Conferimento di partecipazioni e scissione non proporzionale
- 11/11/2021
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Conferimento, Scissione

Conferimento partecipazioni: Interpello n. 497 del 21/07/2021
La risposta ad istanza di interpello n. 497 del 21.7.2021 offre importanti chiarimenti in materia di conferimento di partecipazioni ex. art. 177 co. 2 bis, scissione totale asimmettrica a favore di beneficiarie neo-costituite ed in materia di esonero dal pagamento dell’imposta di donazione e successione in applicazione dell’articolo 3, co. 4-ter D.Lgs 346/1990. Con questo contributo affronto il primo punto trattato con la risposta offerta dall’agenzia con l’istanza in commento.
Conferimento partecipazioni: Introduzione
L’istanza affronta un complesso caso di riorganizzazione della catena societaria di due famiglie, per il tramite della creazione di due Holding personali ex. art. 177 co. 2 bis, ciascuna delle quali a seguito dell’operazione, sarà riconducibile a ciascun ceppo famigliare. Per semplicità, ho espresso il concetto esposto dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello con una esempio da me semplificato.
Conferimento partecipazioni ex. art. 177 co. 2-bis
Preliminarmente si rammenta il contenuto dell’art. 177 co. 2 bis del Tuir che prevede: “(…)quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice Civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
Il caso
Il caso riguarda un conferimento di partecipazione ex. art. 177 co.2-bis Tuir avente ad oggetto un una partecipazione qualificata in una Holding. Per effetto del conferimento, la società conferitaria diventerà la nuova Holding del soggetto conferente, mentre la società le cui quote sono state conferite diventerà sub-Holding. Si precisa sin d’ora che la nuova Sub-Holding detiene al suo interno partecipazioni di minoranza.
Ecco qui rappresentata la situazione di partenza

A seguito del conferimento del 48% di Alfa Holding in Delta Holding srl, il soggetto A intende riorganizzare il gruppo societario creando una nuova holding (Deta Holding srl) da lui partecipata al 100% e una nuova sub-Holding (Alfa Holding srl) detenuta dalla prima al 48%. Il soggetto chiede all’agenzia delle Entrate se per il conferimento della partecipazione detenuta in Alfa Holding in Delta Holding può applicare il regime di cui all’art. 177 co 2bis del Tuir oppure deve applicare la norma generale di cui all’art. 9 Tuir.
Ecco rappresentata la situazione post conferimento ex. art. 177 co. 2 bis Tuir

Nella fattispecie prospettata, per via dell’effetto demoltiplicativo della catena societaria, il soggetto conferente (A) risulterà titolare di partecipazioni indirette, per il tramite di ALFA Holding e per il tramite di Delta Holding in Beta Srl e Gamma srl.
Tali partecipazioni, per effetto del meccanismo demoltiplicativo della catena societaria di controllo, sono inidonee a far superare al soggetto A le soglie di qualificazione richieste dal c. 2-bis dell’art. 177 del TUIR, al fine di poter beneficiarie del regime del realizzo c.d. “controllato”.
Parere Agenzia Entrate
In sostanza, il possesso di partecipazioni indirette la cui consistenza è inferiore alle soglie indicate nella lettera a) del citato comma 2-bis preclude ex se l’accesso al regime del realizzo controllato. Ciò in quanto il comma 2-bis richiede che, in caso di conferimento di partecipazioni in holding le percentuali indicate nella lettera a) devono riferirsi a «tutte le società indirettamente partecipate» dal soggetto A (applicando il metodo del demoltiplicatore). Il richiamo a “tutte” implica che laddove nei confronti di una o più società indirettamente partecipate non venga integrato il requisito della lettera a), il regime del realizzo controllato di cui al comma 2-bis non può trovare applicazione.
In sostanza l’agenzia asserisce che a causa dell’effetto demoltiplicatore della catena societaria, il soggetto A conferente, in caso di creazione della Holding personale non può applicare l’art art. 177 co. 2-bis Tuir bensì l’art. 9 del Tuir in quanto non riesce a rispettare i requisiti del conferimento di partecipazioni qualificate in tutte le società direttamente o indirettamente possedute (ovvero per il tramite di Alfa Sub Holding). Questo perché il soggetto A detiene si il 48% di Delta Holding Srl che detiene a sua volta il 100% di Alfa Holding srl la quale detiene si una partecipazione al 100% in Beta srl ma anche una partecipazione in Gamma Srl del 25%.
Per effetto della catena demoltiplicativa A arriva a detenere il 48% di Beta (48%*100%*100%=48%) ma il 12% di Gamma srl (48%*100%*25%). Quindi il requisito del conferimento in Delta di partecipazioni qualificate non è soddisfatto per tutte le partecipazioni detenute da Alfa in quanto il soggetto A, indirettamente, a seguito dell’operazione, arriva a detenere il 12% di Gamma srl; percentuale inferiore a quella di qualificazione.
In tale caso al conferimento si applicherebbe il regime (più penalizzante, in genere) previsto dall’art. 9 del Tuir.
Conclusioni
Per poter applicare l’art. 177 co. 2 del Tuir la società Alfa potrebbe decidere, prima di effettuare l’operazione di riorganizzazione societaria, di vendere la partecipazione detenuta in Gamma srl. Così facendo allora risulterebbe integrato il requisito previsto dall’art. 177 co 2 bis del Tuir.
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