Assegnazione agevolata di beni ai soci
- 09/01/2023
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Bilancio e Contabilità, Operazioni straordinarie, Scissione

La legge di bilancio 2023 reintroduce, accanto all’estromissione agevolata di beni immobili strumentali posseduti dall’ imprenditore individuale https://www.nicolaforner.it/bilancio-e-contabilita/estromissione-di-beni-immobili-di-imprenditori-individuali/ , l’assegnazione agevolata di beni ai soci, riconoscendo un trattamento fiscale agevolato sia ai fini delle imposte dirette che indirette.
Assegnazione agevolata di beni ai soci: cos’è?
L’assegnazione agevolata di beni ai soci è quell’operazione che permette di far fuoriuscire dal patrimonio societario beni immobili non strumentali per destinazione e beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività di impresa, corrispondendo un imposta sostitutiva dell’Irpef, Ires ed Irap calmierata dell’8% sulla eventuale plusvalenza che dovesse emergere a seguito dell’operazione. Il regime agevolativo in questione, oltre a prevedere un’imposizione sostitutiva pari all’8%, consente di determinare la plusvalenza emergente dall’assegnazione, ordinariamente determinata come differenza tra il valore normale dell’immobile all’atto dell’estromissione e il suo costo fiscalmente riconosciuto, assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale, generalmente più basso del valore normale. In alcune circostanze addirittura, l’assegnazione di beni potrebbe non generare alcuna imposizione e quindi essere di fatto “gratuita” qualora il valore catastale/normale dell’immobile/mobile registrato fosse inferiore al valore fiscale del bene da estromettere.
Assegnazione agevolata di beni ai soci: presupposti soggettivi
La norma agevolata si applica con riferimento alle società di persone commerciali (S.n.c e S.a.s) e alle società di capitali (S.r.l, S.p.a e S.a.p.a). Rimangono escluse le società non residenti e gli enti non commerciali. L’agevolazione è concessa a condizione che i soci siano iscritti nel libo soci (ove previsto) ovvero a seguito di atto di trasferimento con data certa entro il 30 Settembre 2022. Sono agevolabili altresì i cambiamenti di compagine societaria successivi al 30 Settembre 2022 qualora il mutamento sia avvenuto per successione ereditaria nonché a seguito di fusione o scissione (circolare 26/e/2016). L’operazione di assegnazione deve essere effettuata entro il 30 Settembre 2023.
Assegnazione agevolata di beni ai soci: presupposti oggettivi
L’assegnazione agevolata di beni ai soci è subordinata al rispetto di alcuni requisiti “formali” dei beni oggetto di assegnazione. Possono beneficiare del regime agevolato esclusivamente gli immobili non strumentali per destinazione (cat. A1-A9), nonché gli immobili strumentali per natura (cat. A/10, B, C, D, E) ove concessi in locazione, in comodato oppure se inutilizzati. Inoltre, sono agevolabili anche le assegnazione di beni mobili registrati purché non strumentali (eccezion fatta per le partecipazioni in società che sono sempre assegnabili).
Riepilogando, sono assegnabili i seguenti beni:
- Immobili strumentali per natura (categ. A/10, B, C, D, E) ove concessi in locazione, comodato oppure sfitti;
- Immobili non strumentali per destinazione (categ. A/1-A/9), ossia non utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa;
- Immobili merce;
- Immobili patrimonio;
- Beni mobili registrati non strumentali (autovetture, natanti);
- Partecipazioni in società;
Il cambio di destinazione dell’immobile preordinato alla fruizione dell’agevolazione è stato considerato dall’Agenzia delle Entrate un’operazione non abusiva dal punto di visto del diritto tributario (circ. 26/e/2016). La possibilità di assegnare ai soci prescinde dalla data di acquisizione del bene al patrimonio della società. A tal fine, il momento dell’assegnazione deve essere individuato in quello in cui l’atto d’assegnazione viene effettuato e non in quello della delibera che dispone l’assegnazione medesima.
Assegnazione agevolata di beni ai soci: tassazione imposte dirette, indirette ed irap
Ai fini delle imposte dirette, l’operazione di assegnazione è soggetta ad imposta sostitutiva (Irpef, Ires ed Irap) dell’8% sulla eventuale plusvalenza emergente dalla differenza tra il “valore dell’assegnazione” dell’immobile e valore fiscale. Il valore di assegnazione in base al quale determinare la plusvalenza può essere scelto per ogni singolo bene immobile e determinato in base ad uno dei seguenti valori:
- Valore normale;
- Valore catastale;
- Valore intermedio tra i due precedenti;
In caso di distribuzione di riserve di utili, il socio è tassato sulla differenza tra il valore di assegnazione e la plusvalenza tassata, che costituisce dividendo in natura da assoggettare a tassazione del 26%, in caso di precettore persona fisica. In caso di riduzione di riserve di capitali (compreso il recesso o liquidazione) si dovrà confrontare il valore di assegnazione al netto della plusvalenza tassata con il costo fiscale della partecipazione. L’eventuale eccedenza costituisce reddito di capitale e tassato con le modalità di cui all’art. 47 Tuir.
Assegnazione e conseguenze in materia di iva
In materia di iva l’operazione di estromissione essendo assimilata ad una cessione di beni, configura un’operazione di autoconsumo rilevante ai fini IVA (ex. art. 2, co. 2, n.6, Dpr IVA). L’assegnazione è, alternativamente:
– Esente Iva ex art. 10 n. 8 ter come «regime naturale», salvo opzione per l’imponibilità. Tale scelta deve essere ponderata considerando l’obbligo di riversamento dell’iva nel periodo di salvaguardia fiscale decennale previsto per le operazioni di acquisto, ristrutturazioni, manutenzioni fatte nell’immobile ex. art. 19-bis2 dpr Iva;
– Imponibile Iva (IVA esposta in fattura) per i soggetti che hanno fatto costruire o ristrutturare l’immobile da meno di 5 anni, anche se non operano nel settore edile;
– Esclusa Iva, se non è stata operata la detrazione IVA, all’atto dell’acquisto ai sensi degli artt. 19, 19 bis 1 e 19 bis 2 (circolare 26/E/2016); ovvero se è stato acquistato da un soggetto privato; ovvero se è stato acquistato prima del 1973 data di entrata in vigore del Dpr Iva. Tale scelta deve essere ponderata considerando l’obbligo di riversamento dell’iva nel periodo di salvaguardia fiscale decennale previsto per le operazioni di ristrutturazione, manutenzione fatte nell’immobile ex. art. 19-bis2 dpr Iva;
L’imposta di registro è dimezzata e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. A differenza dell’estromissione, l’assegnazione di beni ai soci necessita della forma scritta e dell’intervento di un notaio.
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