Conferimento di partecipazione e scissione non proporzionale: niente abuso del diritto
- 11/10/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Conferimento, Operazioni straordinarie, Scissione
L’operazione straordinaria di conferimento di partecipazione seguita da una scissione non proporzionale se destinata a dividere i destini di due rami familiari non costituisce abuso del diritto ex. art. 10-bis L. 212/2000. Così quanto stabilito nella risposta ad istanza di interpello nr. 496/2022.
Conferimento di partecipazione e scissione non proporzionale: il caso
Per meglio comprendere l’operazione si rappresenta, in forma grafica, la situazione di partenza:

I gruppi familiari (i.e. Nucleo A e Nucleo B) hanno condiviso nel tempo un disegno imprenditoriale e strategico nel settore delle energie rinnovabili.
Nel corso dell’esercizio i soci hanno deciso di vendere Delta Srl detenuta tramite la società controllante Gamma srl. La vendita è avvenuta ad un fondo di investimento, in esecuzione di un contratto di compravendita in precedenza stipulato. Nel progetto di riorganizzazione i soci hanno previsto di distribuire il ricavato della vendita di Delta srl attraverso la distribuzione di un dividendo straordinario da parte di Gamma srl. Il progetto di riogranizzazione terminerà con la liquidazione di Gamma srl nel medio lungo periodo. Completato il disegno imprenditoriale i nuclei familiari intendono dividersi al fine di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali e familiari.
Conferimento di partecipazione e scissione non proporzionale: il progetto di riorganizzazione
In particolare, il progetto di divisione è strutturato in queste due fasi:
-Conferimento in Beta srl (ex. art. 177, co. 2 bis), delle quote detenute in Alfa srl (i.e. 5.76%) da parte dei soggetti rappresentativi del Nucleo A. In questo modo, post conferimento, Alfa srl sarà partecipata esclusivamente da Beta srl e dai soci rappresentativi del Nucleo B. Post conferimento Beta srl (che poi assumerà la forma giuridica di spa) avrà il 50.91% di Alfa srl mentre il Nucleo B resterà in possesso del 49.09%;
-Scissione totale non proporzionale di Alfa srl, con attribuzione del relativo patrimonio alla beneficiaria Beta spa di proprietà al 100% del Nucleo A e ad una beneficiaria neocostituita detenuta al 100% dai soci rappresentanti il Nucleo B. Il patriomonio dell’azienda oggetto di scissione, Alfa srl ante scissione, è costituito in prevalenza dalla partecipazione al capitale del 65.95% in Gamma srl e da disponibilità liquide.
Nell’istanza di interpello viene precisato che:
- Il conferimento risponde all’esigenza di semplificare gli adempimenti societari relativi alla determinazione dei concambi azionari nella successiva operazione di scissione non proporzionale;
- A seguito della scissione le società beneficiarie (i.e. Beta srl poi spa e Epsilon srl) proseguiranno nel progetto di detenzione delle partecipazioni in Gamma Srl fino alla sua liquidazione nel medio periodo; la liquidità viene investita secondo le loro autonome linee strategiche.
Per meglio comprendere la situazione di arrivo si rappresenta in forma grafica l’operazione:
Step 1

Step 2

Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’agenzia nella risposta ad istanza di interpello esordisce affermano che il principio dettato dall’art. 177, comma 2 è posto su un piano di pari dignità tributaria rispetto alla disciplina prevista dall’art. 9 del Tuir. L’agenzia conferma la soluzione prospettata dal contribuente ossia che l’operazione di conferimento appaia finalizzata a semplificare la gestione dei concambi azionari rispetto alla successiva operazione di scissione totale non proporzionale; pertanto l’operazione non può considerarsi abusiva ai fine delle imposte dirette. Il fatto che i soci detengano il capitale di Alfa srl, direttamente per il 5.76% e indirettamente per il 48.99% per il tramite di Beta oppure direttamente per il 54.75%, non crea alcuna differenza. Ciò che importa ai verificatori è che attraverso l’operazione di scissione non si precostituiscano le condizioni per distrarre assets societari dalla gestione dell’attività imprenditoriale verso fini strettamente personali dei soci. Altro passaggio importante evidenziato nella risposta ad interpello è la conferma da parte delle entrate che il regime previsto dall’art. 177 co. 2 del Tuir, a parità delle altre condizioni, si estende anche ai soci di minoranza.
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