Il conferimento d’azienda e rivalutazione beni di impresa: i chiarimenti dell’agenzia entrate
- 26/01/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Cessione, Conferimento, Holding, Operazioni straordinarie

Il conferimento d’azienda effettuato ai sensi dell’art. 176 Tuir (in neutralità fiscale) a favore di una conferitaria neocostituita e comprendente gli immobili rivalutati ai sensi del c.d. Decreto Agosto (104/2020) non fa venire meno gli effetti della rivalutazione. Lo ribadisce l’Amministrazione Finanziaria con la risposta a interpello n. 46 del 21 gennaio 2022, a mezzo della quale, la stessa ha fornito chiarimenti sulla valutazione della sussistenza dell’azienda ai fini fiscali.
Conferimento d’azienda e rivalutazione beni di impresa: il caso
Alfa Spa, è una holding, facente parte del gruppo A, il cui capitale è suddiviso tra i componenti della famiglia De Tizis. La società intende avviare un’operazione di ristrutturazione societaria all’interno del gruppo, attraverso il conferimento ex. 176 Tuir, in una società neocostituita (Alfa Holding Srl), del ramo aziendale composto da tutti i contratti, accordi, convenzioni, autorizzazioni, licenze, marchi e insegne, gli immobili oggetto di rivalutazione, dipendenti, partecipazioni in società operative del gruppo, debiti operativi.
A seguito del conferimento la società istante rappresenterà la holding di famiglia e svolgerà la c.d. attività di holding statica. Nel CdA della holding saranno presenti solo i membri della famiglia De Tizis. Diversamente, la società neo-costituenda Alfa Holding Srl, sarà la holding operativa del gruppo, nel cui CdA saranno presenti manager esterni e alcuni membri della famiglia.
Con la descritta operazione l’istante vuole pervenire all’obiettivo di:
- Permettere a ciascun membro della famiglia di partecipare al Cda della Holding c.d. statica;
- Evitare che eventuali futuri conflitti all’interno della famiglia possano ripercuotersi all’interno delle società operative; Alfa Holding Srl e tutte le società operative sono amministrate da manager con elevate competenze;
Il contribuente, nell’istanza di interpello, chiede:
- Se il complesso delle attività e passività conferite possono costituire un ramo aziendale;
- Se gli effetti della rivalutazione eseguita in applicazione dell’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 permangono in seguito al conferimento del ramo aziendale ai sensi dell’articolo 176 del Tuir
Conferimento d’azienda e rivalutazione beni di impresa: risposta agenzia entrate
Primo quesito
Preliminarmente l’agenzia precisa che, l’istituto dell’azienda, oggetto di richiamo in numerose disposizioni, non trova una sua specifica definizione ai fini fiscali, rendendo necessario il rinvio alla nozione fornita dall’art. 2555 codice civile. In particolare, nella circolare 19 dicembre 1997, n. 320, l’azienda è stata identificata come universitatis di beni materiali, immateriali e rapporti giuridici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa.
La giurisprudenza (SS.UU, 5 marzo 2014 n. 5087; Sez. V civ., 11 maggio 2016, n. 9575) ha identificato l’azienda come organizzazione di beni caratterizzati da unità funzionale e destinati all’esercizio dell’impresa.
Secondo l’amministrazione finanziaria, quanto al primo quesito rivolto dall’istante, sulla base delle informazioni e della documentazione presentata dal contribuente, l’insieme degli elementi oggetto del conferimento appaiono caratterizzati da quell’organizzazione e funzionalità propria dell’azienda.
Secondo quesito
Con riferimento al secondo quesito, in tema di rivalutazione dei beni di impresa re-introdotta dal D.L 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), l’Agenzia richiama il contenuto dell’art.1, co. 144, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014). In particolare la circolare n. 13/E del 2014, emanata in attuazione della legge di stabilità 2014 ha precisato che (…) gli effetti della rivalutazione non vengono meno in ipotesi di conferimento d’azienda che contiene i beni rivalutati, effettuata in neutralità ai sensi dell’articolo 176 del tuir (…); di conseguenza, il disallineamento temporaneo sul valore dei beni dell’azienda conferita si trasferisce in capo al conferitario, mentre il saldo attivo rimane in capo al conferente (…).
Inoltre, l’Agenzia precisa che, in caso di cessione del bene rivalutato da parte del conferitario durante il periodo c.d. di sorveglianza (che corrisponde fino all’inizio del quarto anno successivo a quel nel cui la rivalutazione è stata eseguita), troveranno applicazione le disposizioni contenute nell’art. 3, comi 3 e 4 del d.m. 86/2002, ossia:
- Il conferitario calcolerà la plusvalenza senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione;
- Il conferente riceverà un credito di imposta pari all’ammontare dell’imposta sostituita versata riferibile ai beni conferiti;
- La riserva di rivalutazione verrà liberata per un importo corrispondente al maggior valore iscritto del bene ceduto;
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