Il conferimento e la donazione di quote non costituisce abuso del diritto
- 09/03/2026
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Conferimento, Operazioni straordinarie

Il conferimento e la donazione di quote non costituisce abuso del diritto. Questo è quanto chiarito in una risposta ad istanza di interpello, la n. 42 del 18 febbraio 2026 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9680917/Risposta+n.+42_2026.pdf/27050ed0-c783-a772-5e2c-de890dd8bf7e?t=1771412385460.
La situazione può essere così rappresentata:
1. Situazione Ex Ante (Prima)
Società Immobiliare:
- Fratello A: 50%
- Fratello B: 50%
Società Operativa:
- Padre: 48,2%
- Fratello A: 25,6%
- Fratello B: 25,6%
2. Situazione Ex Post (Dopo)
Viene costituita una Holding (NewCo) dal padre e dai fratelli tramite conferimento quote ex art. 177, c. 2 Tuir. La holding ha come assets le partecipazioni nella società immobiliare e nella società operativa. Successivamente, il padre dona la nuda proprietà delle sue quote in holding ai figli.
Struttura della Nuova Holding post donazione:
- Proprietà: I due figli (che detengono la nuda proprietà delle quote del padre e le proprie quote dirette) e il padre che detiene l’usufrutto;
- Controllate: La Holding detiene ora il 100% della Società Immobiliare e della Società Operativa.
Il conferimento e la donazione di quote non costituisce abuso del diritto: l’obiettivo dell’istante
L’obiettivo, da come discende dal contenuto dell’interpello era quello di creare una holding per esercitare una più efficiente governance sulle società operative in quanto eventuali dissidi vengono risolti al “piano superiore”.
La donazione della nuda proprietà da parte del padre, non essendo di controllo (e non permettendo di integrare una situazione di controllo preesistente, in quanto nessuno dispone della maggioranza dei voti ex. art. 2359, co.1 n. 1 c.c) viene tassata ex. art. 16 D. Lgs 346/90.
Il dubbio riguarda il fatto che se il padre avesse donato le quote della società operativa prima del conferimento in Holding lo avrebbe fatto pagando le imposte su una base imponibile maggiore in quanto il patrimonio netto della società operativa era maggiore rispetto a quello della holding.
I due figli e il padre, struttando il regime del conferimento a realizzo controllato https://www.nicolaforner.it/operazioni-straordinarie/conferimento-quote/, ex. art. 177, comma 2 e comma 2-bis Tuir (testo unico imposte sui redditi), sono riusciti a ridurre l’impatto dell’aumento del patrimonio netto della conferitaria holding a seguito dell’operazione di conferimento quote della società immobiliare e della società operativa.
Il conferimento e la donazione di quote non costituisce abuso del diritto: la risposta delle Entrate
E’ interessante notare come l’Agenzia Entrate richiami l’atto di indirizzo del 27 febbraio 2025 e conclude affermando come l’operazione così come strutturata non è considerata abusiva in quanto, benché si riscontri un effettivo vantaggio fiscale (di natura indebita) derivante dal fatto che la donazione di quote di holding sconta un imposta su una base imponibile inferiore (il patrimonio netto della holding) rispetto alla base imponibile su cui si sarebbe applicata se la donazione avesse coinvolto la quota della società operativa (patrimonio netto della società operativa), l’operazione per come è stata strutturata e pianificata è caratterizzata da sostanza economica.
La holding infatti serve ad ottimizzare la gestione della liquidità e ad evitare che i dissidi fra i soci blocchino l’operatività della società a valle permettendo in questo modo di avviare il passaggio generazionale dell’azienda. Ciò era stato dimostrato dall’inserimento di clausole decisionali antistallo nello statuto della holding.
Conclusioni
La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 42/2026 conferma un principio fondamentale del diritto tributario moderno: l’esistenza di un risparmio d’imposta non equivale automaticamente a una condotta abusiva. Se l’operazione di riorganizzazione societaria — pur portando a una base imponibile ridotta per la successiva donazione — è sorretta da valide ragioni extra-fiscali, come la continuità aziendale, la prevenzione di stalli decisionali e l’accentramento della governance, il vantaggio fiscale viene considerato legittimo. L’inserimento di clausole antistallo e la creazione di una struttura di controllo unitaria (Holding) dimostrano una reale sostanza economica, trasformando una mera pianificazione fiscale in un percorso di passaggio generazionale virtuoso e meritevole di tutela, prevalendo così sulla natura potenzialmente indebita del risparmio d’imposta conseguito.
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