Cessione di partecipazione e poi fusione: abuso del diritto
- 08/01/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Conferimento, Fusione, Liquidazione, Operazioni straordinarie

L’agenzia delle entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 892 del 31/12/2021, qualifica come abusiva del diritto (ex. art. 10-bis L.212/2000), una complessa riorganizzazione societaria avente ad oggetto una cessione di partecipazione seguita da una fusione transfrontaliera. L’operazione era considerata abusiva in quanto “più artificiosa” rispetto alla “più lineare” operazione di cessione dell’immobile seguita dalla liquidazione della società.
Cessione di partecipazione e poi fusione: un caso concreto
Alfa Srl è una società di diritto italiano, interamente partecipata dalla società di diritto tedesco Beta GmbH. Le società appartengono al gruppo Gamma che opera nel settore del recupero e gestione dei rottami metallici. Beta GmbH detiene inoltre il 90% delle quote della società di diritto francese Zeta, la quale partecipa al 100% un’altra società di diritto francese Sigma, la quale è presente in Italia con una propria stabile organizzazione. Alfa svolge nel mercato italiano attività di gestione e recupero di rottami metallici. A causa di un andamento economico non soddisfacente, il socio Beta valutava la cessione del ramo del business di Alfa a terze parti indipendenti.

Successivamente, il managment di Sigma propose di assumere la gestione dell’attività di Alfa, ivi compreso dipendenti e attrezzature, attraverso la sua stabile organizzazione italiana di Sigma. L’obiettivo era quello di apportare nuovo Know How e iniziare un processo di ristrutturazione aziendale volto al risanamento del business. Il processo di riorganizzazione non prevedeva la cessione dell’immobile il quale rimaneva di proprietà di Alfa. Lo stesso era oggetto di locazione alla stabile organizzazione di Sigma. Il gruppo, intenzionato a dare avvio ad un processo di ristrutturazione societaria, con totale integrazione delle attività svolte in Italia (operativa ed immobiliare) aveva rivolto all’amministrazione finanziaria locale un’istanza di interpello avente ad oggetto il progetto di concentrazione delle stesse in capo ad un unico soggetto economico. Nel far questo la società Alfa proponeva all’Agenzia due strade alternative, entrambe aventi (secondo il contribuente) pari dignità tributaria e fiscali.
Cessione di partecipazione e poi fusione: soluzione prospettata dal contribuente
1) Soluzione
a) Beta GmbH procederà alla cessione della propria in Alfa alla società di diritto francese Sigma;
b) Sigma procederà ad effettuare una fusione per incorporazione transfrontaliera (c.d. liquidatoria) di Alfa mediante la quale la prima incorporerà la seconda. In Italia permarrà soltanto la stabile organizzazione di Sigma, nella quale verranno fatti confluire l’immobile strumentale di proprietà di Alfa, e, più in generale, tutte le attività e le passività riconducibili ad Alfa;
2) Soluzione
a) Cessione dell’immobile di proprietà di Alfa in Sigma, la quale lo attribuirebbe in un successivo momento alla propria stabile organizzazione in Italia;
b) Liquidazione di Alfa;
Cessione di partecipazione e poi fusione: le implicazioni fiscali e tributarie
La prima soluzione comporterebbe una sostanziale neutralità dell’operazione considerato che la cessione a Sigma della partecipazione detenuta da Beta GmBH in Alfa sarebbe tassata esclusivamente in Germania secondo le Convezione contro le doppie imposizioni Italia-Germania del 1992 (art. 13). Quanto alla fusione per incorporazione transfrontaliera la stessa beneficerebbe del regime di neutralità fiscale (artt. 172,178 e 179 del TUIR) in quanto non risulterebbe dovuta alcuna c.d. Exit Tax atteso che gli assets di Alfa (comprese le passività e le riserve) confluiranno nella stabile organizzazione italiana di Sigma; pertanto non saranno distolti i beni dal territorio italiano.
La seconda soluzione invece porta con sé una parziale imponibilità ai fini Ires ed Irap della plusvalenza realizzata sulla cessione della partecipazione ai fini delle imposte sui redditi, e dall’altra l’assoggettamento alle imposte d’atto ipo-catastali del 4% oltre al registro di Euro 200 in considerazione della cessione dell’immobile da Alfa srl a Sigma. In aggiunta vi sarebbero tutti gli oneri tributari ed amministrativi connessi al processo liquidatorio da sostenere.
La soluzione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, richiamando il contenuto stabilito dall’art. 10-bis L.212/2000, propende per una definizione abusiva della prima soluzione prospettata dal contribuente. Le ragioni secondo i militari sono da ricercarsi nel contenuto e nella portata dell’art. 10 bis L. 212/2000. La legge definisce abusiva una condotta dalla quale si riscontri una delle seguenti ipotesi: 1) conseguimento da parte del contribuente di un vantaggio fiscale indebito; 2) l’assenza di sostanza economica dell’operazione 3) la mancanza di valide ragioni extrafiscali.
Per quanto concerne l’indebito vantaggio, l’Agenzia evidenzia come applicando la prima soluzione prospettata dal contribuente, non vi sia conformità tra il risultato ottenuto contribuente con l’operazione prospettata (cessione della partecipazione e successiva fusione) rispetto alla ratio sottesa dall’applicazione delle norme fiscali oggetto di applicazione. Infatti secondo i militari l’operazione non intende realizzare l’obiettivo sotteso dalle norme fiscali (ossia di far circolare l’azienda), quanto piuttosto creare le condizioni per far circolare un singolo bene, vale a dire l’immobile strumentale.
Per quanto concerne l’assenza di sostanza economica dell’operazione, i verificatori ritengono che la struttura dimensionale dell’operazione appare sovradimensionata rispetto all’obiettivo programmato dall’istante;
Infine per quanto riguarda l’assenza di valide ragioni di carattere extrafiscali, i militari affermano che attraverso l’istituto della cessione delle partecipazioni e della fusione non si evince alcuna integrazione di attività aziendale dal momento che Alfa non ha provveduto a riconvertire la propria attività al momento della cessione del ramo alla branch francese né avviato alcun nuovo business. Inoltre la ragione prospettata dal contribuente di voler interrompere questa doppia struttura societaria non sarebbe plausibile visto che tal struttura si sarebbe protratta per un tempo eccessivo che adesso si vuole interrompere.
Conclusioni
L’interpretazione offerta dall’Agenzia desta senza dubbio qualche perplessità. Pare evidente la volontà dell’Agenzia di “cassare” la prima soluzione prospettata dal contribuente a favore della seconda (più onerosa) per lo stesso. Questa evidenza viene resa ancor più plateale leggendo le motivazioni adottate dall’Agenzia a sostegno delle proprie conclusioni. L’affermare che la struttura dimensionale dell’operazione appare sovradimensionata rispetto all’obiettivo programmato dall’istante è senza dubbio fuori luogo in quanto le operazioni che lo stesso dovrebbe porre in essere, cessione di partecipazione e fusione, appaiono numericamente uguali rispetto alle operazioni di cessione dell’immobile e successiva liquidazione di Alfa. Si ricorda inoltre il contenuto del comma 4 dell’art. 10 bis della legge 212/2000 che sancisce la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
Per maggiore informazioni, contattami senza impegno inserendo i dati qui sotto: