Detrazione IVA per holding statiche nelle operazioni di MLBO
- 22/12/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Fusione, Holding, Operazioni straordinarie, Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

Introduzione
La giurisprudenza di I grado (sent. 5/12 n. 3661), conferma l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ordinanza. n. 16/07/2020 n. 15239) e della Corte di Giustizia UE, in tema di detrazione IVA relativa ai transaction cost sostenuti da holding statiche, ove partecipanti come società “veicolo” in una operazione di MLBO, diversamente da come si era espressa l’amministrazione finanziaria con le circolari n. 6/2016 e le risposte ad interpello nn. 17/2019, 758/2021, 529/2022).
Il caso
Una SPV (Special Purpose Vehicle), costituita ad hoc con l’obiettivo di acquistare il controllo della società operativa per poi fondersi con essa, sosteneva nel 2015 una serie di spese per servizi (consulenze, due diligence, spese legali ecc..) per un ammontare pari ad Euro 1.483.123,84 generando un credito Iva per Euro 326.287,22. Tali spese venivano sostenute dalla società SPV col fine specifico di acquisire la maggioranza della società obiettivo e successivamente di procedere con l’operazione di fusione per incorporazione della società target nella SPV, con contestuale prosecuzione dell’attività commerciale da parte del nuovo soggetto economico.
L’agenzia delle entrate, notificava in data 23 novembre 2021 l’avviso di accertamento, tramite il quale contestava la detrazione IVA riferita agli acquisti di servizi commissionati per la realizzazione dell’operazione straordinaria di acquisto quote e di fusione. In siffatto contesto, l’amministrazione finanziaria negava la detrazione IVA in relazione alle spese sostenute dalla SPV, in quanto per l’amministrazione l’attività della società veicolo era limitata alla mera detenzione delle partecipazioni acquisite (holding statica) senza svolgere alcuna attività economica, quale ad esempio l’erogazione di servizi amministrativi, commerciali, tecnici nei confronti di terzi ovvero delle società partecipate. Attività che darebbero diritto ad esercitare la detrazione IVA.
Detrazione IVA per holding statiche nelle operazioni di MLBO: posizione dell’amministrazione
L’amministrazione, a sostegno della tesi, richiamava il contenuto dell’art. 4 del Dpr 633/72 ove al quinto comma, lettera b), esclude la commercialità, e dunque la soggettività passiva IVA, in capo a quelle società la cui attività consistono nel mero possesso di partecipazioni o quote sociali, obbligazioni o titoli similari non strumentali, né accessorio, ad altre attività esercitate dall’operatore economico (i.e. holding statica). Secondo l’agenzia, a conclusioni diverse dovrebbe giungersi qualora la società holding, svolga oltre all’attività di detenzione di partecipazioni anche ulteriori attività economiche (servizi amministrativi, commerciali, tecnici e tesoreria ecc..).
Detrazione IVA per holding statiche nelle operazioni di MLBO: posizione del contribuente
La società, in contrasto con la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, riteneva che il rilevo avanzato dall’amministrazione finanziaria, non teneva conto della finalità dell’operazione sottesa alla costituzione della SPV ossia che la SPV non era stata costituita con l’obbiettivo di detenere o gestire staticamente partecipazioni, quanto piuttosto con l’obiettivo di procedere con l’acquisto della società operativa e successivamente di procedere con la sua fusione per incorporazione. Pertanto le spese sostenute (la cui Iva è stata detratta) non erano finalizzate alla mera gestione o detenzione di partecipazioni quanto piuttosto erano connesse con la realizzazione dell’operazione straordinaria di acquisto quote e fusione per incorporazione della società obiettivo operativa. A seguito della fusione, la prosecuzione dell’attività di impresa secondo il contribuente veniva dal soggetto risultante.
Detrazione IVA per holding statiche nelle operazioni di MLBO: sentenza di primo grado
I giudici di primo grado, con la sentenza in commento, hanno condiviso la posizione della società riconoscendo la legittimità della detrazione IVA per le spese dalla stessa sostenute, avendo la società dimostrato nel giudizio la sussistenza della connessione tra i costi sostenuti (i.e. transaction cost) all’attività di impresa proseguita a valle dell’operazione straordinaria ed escludendo nel contempo che la SPV fosse costituita con lo scopo di mero godimento delle partecipazioni da essa detenute. La sentenza avvalla i precedenti orientamenti della Corte di Giustizia (n. 28/10/2018, causa C-249/17 Raynair) e l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16/07/2020 n. 15239. Contrariamente, si era espressa l’agenzia delle entrate nei documenti di prassi (circolare n. 6/2016 e risposte a interpello nn. 17/2019, 758/2021 e 529/2022) in virtù dei quali l’amministrazione riteneva detraibile l’IVA solo per le spese sostenute da una Holding c.d. “dinamica”.
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