Conferimento di partecipazioni tra art. 9 del Tuir e 177 del Tuir
- 01/10/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Conferimento, Holding, Operazioni straordinarie, Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

Conferimento di partecipazioni. Cosa succede se due soggetti, per semplicità, Tizio e Caio, il primo titolare in nuda proprietà del 100% delle quote di Alfa srl e il secondo del 100% dei diritti di usufrutto delle quote di Alfa Srl, intendano conferire le loro quote in una holding comune? Come si determinano il valore delle quote della holding?
Al conferimento di quote si applica la norma di carattere generale di cui agli art. 9 del Tuir. In deroga è possibile applicare anche l’art. 177 Tuir che tratta il regime del c.d. realizzo controllato.
Conferimento di partecipazioni art. 9 del Tuir
Il conferimento di partecipazioni ex. art. 9 del Tuir è considerata operazione realizzata. Il legislatore valuta la quota conferita in proporzione al patrimonio netto contabile della conferita posseduto dal soggetto conferente. In particolare, secondo il predetto articolo, la plusvalenza da conferimento si determina confrontando il valore fiscale della quota conferita con il valore normale della quota della società conferitaria ricevuta in cambio. E’ evidente che laddove si conferiscano in una Holding, partecipazioni di società, storiche, con rilevanti riserve di utili, sfruttando il regime fiscale di cui all’art. 9 il soggetto conferente molto probabilmente sarebbe costretto ad assoggettare a tassazione la plusvalenza da conferimento applicando l’aliquota del 26% (art. 67, co. 1, lettere da c-bis e c-quinquies).
Conferimento di partecipazioni ex. art. 177 del Tuir
Diversamente, applicando il regime c.d. di realizzo controllato di cui all’art. 177 Tuir, la plusvalenza da conferimento, in determinate circostanze potrebbe essere azzerata. Tale situazione si verifica qualora l’aumento del patrimonio netto della conferitaria è pari al valore fiscale della quota del soggetto conferente.
Ritornando al quesito, il conferimento di diritti parziali (i.e. per Tizio la nuda proprietà e per Caio l’usufrutto delle quote di Alfa srl) è sempre possibile in applicazione dell’art. 9 del Tuir. In caso di applicazione dell’art. 177, co.2 è necessario invece valutare che il conferimento di quote permetta alla società conferitaria Holding di acquisire il controllo della società le cui partecipazioni sono scambiate (i.e. Alfa Srl).
Conferimento ex. art. 177 del Tuir e chiarimenti interpello nr. 147/2019
La risposta ad interpello nr. 147/2019, ha chiarito che se il conferimento di quote ex. art. 177 co. 2 Tuir è fatto esclusivamente dal soggetto che detiene le quote in usufrutto allora il requisito del controllo in capo alla Holding non si realizza; infatti, al fine di applicare l’art. 177 co 2, il conferimento di diritti parziali deve avvenire “uno actu”, ossia con lo stesso atto notarile. In questo modo la Holding conferitaria riesce ad acquisire il controllo della società scambiata.
Come stabilito con la risposta ad interpello sopra citata, in caso di applicazione dell’art. 177, co.2 ai soci conferenti vengono attribuite sempre quote in piena proprietà mentre in caso di applicazione dell’art 9 del Tuir possono essere attribuite ai soci conferenti valori di quote della società conferitaria rappresentativi di diritti parziali.
E’ evidente come, applicando l’art. 177 del Tuir, si potrebbero creare delle situazioni distorsive e avere problemi in termini di corretta assegnazione del valore della quote nella Holding da parte dei soggetti conferenti. L’operazione, potrebbe ledere le quote di legittima e arrecare problemi tra gli eredi stessi in sede di ripartizione del patrimonio di successione.
Il valore della partecipazione in piena proprietà ottenuta in cambio nella società scambiata dipenderanno dal valore dell’usufrutto e della nuda proprietà della quota conferita. In particolare, il valore dell’usufrutto deve essere calcolato moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso di interesse legale e per il coefficiente stabilito per l’usufrutto vitalizio in base all’età dell’usufruttuario; per differenza si determina la nuda proprietà.
Conferimento di partecipazioni: Esempio
Si pensi al caso in cui Caio, titolare del 100% dell’usufrutto delle quote in Alfa Srl, abbia un’età compresa tra i 46 e i 50 anni. In questo caso il valore dell’usufrutto sarebbe pari al 75% rispetto al valore delle quote in piena proprietà. Quindi a fronte del conferimento del 100% dell’usufrutto delle quote di Alfa Srl avrebbe diritto ad avere il 75% del capitale sociale della Holding. Viceversa, Tizio, titolare del 100% delle quote in nuda proprietà di Alfa, a seguito del conferimento avrebbe diritto al 25% del capitale sociale della Holding. Una diversa divisione del capitale sociale tra Tizio e Caio della conferitaria Holding potrebbe creare problemi in ottica di ripartizione dell’asse ereditario di Tizio e Caio in favore degli eredi e favorire ipotesi di donazione indirette.
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