Detrazione iva in caso di operazioni straordinarie

Detrazione Iva in caso di operazioni straordinarie: Il caso

Detrazione Iva in caso di operazioni straordinarie: con la risposta ad istanza di interpello, n. 484/2022, l’Agenzia delle Entrate affronta il caso del soggetto legittimato a detrarre l’Iva in caso di un’operazione di scissione parziale proporzionale.

Il contribuente, interpellava l’agenzia delle entrate, riguardo alle seguenti tre fattispecie:

  • Fatture di acquisto intestate alla scissa e relative ad operazioni che si considerano effettuate ai fini Iva sino alla data di efficacia giuridica della scissione;
  • Fatture di acquisto intestate alla scissa e relative ad operazioni compiute dopo la data di efficacia giuridica della scissione;
  • Note di variazione in diminuzione ex. art. 26 Dpr Iva e relative ad eventi che avevano determinato la riduzione, totale o parziale dell’imponibile e/o imposta, verificatasi dopo la data di efficacia giuridica della scissione;

Detrazione iva in caso di operazioni straordinarie: Soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, nel dare soluzione al caso prospettato, richiama il precedente di prassi n. 183/E/1995. In particolare, laddove la società, anteriormente alla scissione, non abbia gestito con contabilità separata l’attività esercitata a mezzo dell’azienda o del ramo poi trasferito alla beneficiaria, determinante è l’efficacia giuridica della scissione stessa: per le operazioni inerenti l’attività trasferita che si considerano effettuate ai fini Iva sino a quel momento, diritti ed obblighi, restano in capo alla scissa. Se successivi, competono alla beneficiaria. Partendo da questo assunto:

  • Dalla data di efficacia della scissione, i diritti e gli obblighi della scissa si trasferiscono alla beneficiaria compresa la possibilità di emettere note di variazioni in diminuzione ex. art. 26 Dpr 633/1972 in ragione di eventi che hanno determinato la riduzione, totale o parziale dell’imponibile e/o dell’imposta.
  • Dalla data di efficacia della scissione, la società beneficiaria potrà procedere alla registrazione di fatture di acquisto, inerenti l’attività trasferita e procedere alla detrazione dell’iva, quando non vi abbia provveduto la scissa, indipendentemente dall’intestazione formale del documento. Nel caso in cui le fatture di acquisto siano datate dopo la data di efficacia della scissione, e formalmente intestate alla società scissa, la beneficiaria dovrà procedere anche alla regolarizzazione in base all’art. 6, comma 8, lettera b), del D. Lgs 471/1997 (mediante autofattura, TD20, entro 30 giorni dalla registrazione in contabilità).

Detrazione iva e scissione societaria: Esempio

Efficacia giuridica operazione di scissione: 31/10/2022

Fattura intestata formalmente alla scissa.

  1. Fattura datata 28/10/2022: se la fattura è registrata dalla scissa la detrazione spetta alla scissa. Se la fattura è registrata dalla beneficiaria, dopo il 31/10/2022, allora la scissa non deve aver detratto l’iva.  
  2. Fattura datata 02/11/2022: la fattura deve essere registrata dalla beneficiaria. Se la fattura è intestata formalmente alla scissa (erroneamente), la società beneficiaria deve provvedere a correggere l’intestazione formale della fattura ai sensi dell’art 6, co.8 lettera b) D. Lgs 471/1997 (ossia entro 30 gg dalla data di registrazione della fattura).


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