La norma antielusiva in materia di Dividend Washing

La norma antielusiva che mira a contrastare il c.d. Dividend Washing è dettata dall’art. 109 Tuir, comma 3-bis e 3-ter. La disciplina, di non frequente applicazione, è finalizzata ad evitare arbitraggi fiscali. Tale disposizione si pone l’obiettivo di contrastare la duplicazione del vantaggio fiscale scaturente dalla circolazione di partecipazioni, aventi in capo al primo cedente, i requisiti Pex, ex. Art. 87 Tuir, le quali a seguito di una prima cessione vengano iscritte nella contabilità del cessionario tra i titoli dell’attivo circolante, precludendo, per espressa previsione di legge, il regime Pex alla successiva cessione, in quanto la stessa sarebbe carente di uno dei requisiti necessari (ex. art. 87, c. 1 lett. b) Tuir) per far beneficiare quest’ultima dei requisiti previsti dalla disposizione di cui all’art. 87 Tuir.https://www.nicolaforner.it/senza-categoria/holding-e-profili-fiscali/

La norma antielusiva in materia di Dividend Washing: la norma antiabuso

Generalmente a fronte di questa prima cessione, ne avviene una seconda ,”minusvalente”,a fronte della quale il secondo cedente beneficia della deduzione della minusvalenza. Qui entra la disposizione antielusiva, stabilendo che, la minusvalenza realizzata dalla seconda cessione, è resa indeducibile in misura pari ai dividendi percepiti dalla partecipata nei 36 mesi antecedenti la cessione. L’obiettivo della disposizione è quella di evitare che il cessionario possa, in accordo con il cedente, acquistare una partecipazione “in utile”, distribuirsi i dividendi beneficiando della detassazione del 95% ex. Art. 89 Tuir, e, successivamente, avendo iscritto la partecipazione in attivo circolante, vendere la stessa realizzando una minusvalenza fiscalmente deducibile, fattispecie non realizzabile (per effetto dell’indeducibilità della minusvalenza realizzata prevista per legge) in caso di cessione di una partecipazione con i requisiti Pex (ex. Art. 87 Tuir).

La norma antielusiva in materia di Dividend Washing: il dettato normativo

Secondo l’art. 109, co. 3-bis e 3-ter Tuir, si considerano indeducibili, fino ad un importo corrispondente alla non imponibilità dei dividendi distribuiti nei 36 mesi precedenti il realizzo:

  • Le minusvalenze realizzate, ex. Art. 101 Tuir su azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti per beneficiare Pex ex. Art. 87 Tuir;
  • Delle differenze negative tra i ricavi e i relativi costi, derivanti dalla cessione di azioni, quote e strumenti finanziari similari, iscritti nell’attivo circolante.

La disposizione vuole evitare la duplicazione del beneficio dato dalla detassazione del dividendo percepito dalla partecipazione acquisita e dalla realizzazione di una minusvalenza prodotta dalla cessione delle quote.

La norma antielusiva in materia di Dividend Washing: la risposta ad istanza di interpello

Di recente è intervenuta la risposta ad istanza di interpello n. 8/2025 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8418262/Risposta+n.+8_2025/7b0dbf3f-e5fc-145a-8f35-2a971545c6d6. L’istanza, aveva ad oggetto la richiesta, pervenuta da una società, di disapplicazione della disposizione antielusiva in merito al possesso (e relativa cessione) di due partecipate, una delle quali quotata nel FTSE 100. L’istante, dopo aver chiarito i criteri utilizzati ai fini dell’identificazione dei titoli oggetto di cessione, e, dopo aver evidenziato i conteggi effettuati circa l’individuazione dei dividendi correlati e incassati che dovevano essere confrontati, nell’arco di tempo oggetto di monitoraggio richiesto dalla norma, con la minusvalenza realizzata (in base al documento di prassi n. 21/E del 2006), spiegava le ragioni per cui aveva deciso di vendere in perdita le partecipazioni oggetto del quesito.  L’agenzia, nel rispondere al contribuente, nega la possibilità di disapplicare la norma, in quanto, secondo l’amministrazione finanziaria, il legislatore non ha espressamente previsto nella disposizione di legge alcuna “causa” che avrebbero potuto legittimare la disapplicazione della disposizione antielusiva al contribuente, legittimando la possibilità di riconoscere la deducibilità della minusvalenza da realizzo.

Conclusioni

A parere dello scrivente è stata persa un’occasione, in presenza di un vuoto normativo, per colmare la lacuna lasciata dal legislatore. Forse l’agenzia, timidamente, fermandosi al mero dato normativo, non ha voluto andare oltre provando a colmare il vuoto lasciato dal legislatore, lasciandosi sfuggire una possibilità di dettare le condizioni opportune per poter disapplicare la disposizione antielusiva. Considerati i presupposti dell’istanza di interpello, le assumptions e le circostanze elevate dall’istante, la possibilità di disapplicare la disposizione antielusiva poteva essere accolta con favore dall’agenzia.


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