Con la risposta ad istanza di interpello n. 497 del 21/07/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in merito ad una complessa operazione di riorganizzazione aziendale consistente in un conferimento di una pluralità di partecipazioni detenute da una Holding in una società di nuova costituzione seguita da una operazione di scissione non proporzionale asimmetrica a favore di due società beneficiare riconducibili a due famiglie distinte. In particolare, l’Amministratore finanziaria ha fornito i seguenti spunti di rilievo:

jeshoots com LtNvQHdKkmw unsplash

  • In materia di imposte di successioni e donazione, la disciplina agevolativa prevista dall’articolo 3 comma 4 – ter del T.U.S (finalizzata ad agevolare il passaggio generazionale di aziende o quote di controllo dalla prima alla seconda generazione) si applica esclusivamente qualora il beneficiario non disponga all’atto della donazione o successione del controllo della società le cui quote sono state donate o cadute in successione (controllo così come definito dall’art. 2359 cc);
  • In materia di imposte dirette l’art. 177 co 2 bis del Tuir, che introduce il regime del c.d. “realizzo indotto o controllato” della plusvalenza derivante dal conferimento di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche in società neocostituite o preesistenti partecipate interamente dal soggetto conferente, è applicabile solamente a condizione che tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente (per il tramite di una società) dalla persona fisica (non imprenditore) conferente siano c.d qualificate (art. 67 del Tuir); qualora la persona fisica detenga, anche indirettamente, solo una partecipazione al di sotto del regime di qualificazione allora tale limitazione nega l’applicazione del regime di neutralità indotta previsto dall’art. 177 del Tuir a tutte le partecipazioni dallo stesso detenute. In tal caso si applica l’art. 9 del Tuir che impone di determinare la plusvalenza da conferimento considerando il valore normale delle partecipazioni.
  • Costituisce abuso del diritto, secondo l’art. 10 bis L 212/2000, l’operazione di conferimento di partecipazione da parte di una Holding in una società neo costituita con successiva scissione non proporzionale asimmetrica in favore di due società beneficiarie holding familiari. Secondo l’agenzia l’operazione prospettata, essendo priva di valide ragioni extrafiscali non marginali, viene posta in essere con l’obiettivo di ottenere un vantaggio fiscale indebito rispetto alla più lineare operazione di conferimento delle quote detenute dalle persone fisiche nella holding.

Con la risposta ad istanza di interpello n. 497 del 21/07/2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in merito ad una complessa operazione di riorganizzazione aziendale consistente in un conferimento di una pluralità di partecipazioni detenute da una Holding in una società di nuova costituzione seguita da una operazione di scissione non proporzionale asimmetrica a favore di due società beneficiare riconducibili a due famiglie distinte. In particolare, l’Amministratore finanziaria ha fornito i seguenti spunti di rilievo:

jeshoots com LtNvQHdKkmw unsplash

  • In materia di imposte di successioni e donazione, la disciplina agevolativa prevista dall’articolo 3 comma 4 – ter del T.U.S (finalizzata ad agevolare il passaggio generazionale di aziende o quote di controllo dalla prima alla seconda generazione) si applica esclusivamente qualora il beneficiario non disponga all’atto della donazione o successione del controllo della società le cui quote sono state donate o cadute in successione (controllo così come definito dall’art. 2359 cc);
  • In materia di imposte dirette l’art. 177 co 2 bis del Tuir, che introduce il regime del c.d. “realizzo indotto o controllato” della plusvalenza derivante dal conferimento di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche in società neocostituite o preesistenti partecipate interamente dal soggetto conferente, è applicabile solamente a condizione che tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente (per il tramite di una società) dalla persona fisica (non imprenditore) conferente siano c.d qualificate (art. 67 del Tuir); qualora la persona fisica detenga, anche indirettamente, solo una partecipazione al di sotto del regime di qualificazione allora tale limitazione nega l’applicazione del regime di neutralità indotta previsto dall’art. 177 del Tuir a tutte le partecipazioni dallo stesso detenute. In tal caso si applica l’art. 9 del Tuir che impone di determinare la plusvalenza da conferimento considerando il valore normale delle partecipazioni.
  • Costituisce abuso del diritto, secondo l’art. 10 bis L 212/2000, l’operazione di conferimento di partecipazione da parte di una Holding in una società neo costituita con successiva scissione non proporzionale asimmetrica in favore di due società beneficiarie holding familiari. Secondo l’agenzia l’operazione prospettata, essendo priva di valide ragioni extrafiscali non marginali, viene posta in essere con l’obiettivo di ottenere un vantaggio fiscale indebito rispetto alla più lineare operazione di conferimento delle quote detenute dalle persone fisiche nella holding.