Holding guida nella scelta della forma giuridica

La Holding si costituisce per atto pubblico quindi per il tramite di atto notarile. I costi della sua costituzione variano in relazione alla forma giuridica prescelta (società di capitali, società di persone).

Tra gli elementi fondamentali per la sua costituzione vi sono la scelta della forma giuridica e del modello di governance da adottare.

La Holding può assumere la forma giuridica di:

  • S.S. (Società semplice);
  • S.n.C (Società in nome collettivo);
  • S.a.S (Società in accomandita semplice);
  • S.r.l (Società a responsabilità limitata);
  • S.p.A (Società per azioni);
  • S.a.p.A (Società in accomandita per azioni);

Di seguito vengono analizzate le caratteristiche principali delle forme giuridiche più comuni ed utilizzate per la costituzione della Holding.

La società semplice

La costituzione di una società semplice non richiede particolari formalità senonché quelle connesse alla natura dei beni conferiti:

es. nel caso in cui venisse conferito un immobile è richiesto dall’ art. 1350 c.c. la forma di atto pubblico pena la nullità dell’atto costitutivo.

Al momento della sua costituzione i soci devono dotare la società di un fondo comune tramite il conferimento di beni o servizi ma non è richiesto un ammontare minimo di capitale da conferire.

A fronte della sua semplicità e snellezza la società di persone prevede la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Qualora infatti il patrimonio sociale risultasse insufficiente nel soddisfare le pretese dei creditori sociali, il creditore sociale può soddisfarsi anche sui patrimoniali personali dei soci.

Diversamente il creditore particolare del socio non può aggredire il patrimonio della società ma può vantare solamente diritti sugli utili maturati sulla quota del socio suo debitore.

In quest’ottica quindi la società semplice può essere un utile strumento di protezione del patrimonio personale del socio nei confronti dei terzi in quanto il creditore particolare del socio non può procedere con il pignoramento della quota.

Un’altra particolarità della società semplice è quella di consentire ai soci di firmare un patto che permette di limitare la responsabilità di alcuni di loro.

Se da una parte tale forma giuridica è caratterizzata da un’estrema semplicità, snellezza e permette al socio di ottenere forme di tutela del proprio patrimonio personale; dall’altra fiscalmente può creare problemi in quanto il conferimento da parte del socio della quota sociale in una società semplice potrebbe comportare l’insorgere di materia imponibile da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 9 del Tuir.

La Società in accomandita semplice

Si costituisce per atto notarile ed al contrario della società semplice la forma giuridica assunta può essere usata per svolgere attività commerciale.

A differenza della società semplice e soprattutto delle società in nome collettivo, la società in accomandita semplice prevede la suddivisione dei soci in due forme diverse:

  • i soci accomandatari ai quali è attribuita l’amministrazione della società, la rappresentanza e la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali;
  • i soci accomandanti i quali sono esclusi dall’amministrazione e la loro responsabilità per le obbligazioni sociali è limitata alle quote del capitale conferito.

Questa forma sociale è utilizzata soprattutto  per pianificare il passaggio generazionale dalla prima alla seconda generazione in quanto ad esempio può essere utilizzata quando vi sono più eredi e non tutti vogliano assumere ruoli amministrativi all’interno della società. Anche in questo caso tale forma giuridica potrebbe garantire al socio protezione del proprio patrimonio personale.

La semplicità e snellezza che caratterizza questa forma giuridica può scontrarsi anche in tal caso con la problematica fiscale del regime di tassazione previsto dall’art. 9 del Tuir in sede di conferimento di partecipazioni da parte del soggetto conferente nella società in accomandita semplice.

Tale regime tuttavia, al contrario delle società semplici conferitarie, può trovare mitigazione in base all’art. 175 del Tuir qualora il soggetto conferente e conferitario siano entrambi società commerciali.

La Società a responsabilità limitata (Srl)

La società a responsabilità limitata è un tipo di società di capitali in cui le partecipazioni sono rappresentate da quote:

ciascun socio detiene una quota di partecipazione al capitale.

Tale forma giuridica garantisce la piena separazione del patrimonio sociale rispetto al patrimonio dei soci garantendo ai soci la non responsabilità delle obbligazioni sociali per le quali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Tale società si costituisce per atto pubblico, in forma di contratto o anche di atto unilaterale (se si tratta di una società unipersonale).

A differenza delle società di persone, le quote sociali detenute dal singolo socio nella srl possono essere oggetto di pignoramento. Inoltre i creditori particolari del socio possono arrivare ad espropriare anche gli utili e i crediti personali dello stesso detenute nella società (art. 2471 cc).

Se da una parte tale forma giuridica garantisce una minor protezione del patrimonio personale del socio dall’altra la costituzione di una holding con la veste di Società a responsabilità Limitata permette a determinate condizioni di derogare all’art. 9 del Tuir ed arrivare ad annullare la tassazione in sede di conferimento di quote nella stessa soprattutto qualora il socio conferente sia una persona fisica che detiene le partecipazioni al di fuori del regime di impresa.

La costituzione di una Holding permette di ottenere molteplici obbiettivi tra cui forme di protezione del patrimonio personale del socio verso possibili aggressioni da parte di creditori terzi ed anche vantaggi di carattere fiscale.  

Non vi è pertanto una forma giuridica “corretta” per la sua costituzione ma la scelta dipende da un’attenta analisi della situazione personale del socio imprenditore.


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