Cessione dei crediti d’imposta e trasferimento d’azienda

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad istanza di interpello n. 234/2023 del 01/03/2023, affronta il caso della cessione dei crediti d’imposta legati a bonus edilizi nell’ambito di operazioni straordinarie che comportano il trasferimento d’azienda.

Cessione dei crediti d’imposta e trasferimento d’azienda: Il caso

L’interpello aveva ad oggetto il caso di passaggio di crediti di imposta fiscali edilizi tra due società collegate ad un ente locale. La prima (denominata nell’istanza società “I”) ha avviato un piano di riqualificazione di immobili agevolati con vari bonus casa (tra cui il Superbonus). La società “I” non avendo capienza fiscale ipotizzava di cedere tutte le detrazioni ad un’altra società, denominata “T”, che tra le altre cose, gestiva in affidamento l’attività di gestione del trasporto pubblico per conto del comune in scadenza al 30 Giugno 2024.

Quest’ultima voleva sapere la sorte dei crediti fiscali acquistati da “I”, qualora alla scadenza degli affidamenti di concessione, il ramo d’azienda preposto all’esercizio del trasporto pubblico locale in capo a “T” non venisse rinnovato dal Comune e quindi ceduto o affittato ad un nuovo affidatario. Ciò alla luce dei vincoli alla circolazione dei bonus fiscali imposti dal legislatore tributario all’art 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Cessione dei crediti d’imposta e trasferimento d’azienda: Il Decreto Rilancio (DL 19/05/2020, n. 34)

Il legislatore pandemico al fine di agevolare la circolazione dei crediti fiscali da Superbonus (prima) e da riqualificazione energetica (poi) ha introdotto una disciplina ad hoc che opera in deroga a quella di carattere generale prevista per la cessione dei crediti di imposta (in relazione alla quale è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito oggetto di cessione); tale disposizione derogatoria è stata introdotta con l’art 121 del DL Rilancio (34/2020). In base a tale articolo:

I soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro delle facciate, possono optare, in luogo all’utilizzo diretto della detrazione per un recupero del credito sotto forma di cessione o sconto sul corrispettivo, di importo pari alla detrazione spettante. Il credito è cedibile dai medesimi ad altri soggetti,  compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziaria, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di ulteriore tre cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari ovvero di imprese di assicurazione autorizzate. Questi ultimi infine possono cedere tali crediti solo a favore di soggetti, diversi dai consumatori o utenti privati, che abbiamo stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo senza facoltà di ulteriore cessione.

Risposta ad istanza di interpello n. 234/2023

L’agenzia evidenzia innanzitutto che la disciplina di cui all’art 121 del DL n. 34/2020 contiene una disciplina speciale, tassativa, che opera in deroga a quella di carattere generale prevista per la circolazione dei crediti di imposta. Il legislatore con l’art. 121 ha introdotto un perimetro ben definito di cessioni c.d. “libere” (ossia la prima) e c.d. “vincolate” (le ulteriori tre) verso istituti bancari/assicurativi. In particolare, l’amministrazione finanziaria, con specifico riferimento al caso di specie, rigetta la possibilità per T di far circolare il credito acquisto da “I” in “deroga” al numero di cessioni libere. Questo in quanto se il credito acquisito da T potesse essere usato da un altro affidatario diverso da T, si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito, incompatibile col divieto del numero ”cessioni” libere previsto dal citato articolo 121.

Resta fermo quanto stabilito in ipotesi di fusione (risposta n. 218 del 2023), per la quale l’Agenzia ha spiegato che il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi dall’incorporata alla incorporante non costituisce una «nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata».


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