Holding e conferimento di partecipazioni di minoranza

L’art. 177 c. 2 bis disciplina il regime del c.d. realizzo controllato ed ha ad oggetto il conferimento di partecipazioni di minoranza c.d. qualificata. In precedenti articoli ho parlato del regime di cui all’art 9 Tuir, contrapponendolo ai regimi speciali previsti dall’art 177 Tuir c. 2 e 2-bis https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/conferimento-di-partecipazioni-tra-art-9-del-tuir-e-177-del-tuir/. Quest’ultimo trova applicazione quando oggetto di conferimento è una partecipazione che attribuisce alla conferitaria, diritti di voto o una partecipazione al capitale sociale della società “scambiata” superiore al 20% (2% in caso di società quotate) ovvero 25% (5% in caso di società quotate); inoltre le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal soggetto conferente (i.e. personal holding).  

La disposizione presenta delle criticità quando oggetto di conferimento sono partecipazioni detenute in Holding, ossia in società il cui oggetto principale è la detenzione di partecipazioni.

La seconda parte del comma 2-bis stabilisce che per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazione, le percentuali del 20% (2% in caso di società quotate) ovvero 25% (5% in caso di società quotate) si determinano tenuto conto dell’effetto demoltiplicativo della catena societaria e limitatamente alle partecipazioni detenute in società commerciali (art. 55 Tuir). Ai fini di tale verifica occorre pertanto tenere in considerazione tutte le società partecipate dalla holding, direttamente ed indirettamente, fino all’ultimo livello della catena partecipativa (risposta ad istanza di interpello n.57 del 27 gennaio 2021).

Holding e conferimento di partecipazioni di minoranza: la definizione di Holding

L’art. 177, comma 2 bis, in tema di regime di realizzo controllato, non fornisce una definizione chiara e precisa di Holding.

Definizione di Holding secondo l’art. 162 bis del Tuir

La disposizione, infatti non sembra richiamare la definizione di Holding prevista nell’art. 162 bis del Tuir, secondo cui si è in presenza di Holding quando in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in questi soggetti e degli “altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi” è superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale. Il legislatore pertanto ha ancorato la definizione di holding ai dati contabili di bilancio escludendo dal perimetro le società il cui attivo è formato da meno del 50% da partecipazioni.

Definizione di Holding secondo l’art. 162 bis del Tuir secondo l’agenzia entrate

Diversamente, l’agenzia delle entrate, nella risposta privata n. 956-1757/2021, ha affermato che la definizione di holding contenuta nell’art. 177 co. 2 bis Tuir sarebbe generica e non richiama espressamente l’art 162 bis Tuir. Di conseguenza, secondo l’amministrazione la valutazione di Holding deve essere fatta facendo riferimento non ai dati di bilancio ma a quelli correnti.

Holding e conferimento di partecipazioni di minoranza: l’approccio look-throught

Un’altra criticità, in caso di conferimento in regime di realizzo controllato (177 co 2-bis) di Holding di partecipazione, consiste nel dover considerare nel calcolo delle percentuali del 20% (2% in caso di società quotate) ovvero 25% (5% in caso di società quotate) tutte le società partecipate dalla holding direttamente e indirettamente, fino all’ultimo livello della catena partecipativa. Così in sintesi l’agenzia delle entrate nella risposta n. 57 del 27/01/2021.

La posizione dell’agenzia risulta fortemente restrittiva essendo sufficiente una minima partecipazione detenuta da una società indirettamente posseduta tramite holding per ostacolare l’applicazione del regime. Non mancano però segnali di apertura come la risposta ad istanza di interpello n.429 del 02/10/2020 ove per applicare il regime di realizzo controllato è possibile precostituirsi le condizioni volte ad eliminare le partecipazioni di minoranza ovvero acquistare partecipazioni ulteriori per raggiungere le soglie di qualificazione previste dal Tuir. Mediante il meccanismo del c.d. “look-throught“, il legislatore ha voluto impedire che attraverso l’interposizione di una holding anche le partecipazioni in società operative “minori” possano accedere al regime fiscale di favore previsto dal regime di realizzo controllato. Tale limitazione sembrerebbe non applicarsi alle partecipazioni non commerciali detenute dalla holding oggetto di conferimento; in particolare non sarebbero ostative all’applicazione del regime in commento le partecipazione detenute in società semplici, società consortili e consorzi. Parimenti escluse dovrebbero essere anche le partecipazioni detenute dalla Holding per scopi di investimento (presenti in attivo circolante) come ad esempio OICR e titoli obbligazionari.


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