Cessione partecipazione fusione e scissione
- 26/10/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Cessione, Fusione, Operazioni straordinarie, Scissione

Introduzione
L’amministrazione finanziaria si è espressa favorevolmente, con una risposta ad istanza di interpello (la nr. 741/2021), in materia di abuso di diritto ex. art. 10-bis della L. 212/2000, riguardo ad oggetto una complessa operazione di riorganizzazione societaria finalizzata al passaggio generazionale di un gruppo interamente posseduto dalla madre. L’operazione prospettata riguarda la cessione di partecipazione, la fusione e la scissione del patrimonio immobiliare; con successiva donazione della nuda proprietà delle quote dalla madre ai figli.
Situazione di partenza
L’istante (madre di tre figli) intende realizzare una complessa operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata al passaggio generazionale del gruppo da lei direttamente e indirettamente posseduto attraverso una serie di operazioni straordinarie.
L’istante detiene una partecipazione di controllo pari al 98,5% nella società Alfa Srl. La società svolge attività di gestione e locazione di beni immobili (strumentali, abitativi e terreni). Le restanti quote sono detenute dai figli A, B e C in misura pari (ognuno) rispettivamente allo 0,5 %. Alfa Srl detiene a sua volta una partecipazione di controllo pari al 99% nelle seguenti due società svolgenti anch’esse attività immobiliare. Il restante 1% delle quote di entrambe è detenute dal figlio A.
- La società Beta srl, società Immobiliare;
- La società Gamma srl, società Immobiliare;
Soluzione prospettata dal contribuente
Le operazioni prospettate dal contribuente vengono di seguito esplicitate:
- Accentramento in capo alla madre dell’intera proprietà delle tre società menzionate, attraverso la prodromica cessione all’Istante delle quote societarie detenute dai figli nella società Alfa srl e nel trasferimento alla medesima società delle quote detenute dal figlio A nelle due società Beta Immobiliare srl e Gamma Immobiliare srl. Al termine della cessione l’istante viene a detenere il 100% di Alfa srl, la quale a sua volta arriva a detenere il 100% di Beta srl e Gamma srl;
- Fusione per incorporazione totalitaria delle due società Beta Immobiliare Srl e Gamma Immobiliare Srl in Alfa Srl a socio unico;
- Scissione totale proporzionale di Alfa srl in tre newco srl immobiliari di nuova costituzione interamente partecipate dalla madre;
- Donazione ai figli della nuda proprietà delle quote societarie detenute dalla madre nelle tre newco srl immobiliari;
Obiettivo
Il contribuente evidenzia come le operazioni sopra riportate sono prodromiche a garantire il passaggio generazionale del patrimonio detenuto dalla madre (per il tramite di Alfa srl) ai figli, tenuto conto anche dei dissidi intercorsi nel recente passato tra i figli stessi. Per un approfondimento si veda anche il mio precedente contributo in tema di scissione non proporzionale come strumento per dividere compagini societarie litigiose https://www.nicolaforner.it/2021/09/25/scissione-non-proporzionale-asimmetrica-come-strumento-per-separare-compagini-societarie/.
L’istante evidenzia che l’assegnazione alle tre società immobiliari degli immobili detenuti dalla società Alfa Srl saranno scelti in comune accordo tra la madre e i figli tenendo conto dei valori correnti stabiliti tramite perizia da parte di esperti di settore; il tutto al fine di rispettare le quote di legittima ex. art. 536 e ss.
L’operazione prospettata è finalizzata a consentire a ciascun figlio di poter gestire in via autonoma la futura società immobiliare facente capo interamente a lui una volta scomparsa la madre. La stessa riservandosi l’usufrutto delle quote nelle tre società si riserverà il diritto di mantenere la gestione del patrimonio delle stesse finché sarà in vita.
Soluzione dell’Agenzia delle Entrate
L’agenzia delle Entrate ritiene che la prospettata operazione di riorganizzazione aziendale non configura ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della L. 27/07/2000 n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito sia per quanto riguarda il comparto delle imposte sui redditi che per quanto riguarda il comparto delle imposte indirette.
In particolare, le operazioni prospettate non costituirebbero alcun abuso ai fini delle imposte sui redditi, in quanto le tre beneficiarie della scissione continuerebbero a svolgere l’attività immobiliare, senza destinare alcun immobile all’uso personale o familiare dei soci.
Conclusioni
Alle operazioni di fusione e scissione dovranno essere applicate le prescrizioni normative contenute negli articoli 172 e 173 del Tuir ossia in materia di neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi.
Con riguardo al comparto delle imposte indirette;
- ai fini dell’imposta di registro l’operazione sconta l’imposta di registro in misura fissa di Euro 200 (ex. art. 11 dpr 131/1986). L’imposta di registro è fissa sia per quanto riguarda la cessione delle quote sociali dai figli alla madre sia per quanto riguarda le operazioni di fusione e scissione (art 4, co. 1 lett. b) del dpr 131/1986).
- Ai fini dell’imposta ipotecarie e catastali gli atti di fusione e scissione sono soggetti ad imposta nella misura fissa di Euro 200; ciò è stabilito dagli articoli 4 e 10 co. 2 del D. Lgs 347/1990.
- L’imposta sulla donazione di quote, infine, deve essere liquidata a norma dell’art. 16 co. 1, lett. b) del D.Lgs 346/1990 sulla base del patrimonio netto contabile delle società beneficiarie, le cui quote devono essere donate ai figli.
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