sostanza, può essere riconosciuto soltanto qualora il coltivatore diretto o lo IAP costituisca una società agricola di persone tramite la quale, in veste di socio, continui l’esercizio dell’attività agricola sul fondo (requisito della conduzione diretta) (Ris. 227/E/2009)
- Il conferimento del terreno, infra-quinquennale, in una società a responsabilità limitata unipersonale ove l’imprenditore agricolo è l’unico socio (Interpello 68/E/2020);
Orientamento Corte di Cassazione
In caso di rinuncia in sede di stipula dell’atto notarile da parte dell’Iap o coltivatore diretto dell’agevolazione relativa della piccola proprietà contadina, ovvero in caso di decadenza per perdita dei requisiti oggettivi (i.e. perdita del possesso infra-quinquennale o conduzione del fondo), l’aliquota applicabile all’acquisto dei terreni agricoli è pari al 9%, in luogo del 15%. Questa interpretazione è stata di recente condivisa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 33288 del 11/11/2022. Diversamente in caso di decadenza per perdita dei requisiti soggettivi (perdita dei requisiti Iap e CD) l’imposta di registro applicabile è pari al 15%.
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