Conferimenti di partecipazioni di controllo

Nel precedente articolo https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/conferimenti-di-partecipazioni-di-minoranza/, ho parlato delle modifiche apportate dal D.Lgs. 192/2024 alla disciplina del conferimento di partecipazioni c.d. qualificate in regime di realizzo controllato, fattispecie normata dall’art. 177 co 2 bis Tuir. Il D.Lgs. suindicato ha apportato alcune modifiche anche alla disciplina dei conferimenti di “partecipazioni di controllo“, aventi ad oggetto appunto partecipazioni che permettono alla società conferitaria di acquisire il controllo della società scambiata; tale disposizione è stata modificata estendendo la portata applicativa anche ai conferimenti di quote di minoranza che permettono alla conferitaria di rafforzare una situazione di precedente controllo. Inoltre, viene prevista, la possibilità di effettuare conferimenti c.d. minusvalenti senza precludere al conferente la possibilità di applicare il regime di cui all’art. 177, c. 2, situazione non del tutto chiara prima dell’intervento di prassi dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione ministeriale 56/2023 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5589634/Risoluzione+56_2023.pdf/a90e6923-7737-da0e-3ad4-212103ac6691).

Conferimenti di partecipazioni di controllo: il conferimento c.d. minusvalente 

L’articolo 17, comma 1, lett c) D. Lgs. 192/2024 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;192 è intervenuto modificando anche la disciplina dei conferimenti di partecipazioni di controllo di cui al comma 2 della summenzionata disposizione. Il decreto è intervenuto andando a normare all’interno del rubricato art. 177, comma 2 del Tuir l’orientamento di prassi affermato dall’agenzia delle entrate nella risoluzione n. 56/2023 con il quale veniva precisato che in caso di conferimento di quote c.d. minusvalenti (costo fiscale della partecipazione conferita superiore all’incremento di Patrimonio netto della conferitaria) l’operazione posta in essere non precludeva l’applicazione del regime di neutralità fiscale indotta di cui all’art. 177 co. 2 e 2-bis Tuir. La modifica, quindi, va a “trasformare” in legge il recente orientamento di prassi dell’agenzia delle entrate. Secondo la Ris. N. 56/2023, in caso di conferimento quote c.d. “minusvalente”, la differenza tra costo fiscalmente riconosciuto della quota conferita e l’aumento di patrimonio netto della conferitaria comportava sempre l’indeducibilità della minusvalenza realizzata ma faceva rimanere salvo l’applicazione della disposizione di cui all’art. 177 Tuir, co 2 e 2-bis. 

Conferimenti di partecipazioni di controllo: la modifica all’art. 177 comma 2 Tuir

La modifica apportata dal D.Lgs in commento consente, in caso di conferimenti minusvalenti, la deducibilità della minusvalenza realizzata, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’art. 87 (i.e. regime della Pex). In particolare, tale minusvalenza è totalmente deducibile ovvero parzialmente, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4 del Tuir: 

  • È inferiore al valore di realizzo (i.e. incremento del patrimonio netto della conferitaria); in tal caso la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo; 
  • E’ superiore al predetto valore di realizzo; in tal caso la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale; 

Conferimenti di partecipazioni di controllo: un esempio di minusvalenza deducibile

Si consideri il seguente esempio, che ricade nella prima fattispecie: 

Valore normale partecipazione conferita pari a 70; 

Costo fiscalmente riconosciuto partecipazione conferita pari a 100; 

Incremento di patrimonio netto della conferitaria pari a 90; 

In questo esempio, il valore normale è inferiore rispetto al valore di realizzo (i.e. Incremento di patrimonio netto della conferitaria) pertanto il conferimento è “effettivamente” minusvalente e la minusvalenza deducibile è pari a 10 ossia pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita (100) e l’incremento di patrimonio netto della conferitaria (90). 

Conferimenti di partecipazioni di controllo: un esempio di minusvalenza “parzialmente” deducibile

Si consideri il seguente esempio, che ricade nella seconda fattispecie: 

Valore normale partecipazione conferita pari a 95; 

Costo fiscalmente riconosciuto partecipazione conferita pari a 100; 

Incremento di patrimonio netto della conferitaria pari a 90; 

In questo esempio, il valore normale è superiore rispetto al valore di realizzo (i.e. Incremento di patrimonio netto della conferitaria) pertanto il conferimento non è “effettivamente” minusvalente ma “parzialmente”. La minusvalenza deducibile è pari a 5 ossia pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita (100) e il valore normale della partecipazione conferita (95). 

Tale modifica, benché inserita all’interno del comma 2 dell’art. 177 del Tuir si estende anche al conferimento di quote di minoranza ex. Art. 177 comma 2-bis del Tuir come precisato a pagina 52 della Relazione Illustrativa al D.Lgs 192/2024. 

Conferimenti di partecipazioni di controllo: il conferimento di quote di minoranza ad integrazione del controllo 

Un’ulteriore modifica apportata dall’art. 17 del D.Lgs. 192/2024, va ad eliminare le parole contenute nel previgente testo normativo ed inserite al comma 2 del succitato art. 177 del Tuir, “in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario” . La modifica recepisce in pieno la Direttiva Comunitaria 2005/19/CE, modificativa della Direttiva 90/434/CEE, poi rifusa nella Direttiva 2009/133/CE, andando a risolvere la situazione di potenziale conflitto tra normativa domestica e Direttiva che si era creata in sede di primo recepimento. La modifica è di fondamentale importanza in quanto acconsente di far ricadere nell’alveo del meccanismo di neutralità fiscale indotta (in spregio al regime di realizzo di cui all’art. 9 del Tuir) anche quelle fattispecie di conferimento di quote di minoranza che non permettono alla società conferitaria di acquisire il controllo della società scambiata a condizione che il controllo sia già nella disponibilità della conferitaria ovvero lo acquisisca per effetto del trascinamento contestuale (c.d. uno actu) di altre quote di controllo o di minoranza nella società scambiata stessa. La casistica risolta dall’intervento normativo non appare così residuale, tutt’altro, in quanto la fattispecie era stata in precedenza esaminata, esprimendo parere favorevole, in più risposte ad interpelli privati (954-739/2006 e 904-1102/2017) da parte delle Entrate (seppure con riferimento ad un conferimento congiunto di più quote di controllo e minoritarie). Non mancavano però prese di posizione in senso sfavorevole (v. Interpello n. 13/05/2019 n. 138).  Ora i precedenti interventi di prassi possono definirsi definitivamente superati per effetto dell’eliminazione nel comma 2 del Tuir dell’inciso sopra richiamato, così come chiarito nella relazione illustrativa al decreto. 

Conclusioni 

Le modifiche apportate dall’art. 17 del D.Lgs. 192/2024, pubblicate in G.U. il 16/12/2024 ed entrate in vigore a far data dal 31.12.2024, al comma 2 dell’art. 177 Tuir, in materia di conferimenti di partecipazioni, discendono dall’esigenza del legislatore tributario di sistematizzare e razionalizzare la disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute dalla persone fisiche, anche in Holding, nel rispetto delle intenzioni del legislatore comunitario di applicare al conferimento di azienda il regime di neutralità fiscale. L’intervento del legislatore favorisce la circolazione delle quote societarie all’interno di contesti famigliari, anche finalizzate al passaggio generazionale, estendendo il regime di neutralità fiscale indotta, in determinate circostanze, anche ai conferimenti di partecipazioni di minoranza. 


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