Holding e decreto correttivo
- 16/01/2026
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Holding, Operazioni straordinarie, Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

Il Decreto Correttivo (Dlgs 192/2025 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/19/25G00202/SG) pubblicato in G.U. il 19.12.2025 è intervenuto in diversi ambiti, tra cui anche in materia di fiscalità delle operazioni straordinarie di impresa ed in particolare regolando il regime di conferimento di partecipazione di Holding ex. art. 177, c. 2-ter Tuir.
Il Decreto ha fornito alcuni chiarimenti, precisando, con una norma di interpretazione autentica, come determinare il valore delle partecipazioni detenute dalla società “scambiata” Holding.
Holding e decreto correttivo: i requisiti previsti dall’art. 177, co. 2 bis Tuir
Facendo un passo indietro, il regime di fiscalità dei conferimenti di partecipazione è disciplinato dall’art. 9 Tuir (che ne prevede l’imponibilità) salvo dettare delle discipline speciali, tra cui l’art. 177 Tuir, che prevede la possibilità di “controllare” il regime fiscale di tassazione della plusvalenza da conferimento (da qui regime di neutralità fiscale indotta) in caso di conferimento in società di partecipazioni che permettono alla società conferitaria di acquisire il controllo (ex. art. 177, c. 2 Tuir) o in caso di conferimento di partecipazioni qualificate (ex. art. 177, co. 2bis Tuir https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/holding-e-conferimento-di-partecipazioni-di-minoranza/). La disciplina prevede delle condizioni al verificarsi delle quali si verifica il regime di neutralità fiscale “indotta” e queste sono:
- Il conferente, persona fisica o giuridica, può essere soggetto residente o non residente;
- La società, le cui partecipazioni (di controllo o qualificate), può essere una società di capitali residente o non residente;
- La società conferitaria deve essere una società residente;
- In caso di partecipazioni qualificate (art. 177, co. 2 bis Tuir) le partecipazioni devono integrare specifiche soglie, ossia il 20% dei diritti di voto in assemblea (2% in caso di titoli quotati) oppure una partecipazione al capitale sociale/patrimonio superiore al 25% (5% titoli quotati);
Particolare disciplina è stata dettata dal D.lgs 192/2024 laddove oggetto di conferimento siano partecipazioni qualificate in società che a loro volta sono definite Holding di partecipazione.
Il Decreto del 2024 ha superato le precedenti incertezze causate da una diversa interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, stabilendo innanzitutto che la holding doveva essere qualificata come tale dall’art. 177 Tuir considerando i dati contabili, così come previsto dall’art. 162 bis Tuir.
Inoltre, l’intervento del Dlgs 192/2024, ha stabilito che laddove oggetto di conferimento in società di capitali fossero partecipazioni qualificate di società holding (definita appunto secondo i criteri del citato art. 162 bis tuir), si doveva adottare un approccio “look throught” andando a verificare lo stato patrimoniale della holding per vedere se la maggioranza (50%+1) delle partecipate operative di primo livello avessero superato le percentuali di qualificazione tali da permettere al soggetto conferente di beneficiare del regime della neutralità fiscale indotta.
Laddove tra esse vi fosse stata una sub holding, l’approccio look throught, avrebbe dovuto estendersi anche alle partecipazioni operative di primo livello iscritte nel bilancio di quest’ultima società.
Lo stesso decreto stabiliva inoltre che una società quotata non poteva mai qualificarsi come holding ai fini dell’applicazione del già menzionato test. Cosicché un imprenditore che avesse voluto conferire in una srl le quote di una sua holding che investe nel titolo quotato Berkshire Hathaway non avrebbe dovuto applicare l’approccio look throught per verificare il superamento del test in riferimento ad ogni quota di partecipazione detenuta da Berkshire Hathaway. Questo perché Berkshire Hathaway, holding di partecipazione quotata, è considerata società operativa ai fini dell’applicazione del test.
Ciò nonostante l’introduzione del Dlgs 192/2024 ha lasciato alcune perplessità circa le modalità di calcolo del valore della partecipazione qualificata da confrontare per verificare il superamento del test in caso di conferimento di partecipazioni in società Holding. Il dubbio concerneva il fatto se prendere il valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della holding o il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata. Il Decreto Correttivo 192/2025 risolve l’incertezza prediligendo per questa seconda soluzione.
Holding e decreto correttivo: l’art 177 co. 2-ter Tuir, un esempio
Si pensi al caso in cui vi sia un socio conferente che detiene il 15% della scambiata, società di capitali non quotata (partecipazione di per sé inferiore alla soglia del 20% del 177, comma 2-bis). La scambiata, tuttavia, si qualifica come holding (ai sensi del 162-bis) e detiene un’unica partecipazione pari al 70% in una società quotata.
Il fatto che tale ultima società sia quotata è rilevante sotto due punti di vista:
- come detto, è automaticamente considerata una società operativa (circostanza che interrompe il meccanismo look-through, non dovendosi cioè proseguire ulteriormente nella demoltiplicazione lungo la sua catena societaria);
- la percentuale di rilevanza ai fini delle soglie del 177, comma 2-bis scende al 2% (dal 20%).
Di conseguenza, il conferimento del 15% della scambiata dovrebbe beneficiare del realizzo controllato di cui al comma 2-bis proprio grazie alle previsioni del comma 2-ter, interpretato secondo l’articolo 5 del decreto Correttivo 192/2025; qualora oggetto del conferimento siano partecipazioni in società che rivestano la qualifica di holding, le soglie di rilevanza vadano computate non già a livello della scambiata-holding stessa, bensì a livello delle partecipate operative detenute dalla scambiata (direttamente o tramite sub- holding controllate).
Nel caso in esame, la quota rilevante ai fini del rispetto della soglia sarà non già il 15% diretto nella scambiata Holding non quotata, bensì il 10,5% indiretto (=15%*70%) della quotata detenuta dalla scambiata, appunto superiore alla soglia del 2% prevista per le società quotate.
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