Modifiche alla disciplina dei dividendi e plusvalenze

La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto modifiche alla disciplina dei dividendi e plusvalenze distribuite in favore di soggetti imprenditori (società di capitali, società di persone, imprenditori individuali) alla condizione che la partecipazione detenuta non abbia rispettato almeno uno dei due requisiti:

  • Sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
  • Abbia un valore fiscale almeno pari ad Euro 500.000;

Analoga previsione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori. Nulla cambia nel caso di persona fisica, la cui tassazione per dividendi e plusvalenze, ove residente, resta confinata al 26% (ex. art. 27 Dpr 600/73).

Quindi nel caso di mancato rispetto di almeno uno dei due requisiti di cui sopra i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili per il soggetto precettore.

Modifiche alla disciplina dei dividendi e plusvalenze: l’impatto per i soggetti Irpef e Ires

Per quanto riguarda i soggetti Irpef/Ires le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 Tuir e interessano, conseguentemente:

  • Le società di persone commerciali e le persone fisiche (imprenditori individuali) che detengono le partecipazioni in regime di impresa (soggetti che possono far valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);
  • Le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono far valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%);

Per coordinamento normativo, le modifiche sopra citate interessano anche le società ed enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico, in relazione agli utili a loro corrisposti da soggetti residenti e sottoposti a ritenuta del 1.20% (art. 27, co. 3-ter Dpr 600/73). Nel caso in cui non trovasse applicazione la ritenuta prevista dall’art 27 del Dpr 600/73 rimane la possibilità di far valere le ritenute previste dalle Convenzioni contro le doppie Imposizioni.

La misura introdotta impatta in maniera contenuta sui conti statali in termini di maggiori entrate derivanti dall’inasprimento della tassazione sui dividendi e plusvalenze. Rispetto alle stime iniziali (1000 milioni di euro annui quando la partecipazione doveva essere inferiore al 10%), le maggiori entrate derivanti dalla modifica normativa dovrebbero attestarsi intorno ai 45-50 milioni di euro annui.

Modifiche alla disciplina dei dividendi e plusvalenze: l’impatto per i soggetti Irpef e Ires un esempio

Alfa Srl detiene il 4% del valore di Beta Srl che distribuisce dividendi annui per Euro 1.000.000. Ante riforma sui dividendi Alfa Srl pagava 12.000 di Ires (24%*5%*1.000.000), post riforma sui dividendi Alfa Srl paga 240.000 (24%*100%*1.000.000). Un aggravio di Euro 228.000.

Modifiche alla disciplina dei dividendi e plusvalenze: decorrenza

Le nuove regole riguardano dividendi distribuiti a decorrere dal 01 Gennaio 2026. Restano salve le delibere assunte prima della data di entrata in vigore della legge di bilancio così come stabilito dall’art. 1, comma 54 delle L. 199/2025. Discorso più complesso per quanto riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione dei titoli, che per effetto della modifica normativa, risultano anch’esse soggette all’inasprimento di tassazione.

A differenza dei dividendi, per le plusvalenze la norma non ha disciplinato espressamente la decorrenza. Secondo la dottrina maggioritaria la tassazione integrale dovrebbe interessare le plusvalenze realizzate dopo il 1 Gennaio 2026 solo se le partecipazioni (sotto soglia) cedute sono state acquisite a partire da tale data.

Diversamente, le plusvalenze realizzate su partecipazioni pre-possedute prima della data di entrata in vigore della norma continueranno ad essere soggette al regime della Pex (ex. art 87 Tuir https://www.eutekne.it/Servizi/Codici/Recensione_Articolo.aspx?idarticolo=39900). Viene infine previsto un criterio Fifo per cui, in caso di acquisti plurimi, si dovrebbero considerare cedute per prime le partecipazioni acquisite in epoche meno recenti.

Modifiche alla disciplina dei dividendi e plusvalenze: possibili soluzioni

Premesso che l’inasprimento della tassazione su dividendi e plusvalenze dovrebbe riguardare casi piuttosto limitati e confinati generalmente a partecipazioni durevolmente detenute da holding in società quotate (a scopo di durevole investimento) possono comunque essere utilizzate alcune accortezze laddove il contribuente non dovesse rispettare almeno uno dei due requisiti sopra indicati.

La prima soluzione sarebbe quella di attribuire la partecipazione alla persona fisica mediante assegnazione o cessione della partecipazione. In tal caso i flussi di dividendi sconterebbero la tassazione diretta del 26% a titolo di imposta sostitutiva sui redditi (e non del 24% in capo alla holding e poi un ulteriore 26% in caso di distribuzione al socio persona fisica).

La seconda soluzione potrebbe essere quella di far acquistare al socio holding, dagli altri soci della società operativa, una percentuale di partecipazione necessaria al socio di superare il parametro del 5% stabilito dalla norma.

La terza soluzione sarebbe quella di conferire la partecipazione “sotto soglia” detenuta da una società holding https://www.nicolaforner.it/senza-categoria/holding-e-profili-fiscali/in un’altra società, che diverrebbe sub-holding. In questo caso la holding realizzerebbe subito la plusvalenza sugli utili futuri, anticipando di fatto la tassazione del 24% ai fini Ires.

Questa soluzione potrebbe convenire  laddove vi siano fattispecie dove il costo fiscale della partecipazione conferita è in prossimità del valore soglia di Euro 500.000 e la società partecipata ha prospettive di distribuzioni di utili. In maniera analoga potrebbe convenire laddove le prospettive di distribuzione di utili da parte della società scambiata (magari supportati da piani industriali del CdA approvati) farebbero opzionare per il pagamento della plusvalenza immediata sul conferimento.

Modifiche disciplina dividendi e plusvalenze: Esempio

Ipotizziamo che una società abbia una partecipazione in una società operativa del 2% e del valore fiscale di 200.000 (tra capitale sociale e poste di capitale del patrimonio netto) e non vi siano prospettive per la società di acquistare altre quote di partecipazione dai soci rappresentanti la compagine sociale della società operativa. Ipotizziamo che il Cda della società operativa abbia approvato un piano di distribuzioni di dividendi di 5.000.000 euro annui per i prossimi 5 anni. In questo caso la società potrebbe trovare convenienza a conferire le sue quote in una Sub Holding e pagare le tasse sulla plusvalenza da conferimento 300.000 (500.000-200.000), con aliquota del 24%, piuttosto che tassare annualmente con la medesima aliquota del 24%, per cinque anni, il 2% del valore dei dividendi distribuiti 100.000 (2%*5.000.000). Ciò infatti, a fronte di un debito Ires di 72.000 versato dal contribuente sulla plusvalenza da conferimento lo stesso “risparmia” un Ires sulla tassazione integrale dei dividendi di Euro 120.000 (al netto del pagamento di un Ires di Euro 6000 per effetto del “ritorno” alla tassazione all’1.2%).


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