Conferimento di partecipazione
- 21/10/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Cessione, Operazioni straordinarie

Introduzione
Il conferimento di partecipazione è un’operazione straordinaria che permette al soggetto conferente di destinare (ovvero conferire) le partecipazioni detenute in una o più società all’interno di un veicolo societario (c.d. soggetto conferitario).
Attraverso l’operazione di conferimento di partecipazioni il soggetto conferente “sostituisce” le partecipazioni che detiene in varie società con un’unica partecipazione nella società conferitaria.
L’operazione ha l’obiettivo di riorganizzare gruppi societari e familiari ma anche di gestire efficacemente il passaggio generazionale di aziende.
Si pensi al caso di un padre titolare di due partecipazioni totalitarie in due società e con due figli. Il conferimento delle partecipazioni in una Holding può risultare opportuno perché ad esempio può accadere che non tutti e due i figli abbiano le stesse capacità manageriali. Infatti vi può essere un figlio a cui non interessa gestire le aziende di famiglia ma solamente percepire un’utile a fine esercizio. In questo caso la divisione del patrimonio può avvenire a livello della holding. Le partecipazioni vengono attribuite comunque a ciascun erede; ma ad alcuni soci vengono attribuiti strumenti che consentono di avere un maggiore potere gestionale mentre ad altri soci strumenti che danno diritto solamente agli utili societari; ad. es. emissione di speciali categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi.
La Holding permette anche di gestire gli equilibri familiari ed eventuali conflitti tra i soci riducendo il rischio che eventuali litigi tra i figli possano avere effetti negativi sulla gestione delle società operative.
Interpello
In materia di conferimento di partecipazione c’è stata una recente risposta ad istanza di interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo l’Agenzia delle Entrate le plusvalenze da conferimento di partecipazioni sono irrilevanti ai fini ACE al pari delle operazioni di conferimenti di aziende. Questo è quanto statuito nella risposta ad istanza di interpello n. 732/2021.
Per l’amministrazione finanziaria la riserva che si forma in bilancio con gli utili accantonati a riserva e derivanti dalla plusvalenza da conferimento di partecipazione non è rilevante ai fini ACE.
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda una società che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali; la quale ha proceduto a conferire ad una controllata alcune partecipazioni detenute in società estere.
La controllata a seguito del conferimento ha aumentato il proprio capitale sociale, attribuendo alla società istante conferente una partecipazione al capitale sociale a titolo di corrispettivo per le partecipazioni conferite. Il conferimento, è effettuato a valori di mercato: ciò è determinato da apposite perizie redatte da professionisti. A fronte di tali apporti, la società rileva in contabilità una plusvalenza da conferimento assoggettata in dichiarazione al regime della PEX (art. 87 Tuir).
Risposta Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il conferimento di partecipazioni descritto deve essere assimilato in via analogica al conferimento di azienda. L’art. 5 co. 8 del Dm 03/08/2017 sancisce l’irrilevanza ai fini ACE delle plusvalenze da conferimento realizzate per effetto di operazioni di conferimento di aziende o di rami d’azienda in società conferitarie. Ciò dunque la plusvalenza da conferimento realizzata dal soggetto conferente non può essere considerata rilevante ai fini ACE secondo l’amministrazione finanziaria.
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