Scissione di partecipazioni, marchi e immobili in favore della beneficiaria
- 05/07/2023
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Operazioni straordinarie, Scissione

Con la risposta a interpello n. 354/2023 l’Agenzia ha escluso dall’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto (ex. art. 10-bis L. 212/2000) la scissione parziale di partecipazioni, marchi e immobili in favore della beneficiaria unico socio della scissa.
La risposta si pone nel solco di precedenti risposte (i.e. interpello n. 317/2023 https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/scissione-societaria/ e 282/2021).
Scissione di partecipazioni, marchi e immobili in favore della beneficiaria: Il caso
Alfa detiene:
– la totalità dei marchi del gruppo che vengono concessi in licenza d’uso alle diverse società del gruppo con l’impegno di procedere alla relativa pubblicità sui mercati di riferimento;
– le partecipazioni totalitarie nelle società controllate “Beta A”, “Beta B”, “Beta C” e la partecipazione del 29,9% in Beta Holding D;
– compendio immobiliare;
E’ intenzione del gruppo di procedere alla scissione parziale di Alfa a favore del socio unico Beta con assegnazione a quest’ultima, in qualità di beneficiaria, delle partecipazione in tre società controllate/collegate, dei marchi di proprietà e dei compendi immobiliari;
Scissione di partecipazioni, marchi e immobili in favore della beneficiaria: le finalità
Le motivazioni che sorreggono l’operazione di riorganizzazione sono da ricercare nelle ragioni di ordine organizzativo e fiscale, in particolare:
- Semplificare la struttura del gruppo, creando una struttura a “raggiera”;
- Focalizzare l’attenzione di ciascuna società operativa sul proprio core business;
- La concentrazione sulla società holding Beta del gruppo delle attività di gestione dei marchi e degli immobili;
- Facilitare la politica dei dividendi riducendo il numero di passaggi per arrivare alla società holding;
- Facilitare la politica di finanziamenti infragruppo riducendo le ritenute nello stato della fonte in applicazione delle direttive comunitarie;
L’operazione viene prospettata in questi due step
Step 1

Step 2

Scissione di partecipazioni, marchi e immobili in favore della beneficiaria: soluzione agenzia entrate
L’agenzia, ripercorrendo i presupposti normativi utili per qualificare un’operazione abusiva, sancisce la non abusività dell’operazione ai fini delle imposte dirette, Iva e registro per mancanza dell’avveramento del primo presupposto normativo (i.e. la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito” dell’operazione).
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