Holding e fiscalità indiretta
- 26/09/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Conferimento, Holding, Operazioni straordinarie, Strumenti di protezione e pianificazione patrimoniale

Nei precedenti contributi https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/holding-cose-e-perche-conviene-farla/ ho parlato di cos’è una Holding, di quali sono i vantaggi e gli svantaggi nel detenere una Holding https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/holding-guida-nella-scelta-della-forma-giuridica/ e la sua importanza in termini di protezione del patrimonio dell’imprenditore, diversamente non è stato affrontato il rapporto tra Holding e fiscalità indiretta.
Ci sono dei vantaggi, ai fini delle imposte indirette, al momento in cui si pianifica la donazione o in caso di successione mortis causa delle quote detenute nella Holding.
Sfruttando il regime di realizzo controllato ex. art. 177, co 2, 2 bis, l’operazione straordinaria di conferimento delle partecipazioni di società operative nella holding, determina generalmente un patrimonio della conferitaria inferiore a quello della società conferita. Questo ha un importante impatto ai fini dell’imposta di successione e di donazione, dove la base imponibile è rappresentata dal patrimonio netto contabile dell’azienda e non da quello effettivo. Un esempio potrebbe chiarire meglio la questione.
Holding e fiscalità indiretta: esempio
Tizio detiene una partecipazione del 100% del valore fiscale di 10.000 nella società operativa Alfa Srl, il cui patrimonio sociale è così costituito:
-Capitale Sociale 10.000;
-Riserva Legale 2.000;
-Riserva di Straordinaria di utili 2.500.000;
Il patrimonio netto contabile è pari ad Euro 2.512.000 mentre il valore economico dell’azienda è stimato in Euro 3.000.000.
Il socio Tizio intende donare la propria quota di partecipazione nella società Alfa Srl ai propri figli, Caio e Sempronio. Il sig. Tizio ha a disposizione diverse soluzioni, alcune più onerose altre meno.
Holding e fiscalità indiretta: Soluzione A) – più onerosa
Donazione del padre in favore dei figli del 100% della partecipazione detenuta in Alfa Srl; ciascuno dei figli al termine della donazione detiene il 50% del capitale sociale della società operativa. In questa situazione entrambi i figli, all’esito dell’operazione, beneficerebbero di una partecipazione del valore contabile di Euro 1.256.000 e di valore economico di Euro 1.500.000. Considerando le franchigie di Euro 1.000.000 previste dal D. Lgs 346/90 in materia di imposte di successione e donazione per le donazioni a parenti in linea retta, ogni figlio sconterebbe una tassazione del 4% sul valore contabile della partecipazione ricevuta in donazione eccedente la franchigia: nell’esempio 4%*(1.256.000-1.000.000)=10.240
Holding e fiscalità indiretta: Soluzione B) – meno onerosa
Donazione del padre in favore dei figli del 100% della partecipazione detenuta in Alfa Srl. In questo caso le quote verrebbero donate in comunione ai figli, cosicché ciascuno di entrambi i figli sarebbe proprietario del 100% delle partecipazioni in Alfa srl, però in comunione. La donazione verrebbe perfezionata sfruttando il regime di esenzione previsto dall’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs 346/90. Tale norma è stata introdotta con l’obiettivo di agevolare i passaggi generazionali di aziende e di quote societarie consentendo di ottenere l’esenzione dall’applicazione dell’imposta di donazione e di successione in presenza di determinate condizione, con l’evidente vantaggio altresì di risparmiare anche la franchigia prevista per i trasferimenti gratuiti a favore del coniuge e dei figli (i.e in caso di donazione tra parenti in linea retta la franchigia è di Euro 1.000.000 per ciascun donatario). A differenza della prima soluzione, in questo caso le quote devono essere tenute in comunione dai discendenti per almeno 5 anni; ipotesi non affatto scontata soprattutto in condizioni di dissidio tra figli del donante. Le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di donazione sono:
- Il donatario deve acquisire o integrare il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. 1). La circolare AdE 11/E/2007 chiarisce che “(…) nel caso in cui la partecipazione di controllo, sia frazionata tra più discendenti, l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discente” ossia a tutti e tre in caso di detenzione in comunione della partecipazione donata;
- I beneficiari della donazione detengano la partecipazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento;
Holding e fiscalità indiretta: Soluzione C) – meno onerosa
Donazione del padre in favore dei figli del 100% della partecipazione detenuta in una Holding costituita mediante conferimento delle quote di Alfa Srl. L’ter per attuare la soluzione di cui alla lettera C), sarebbe quello di procedere con un conferimento di quote ex. art. 177 Tuir, co 2, sfruttando il regime del realizzo controllato per non far emergere alcuna plusvalenza da assoggettare a tassazione. Nell’esempio:
Tizio conferisce la partecipazione detenuta in Alfa srl, del valore fiscale di Euro 10.000 e del valore contabile di Euro 2.512.000 in una Holding Newco di nuova costituzione. A fronte del conferimento della partecipazione, la Holding aumenta il capitale sociale di Euro 10.000 e attribuisce le proprie quote in concambio al Sig. Tizio del valore contabile e fiscale di Euro 10.000.
A seguito il sig. Tizio attua una donazione del 100% delle quote detenuta dalla Holding (nel cui patrimonio ci sono le quote di Alfa) a ciascuno dei due figli per il valore del 50% cadauno. Al termine dell’operazione, ciascuno dei due figli verrebbe a detenere il 50% del capitale sociale della Holding per un valore di Euro 5.000. Il tutto senza far emergere alcuna plusvalenza da assoggettare a tassazione ai fini dell’imposta di donazione, in quanto entrambi sfrutterebbero i benefici fiscali derivanti dalla franchigia di euro 1.000.000 prevista dal D.Lgs 346/90.
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