Utilizzo congiunto del conferimento quote a realizzo controllato
- 12/11/2024
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Conferimento, Operazioni straordinarie

La risposta ad istanza ad interpello n. 216 del 05/11/2024 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6521401/Risposta+n.+216_2024.pdf/6b8748e7-384b-28b0-00a8-3b46dcd0f658 ammette l’utilizzo congiunto di più disposizioni concernenti il regime di conferimento quote in c.d. regime di realizzo controllato. La possibilità di combinare le diverse disposizioni è subordinata alla circostanza per cui il contribuente non ottenga al termine dell’operazione alcun indebito vantaggio fiscale.
Utilizzo congiunto del conferimento quote a realizzo controllato: il caso
Il primo conferimento viene eseguito da Tizio, titolare di una quota del 25% in Gamma srl, in Alfa Holding srl, ai sensi dell’art. 177, co. 2-bis. Gamma è partecipata per il restante 75% da:
- 25% da Beta srl, holding di Caio;
- 1% da Tizio;
- 49% altri soci persone fisiche;

Tizio e Caio, con l’obiettivo di razionalizzare l’intero assetto proprietario e di gestire in maniera ordinata il futuro passaggio generazionale, decidono di implementare un secondo conferimento, frapponendo tra Alfa e Beta Holding Srl e Gamma srl una società da loro partecipata proporzionalmente, denominata NH srl avente la funzione di Sub Holding. Il conferimento viene effettuato secondo l’art. 175 Tuir, per le partecipazioni detenute tramite la Holding di Tizio e Caio, e usufruendo dell’art. 177 co. 2 Tuir (in neutralità indotta) per la quota dell’1% detenuta dalla persona fisica Tizio (terzo conferimento, contestuale / successivo).
L’operazione essendo ancora in itinere è stata ipotizzata, per la parte relativa al secondo e terzo conferimento, dal contribuente.
Secondo conferimento, ex. art 175 Tuir

Terzo conferimento 177 co 2 Tuir

In merito a queste operazioni il contribuente rivolge due quesiti all’agenzia:
- se le operazioni prospettate possano legittimamente fruire dei regimi di realizzo controllato (ex. art. 177 co 2bis, co 2 e 175 tuir)
- se le operazioni prospettate, così come rappresentate, possano costituire occasione per riqualificare l’intera fattispecie abusiva sotto il punto di vista del diritto tributario ai fini delle imposte dirette
Utilizzo congiunto del conferimento quote a realizzo controllato: la soluzione dell’agenzia
Quanto al primo punto, l’agenzia afferma come le disposizioni di cui all’art 175, c. 2 e 177, co 2 e 2bis possano coesistere tra loro e applicarsi congiuntamente nel caso di plurimi e successivi (o contemporanei) conferimenti volti ad allungare la catena societaria di controllo del gruppo societario. Secondo la ratio delle disposizioni l’agenzia conclude affermando che non vi sono elementi ostativi alla possibilità di combinare tra loro più regimi fiscali che consentono di “mantenere” latenti le loro plusvalenze a discapito del regime di realizzo immediato della stessa di cui all’art 9 Tuir.
Utilizzo congiunto del conferimento quote a realizzo controllato: l’abuso del diritto
Quanto al requisito dell’abuso del diritto l’agenzia conclude affermando che le operazioni così come concatenate non comportano alcun vantaggio fiscale indebito. Se nessun dubbio in merito a possibili contestazioni in termini di abuso del diritto possono caratterizzare il secondo conferimento, per quanto riguarda il terzo conferimento, l’agenzia, avrebbe vagliato la possibilità per Tizio di utilizzare una strada alternativa e più onerosa rispetto a quella prospettata: ossia il conferimento sin da subito dell’1% delle quote di Tizio in Alfa holding srl senza creare la sub holding NH Srl. Purtuttavia l’agenzia richiama, coscientemente, l’art. 10-bis comma 4, L. 212/2000 nella parte in cui evidenzia come le due strade sono alternative tra loro, ed è lecito affermare come il contribuente possa perseguire la strada meno onerosa per lui anche in virtù del fatto che la creazione di una sub holding permette al socio Tizio di arrivare ad avere il controllo di una società, quale NH srl (e quindi, a cascata, dell’intero gruppo), oltre che evitare che eventuali situazioni di stallo decisionale possano paralizzare il business di Gamma srl. Il tutto anche in ottica di gestione del passaggio generazionale, avendo Tizio 5 figli.
L’holding “period” tra art. 177 co. 2 e art. 177 co 2-bis Tuir
Nell’ultima parte dell’istanza l’agenzia richiama le conclusioni raggiunte in un precedente documento di prassi, la risposta ad istanza n. 160/2024 e precisa come il conferimento è un evento realizzativo che segna una censura nel possesso della partecipazione, per cui il termine per l’integrazione del requisito temporale ai fini pex ricomincia sin dal principio a seguito del conferimento eseguito ai sensi dell’art 177 co 2.. Nel caso oggetto ad istanza, infatti, il terzo conferimento viene effettuato applicando l’art. 177 co. 2, il quale prevede un holding period di 12 mesi, mentre il primo (quello che ha portato a creare le due holding di Tizio e Caio, rispettivamente Alfa Holding srl e Beta Holding srl) è stato eseguito secondo i dettami dell’art. 177 co. 2 bis, il quale prevede un holding period di 60 mesi. L’amministrazione precisa che le conclusioni sin qui raggiunte possono mutare laddove fosse dimostrato l’intento elusivo dell’intera operazione ovvero la volontà sin da subito di porre in essere il conferimento in art. 177,co 2 per il solo fine di poter beneficiare del minor periodo di Pex.
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