Conferimento di partecipazione e riorganizzazione familiare
- 25/04/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Conferimento, Operazioni straordinarie

Conferimento di partecipazione: introduzione
Con la risposta ad istanza di interpello n. 203 del 21/04/2022 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_203_21.04.2022.pdf/b1e3e3ea-5745-9a23-133f-f824a1ddad6a, l’Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi sul tema del conferimento di partecipazione (i.e. regimi di neutralità indotta ex. art. 177 co. 2 e 2-bis) detenute da persone fisiche, appartenenti allo stesso nucleo familiare, in vista di un’operazione di riorganizzazione familiare finalizzata a gestire efficacemente il passaggio generazionale.
Conferimento di partecipazione: Situazione inziale
La configurazione iniziale del patrimonio societario familiare è la conseguenza di una serie di passaggi disorganici attuati dal Padre in passato, in favore dei figli, e di seguito rappresentati.

I diritti di voto associati alle quote delle srl, partecipanti alla riorganizzazione, sono attribuiti ai soci in maniera proporzionale al capitale sottoscritto, ad eccezione delle quote detenute nella Alfa Srl, il cui statuto, in deroga al principio di proporzionalità, sancisce che siano titolari del diritto di voto in assemblea secondo le seguenti percentuali: il Padre per il 48%, il Figlio1 per il 26% e il Figlio2 per il 26%.
Conferimento di partecipazione: Obiettivo del contribuente
Il contribuente intende attuare un progetto di riorganizzazione aziendale finalizzato alla semplificazione della struttura societaria che consenta l’attribuzione ai figli di uguali diritti sul patrimonio societario familiare; la gestione in autonomia del proprio patrimonio attraverso la costituzione di Holding personali al fine di permettere al padre di continuare a godere di parte dei frutti delle società controllate da NewCo Holding e ai figli di disporre di un veicolo societario atto a rendere più agevole un eventuale passaggio generazionale.
Il progetto viene strutturato essenzialmente in due step:
1-) Conferimento delle quote di partecipazione da parte di ciascun membro familiare in una Holding sfruttando le agevolazioni previste dall’art 177, comma 2 del Tuir;
2-) Conferimento delle quote possedute da ciascun membro familiare nella Holding in una Personal Holding sfruttando il regime c.d. del realizzo controllato ai sensi del comma 2-bis, art. 177 TUIR
Conferimento di partecipazione: Situazione post conferimento ex. art. 177, co. 2 del Tuir

In ordine al primo step, il conferimento contestuale di tutte le quote rappresentanti l’intero capitale sociale delle quattro società partecipanti alla riorganizzazione e il conferimento contestuale dei diritti parziali vantanti sulla medesima quota da soggetti diversi permetteranno alla NewCo holding di acquisire il pieno controllo delle quattro società operative, integrando il requisito richiesto dall’art. 177, co 2 del Tuir.
Al riguardo secondo l’Agenzia la norma non dispone nulla con riferimento ai soci della società conferita e pertanto l’Amministrazione ritiene che il requisito del controllo (ex. art. 2359 cc) possa essere validamente acquisito anche se il conferimento delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita. L’importante, secondo l’Agenzia, è che l’acquisto avvenga mediante un unico atto, all’interno di un progetto unitario di acquisizione della partecipazione avente ad oggetto una partecipazione idonea a consentire alla società acquirente l’assunzione e/o l’incremento del controllo della società scambiata.
Situazione post conferimento ex. art. 177, co. 2 -bis del Tuir

Il secondo step prevede il conferimento delle quote detenute da ciascun socio nella NewCo Holding; (i.e il 24,50% dei diritti di voto nella NewCo Holding) in una propria personal Holding partecipata al 100% dal socio conferente. Il tutto sfruttando le agevolazioni di cui all’art. 177 co. 2-bis del Tuir.
L’Agenzia conferma l’operazione in virtù del fatto che il comma 2-bis dell’art. 177 del Tuir, tra le varie condizioni, prevede che, le partecipazioni conferite, rappresentano complessivamente e alternativamente, una percentuale di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società scambiata (i.e. NewCo Holding Srl) superiore al 20% (in caso di soc. non quotate) ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (in caso di soc. non quotate). Conferendo il 24,5% dei diritti di voto della NewCo Holding in una personale Holding, ciascun socio (eccetto il padre), realizza la condizione sancita dalla norma per poter applicare il regime di realizzo controllato previsto dal co. 2bis. Requisito che i quattro figli soddisfano anche con riferimento alle società indirettamente partecipate dalla NewCo Holding (i.e. 100% di Alfa, Beta, Gamma e Delta), così come richiesto dalla seconda parte dell’art. 177 co. 2-bis del Tuir.
Conclusioni
La risposta ad istanza di interpello, pur non contenendo elementi interpretativi nuovi, è occasione per riepilogare le condizioni richieste affinché sia applicabile il regime di realizzo controllato in presenza di conferimenti di diritti parziali.
In particolare, secondo l’art. 177, co. 2 del Tuir:
- Nel caso di conferimento della sola nuda proprietà (senza diritti di voto); la conferitaria non acquisisce/integra il controllo della società scambiata e quindi non si rende applicabile l’art. 177 co. 2 del Tuir ma il regime naturale previsto dall’art. 9 del Tuir;
- Nel caso di conferimento della nuda proprietà con diritti di voto che permettono alla conferitaria di acquisire/integrare il controllo della società scambiata si rende applicabile l’art 177 co. 2. Ciò a condizione che il conferente riceva partecipazione in piena proprietà o in nuda proprietà (no solo usufrutto in quanto altrimenti il socio conferente non acquisirebbe la qualifica di socio nella società conferitaria).
- Nel caso di conferimento congiunto di diritti parziali che permettono alla conferitaria di acquisire/integrare il controllo della società scambiata si rende applicabile l’art 177 co. 2 a condizione che il conferente riceva partecipazione in piena proprietà o in nuda proprietà in proporzione ai diritti parziali conferiti della società scambiata.
In particolare, secondo l’art. 177, co. 2 del Tuir:
- Nel caso di conferimento della sola nuda proprietà si rende applicabile il comma 2-bis purché la partecipazione sia “qualificata”(ex. art. 67 del Tuir), considerando il meccanismo di demoltiplicazione della catena di controllo in caso di conferimento di partecipazioni in Holding.
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