Fusione per incorporazione e riporto delle perdite

Un complesso e articolato caso di riorganizzazione societaria, consistente anche in una fusione per incorporazione, viene valutata dall’Amministrazione Finanziaria con l’istanza di interpello n. 211/2022. L’istante ha rappresentato un caso di duplice riorganizzazione societaria strutturato in più steps:

  • Steps1: la riorganizzazione del Gruppo Beta;
  • Steps2: l’integrazione nel Gruppo Gamma del ramo d’attività denominato Alfa Srl.

Fusione per incorporazione e riporto delle perdite: il Caso

Alfa Holding in qualità di società beneficiaria, a seguito di un’operazione di scissione societaria, ha ricevuto dalla società Beta (la scissa), un debito bancario funzionalmente legato all’acquisizione della società Alfa Srl. Successivamente Alfa Srl, ha deciso di porre in essere un’operazione di fusione per incorporazione, c.d. inversa, della sua partecipante Alfa Holding srl. Per effetto di tale operazione, il debito, originariamente contrattato da Beta e poi traslato in Alfa Holding per effetto della scissione, è stato trasferito direttamente da Alfa Srl. Tale debito, secondo l’istante, sarà pagato con il cash flow della società Alfa Srl.

Per effetto delle operazioni sopra descritte Alfa Holding ha maturato interessi passivi non deducibili ai sensi dell’art. 96 del Tuir derivanti dal debito bancario derivante dalla scissa Beta. Tali oneri sono relativi al periodo intercorrente tra il 1 gennaio dell’anno “n” e la data di efficacia giuridica della Fusione in Alfa.

Secondo il dato normativo previsto dall’art. 172 del Tuir, l’incorporata (i.e. Alfa Holding), non sarebbe in grado di trasferire ad Alfa, quale soggetto incorporante, i citati interessi passivi indeducibili. Secondo la predetta disposizione infatti, trattandosi di una società costituita in data maggio n-1, non risultano verificati né superati i parametri previsti dalla citata norma; il c.d. limite patrimoniale ed il test di vitalità.

Soluzione interpretativa data dall’istante

L’istante evidenzia come la fusione Alfa, sia del tutto assimilabile ad una fusione inversa nel contesto di operazioni di tipo MLBO. In particolare, secondo il contribuente, Alfa Holding, in qualità di società beneficiaria a seguito della Scissione di Beta, presenta sotto il profilo giuridico-formale le caratteristiche tipiche di una NewCo, costituita per l’acquisizione della target company (i.e. Alfa srl) mediante indebitamento sostenuto da Beta e trasferito ad esito della Scissione ad Alfa Holding Srl.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, in risposta al quesito, fornisce parere positivo in merito alla disapplicazione della normativa di cui all’art 172, comma 7 del Tuir. La disapplicazione riguarda le posizioni fiscali soggettive riportabili in avanti dall’incorporata Alfa Holding. Ciò nonostante la stessa non possegga i requisiti di vitalità economica e di patrimonialità richiesti dalla normativa.

Secondo l’Agenzia, l’attività di Alfa Holding non si è depotenziata in quanto la sua attività consistente nell’assunzione di partecipazioni societarie e l’indebitamento bancario è contratto dalla società scissa (i.e. Beta) per dare inizio all’operazione di riorganizzazione societaria. Il fatto che il debito sia transitato nella Holding, poi fusa, non è sintomatico di un depotenziamento dell’attività di Alfa Holding e quindi secondo l’Agenzia la fattispecie rende disapplicabile la normativa di cui all’art. 172 del Tuir al caso di specie. La normativa di cui all’art. 172 del Tuir è volta a contrastare il c.d. “commercio delle bare fiscali”.


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