Donazione di quote di società immobiliare ed esenzione da imposta di donazione

La donazione di quote di controllo di società immobiliari non beneficiano dell’esenzione da imposta di donazione di cui all’art. 3, co. 4-ter D. Lgs. 346/90; la conferma arriva dalla Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 28/02/2023 n. 6082.

Donazione di quote di società immobiliare ed esenzione da imposta di donazione: la norma

La fattispecie in commento è regolata dall’art. 3 comma 4-ter del D. Lgs. 346/90, la disposizione prevede un’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di aziende o partecipazioni di controllo (ai sensi dell’art. 2359 comma 1, n. 1) a favore del coniuge o dei discendenti del coniuge del de cuius/donante a condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività di impresa o detengano il controllo (anche nominando un rappresentante comune) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione/donazione apposita dichiarazione in tal senso.

La ratio della disposizione agevolativa

La disciplina, ispirata dai sistemi europei, prevede il trasferimento di aziende o rami di esse ovvero il trasferimento di quote sociali o azioni, con la precisazione che, per le partecipazioni di società di capitali, l’esenzione opera solo se il beneficiario acquista il controllo di diritto.

La disposizione è ispirata dalla volontà di agevolare il passaggio generazionale in favore di eredi o donatari dell’azienda al fine di garantire la continuità aziendale e dei posti di lavoro senza gravare in capo agli eredi di un carico fiscale rilevante. Così argomentando i giudici di legittimità arrivano ad asserire che ai fini dell’applicazione dell’esenzione in commento è rilevante che l’azienda o le quote sociali/azioni oggetto di trasferimento riguardino società che esercitano un’attività di impresa.

Diversamente, si finirebbe per agevolare i trasferimenti di veicoli societari “vuoti”, composti da denaro, fabbricati, terreni, valori immobiliari con l’effetto di svuotare di significato il contenuto della disposizione normativa. Infatti, laddove si ammettesse al beneficio qualsiasi tipologia di società, si finirebbe per creare un meccanismo distorto ed elusivo il cui solo fine sarebbe quello di veicolare all’interno di strutture societarie qualsiasi tipologia di ricchezza (denaro, immobili, beni mobili registrati) al solo fine di non pagare le imposte sulla donazione e successione.

La donazione e successione di quote di società di gestione immobiliare

Sulla base di tale principio, l’esenzione viene negata per i trasferimenti di partecipazioni in società immobiliari in quanto secondo i giudici non svolgono attività di impresa ma si limitano ad una gestione statica del compendio immobiliare.


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