Conferimenti di partecipazioni di minoranza
- 28/12/2024
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Conferimento, Holding, Operazioni straordinarie

In materia di conferimenti di partecipazioni https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/il-conferimento-quote/, l’art. 17, capo II, sezione I, rubricato “Operazioni straordinarie di impresa” del D.Lgs 192/2024, pubblicato in G.U. il 16.12.2024, con efficacia al 31.12.2024, apporta modifiche in materia di conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata in holding c.d. “di famiglia”.
La disposizione sopra citata dà esecuzione al progetto di riforma dell’Irpef e dell’Ires previsto dalla L. 111/2023, introducendo al succitato art. 17 modifiche alla disciplina dei conferimenti di partecipazione (ex. art. 175, 176, 177, 178 Tuir). Il processo razionalizzazione ed efficientamento della disciplina del conferimento di azienda e di scambio di partecipazioni attuata su delega dal governo si pone l’obiettivo di efficientare il processo di riorganizzazione societaria finalizzata al passaggio generazionale delle imprese.
Conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata in holding di famiglia: la disciplina previgente
Tra le novità apportate alla disciplina dei conferimenti, vi è anche la modifica all’ art. 177, comma 2-bis Tuir https://www.eutekne.it/Servizi/Codici/Recensione_Articolo.aspx?idarticolo=39807, che discende dalla necessità di eliminare alcune distorsioni di carattere fiscale che limitavano il realizzarsi di obiettivi di riorganizzazione societaria in contesti prettamente familiari caratterizzati da un diffuso frazionamento delle quote societarie. In tale circostanza, infatti, la normativa pro tempore vigente obbligava i soci che volessero dare esecuzione al processo di riorganizzazione societaria, di crearsi più veicoli societari all’interno di contesti familiari, qualora oggetto di conferimento fossero state quote c.d. di minoranza così come definite dall’attuale art. 67, co.1 lettera c) del Tuir.
Nella visione previgente, infatti, il conferimento di partecipazioni qualificate in c.d. “personal Holding” era consentito laddove fossero rispettate entrambe le condizioni di seguito riportate:
- Le partecipazioni conferite rappresentavano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- Le partecipazioni dovevano essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
Conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata in holding di famiglia: le novità
Con la modifica ad opera del succitato decreto viene consentito ai soci di conferire le partecipazioni qualificate in società, esistenti o di nuova costituzione, partecipate unicamente dal conferente o nel caso di conferente persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari così come definiti dall’art. 5, comma 5 del Tuir (coniuge, parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2°). Attraverso questa modifica viene superato il precedente ostacolo normativo che impediva ai soggetti conferenti detentori di quote minoritarie in società di creare un’unica holding di partecipazioni tra più soggetti, arrivando alla situazione paradossale che per poter sfruttare il regime di neutralità fiscale indotta ex. art. 177, comma 2-bis, i soggetti appartenenti al medesimo nucleo famigliare dovevano costituirsi ciascuno la propria holding personale. Questo comportava una inutile aggravio di costi amministrativi e creava una barriera alla possibilità di gestire in maniera ordinata i ricambi generazionali.
Conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata in holding di famiglia: un esempio
In un esempio si evidenza la portata della modifica, all’art. 177 Tuir, co. 2-bis Tuir, apportata dal D.Lgs. 192/2024.
Si ipotizzi che Tizio e Caio siano fratelli e abbiano il 25% cadauno delle quote e dei diritti di voto dell’assemblea di Alfa Srl, mentre Sempronio abbia il restante 50% delle quote e dei diritti di voto di Alfa Srl. Sempronio non è legato da nessun legame di parentela rispetto a Tizio e Caio.

Ante riforma, qualora Tizio e Caio volessero dar inizio al proprio processo di riorganizzazione societaria sfruttando il regime di neutralità fiscale indotta delle quote di Alfa avrebbero dovuto ciascuno costituirsi la sua Holding di partecipazione (nell’esempio rispettivamente Beta e Gamma), diversamente avrebbero dovuto realizzare un’operazione fiscalmente onerosa ai sensi dell’art. 9 Tuir. La situazione può essere rappresentata graficamente

A partire dai conferimenti effettuati dal 31/12/2024, vi è la possibilità, stante il legame di parentela tra Tizio e Caio, di conferire le loro quote del 25% di Alfa Srl in un’unica personal Holding beneficiando del regime fiscale di neutralità indotta. A differenza della situazione ante riforma, la possibilità di conferire le quote in un’unica Holding, permette a Tizio e Caio di efficientare la gestione della società Holding, evitando la duplicazione di costi amministrativi e regolando i rapporti tra loro adottando patti parasociali ove non riuscissero a regolare il tutto nello statuto della società conferitaria.
L’operazione viene di seguito illustrata

In quest’ultimo caso Gamma possiederà il 50% di Alfa Srl e i soci Tizio Caio possiederanno il 50% cadauno di Gamma.
Conclusioni
La portata normativa introdotta dal legislatore ad opera dell’art. 17 del D.Lgs 192/2024 deve essere accolta con estremo favore. La possibilità di far rientrate nell’alveo del regime della neutralità fiscale indotta processi di riorganizzazione societaria di quote di minoranza in holding partecipate da membri della stessa famiglia favorisce il processo di riorganizzazione societaria e di passaggio generazionale in un contesto imprenditoriale costellato da PMI a prevalenza conduzione famigliare. La relazione allegata al decreto legislativo precisa che resta salva la circostanza per cui ai fini dell’applicazione del regime di realizzo controllato previsto dal comma 2-bis, i singoli conferimenti devono avere ad oggetto partecipazioni pari o superiore alle soglie di qualificazione (ex. art. 67 Tuir), non potendosi applicare tale regime qualora le singole quote conferite siano inferiori alle soglie di qualificazione e queste ultime sono superate solo computando congiuntamente le partecipazioni conferite.
Per maggiore informazioni, contattami senza impegno inserendo i dati qui sotto: