Cessione d’azienda e debiti tributari

Introduzione

La cessione di azienda è quell’operazione in cui una società provvede a cedere un ramo d’azienda verso un corrispettivo ad un altro soggetto giuridico.

Questa operazione viene posta in essere con l’obiettivo di cedere l’attività aziendale ad esempio per raggiunti limiti d’età da parte dell’imprenditore cedente. E’ possibile optare per la cessione perché si vuole dismettere un ramo dell’azienda non più produttivo o funzionale al business principale.

Queste sono alcune delle motivazioni per cui si ricorre all’operazione straordinaria di cessione d’azienda.

In caso di trasferimento di ramo d’azienda la gestione dei debiti commerciali e tributari relativi al ramo/azienda ceduta è regolata rispettivamente dall’art. 2560 cc e dall’art. 14 del D. Lgs. 472/1997.

Regime di responsabilità solidale per i debiti tributari

L’art. 14 del D.Lgs 472/1997 introduce il regime di responsabilità tributaria del cessionario con il cedente. Tale regime di responsabilità riguarda il pagamento delle imposte e sanzioni riferite a violazioni commesse dal venditore nell’anno in cui è avvento il trasferimento dell’azienda e nei due precedenti, anche se non contestate o irrogate alla data della cessione. E’ prevista anche in caso di violazioni commesse in epoca anteriore, e già contestate nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento. Purtuttavia l’articolo 14 riconosce il beneficio della preventiva escussione in capo al cedente; solamente qualora l’Erario non fosse in grado di soddisfarsi sul patrimonio di quest’ultimo potrà rivalersi sul cessionario d’azienda per il pagamento dei debiti tributari. La responsabilità del cessionario comunque non può eccedere il valore (economico) dell’azienda acquisita.

In questa circostanza può essere utile al potenziale acquirente conoscere le eventuali pendenze tributarie relative al ramo d’azienda oggetto di futura opzione di acquisto. L’art. 14 comma 3 infatti prevede la possibilità di richiedere all’Amministrazione Finanziaria territorialmente competente il rilascio di un certificato da cui risulti l’esistenza di contestazioni in corso nonché di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18117/2021

L’ordinanza n. 18117/2021 della Corte di Cassazione affronta due tematiche importanti:

  • -“L’inerenza del debito tributario” relativo al ramo d’azienda ceduto;
  • -La funzione ricoperta dal certificato sull’esistenza di contestazioni fiscali in corso ai fini dell’efficacia liberatoria del cessionario;

L’inerenza del debito tributario relativo al ramo d’azienda ceduto

I giudici di legittimità nell’ordinanza in commento affermano che il regime di responsabilità solidale tributaria del soggetto cessionario in relazione ai debiti tributari dell’azienda ceduta è limitata ai soli debiti tributari che sono inerenti al ramo d’azienda ceduto. Spetta al cessionario dimostrare la sua non responsabilità solidare dei debiti tributari e che questi sono relativi al ramo d’azienda rimasto in capo al cedete. E’ il caso ad esempio di una società che svolge sia attività operativa che attività immobiliare. Qualora la stessa decidesse di cedere il ramo immobiliare, il soggetto acquirente non sarebbe responsabile per le ritenute irpef non versate dal cedente e relative al personale dipendente rimasto in capo al venditore.

Tutto questo è vero se la cessione di azienda non è avvenuta in frode; infatti in caso di cessione di azienda avvenuta in frode, ossia in ipotesi di cessione d’azienda in cui è chiaro ed evidente l’obiettivo di depauperare volontariamente il patrimonio del cedente al fine di limitare le garanzie ai suoi creditori (tra cui lo stato), non è possibile per il cessionario limitare la propria responsabilità nei confronti dei terzi creditori.

Il certificato di contestazioni fiscali nella cessione d’azienda

Un secondo aspetto affrontato dai giudici nell’ordinanza è la funzione attribuita al certificato attestante le contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti tributari non sono stati soddisfatti.

Il certificato tributario è disciplinato dal comma 3 dell’articolo 14, il quale dispone che laddove tale certificato sia “negativo” questo ha effetto liberatorio per il cessionario che ugualmente è liberato laddove il certificato non venga rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta effettuata all’Agenzia delle entrate e riscossione.

In particolare i giudici stabiliscono che qualora il cessionario non agisca per richiedere il certificato prima della stipula dell’atto di cessione si realizzerebbe in capo al soggetto cessionario una sorta di “responsabilità oggettiva in bianco” che riguarderebbe tutti i debiti fiscali del cedente relativi al triennio anteriore alla cessione, ed anche per quelli che al momento della cessione non risultavano dagli atti dell’Amministrazione finanziaria. In sostanza il contribuente che non si adopera a richiedere il predetto certificato presterebbe il fianco ad un regime di responsabilità solidale anche per i debiti tributari non accertati al cedente dall’Agenzia delle Entrate al momento della stipula dell’atto di cessione.

Conclusioni

Si evidenza in tale sede che l’art. 14 del D.lsg 472/1997 non introduce un obbligo bensì una facoltà nella richiesta del certificato attestante eventuali contestazioni fiscali. La tesi sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità appare eccessivamente penalizzante per il contribuente che intende procedere con l’acquisto di un’azienda.

Sanzionare una mera dimenticanza con la responsabilità “illimitata” per i debiti tributari del cedente cozza contro il principio di reciproca collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente.


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