Il conferimento in una società non costituisce mai negozio donativo
- 14/10/2025
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Conferimento, Operazioni straordinarie

Il conferimento in una società non costituisce mai negozio donativo che presuppone l’applicazione dell’imposta di donazione per effetto dell’effettivo arricchimento apportato dal socio conferente al socio che conferisce o apporta meno risorse. La conclusione a cui è giunta la Cassazione con sentenza n. 17991 del 02/07/2025 è di importanza tale in quanto, per la prima volta, viene enunciato il seguente principio di diritto: “(…)L’interpretazione dell’atto, soggetto ad imposta di donazione, in virtù del rinvio operato dal DLgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 55, primo comma, e 60, va svolta ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, così che deve tenersi conto degli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione e non anche della sostanza economica dell’operazione negoziale(…)”.
Il conferimento in una società non costituisce mai negozio donativo
Il contezioso avente ad oggetto un conferimento di azienda in srl può essere così schematizzato:
- Beta S.r.l. e Gamma S.r.l. apportano un’azienda (ma il discorso può riguardare qualsiasi assets) in Alfa Srl, a fronte della sottoscrizione di una delibera di aumento di capitale sociale;
- Delta Spa non apporta nulla e quindi non sottoscrive l’aumento di capitale sociale deliberato da Alfa S.r.l.;
- A fronte della delibera di aumento, si legge nella sentenza, veniva destinato parte del valore del conferimento effettuato da Beta Srl e Gamma Srl in apposita riserva da sovrapprezzo, ex. artt. 2431 e 2465 c.c.

L’agenzia contesta l’intera operazione di conferimento in quanto a seguito dell’operazione straordinaria si assiste ad un arricchimento del valore delle quote in favore di Delta Spa, per effetto della sproporzione tra le reciproche attribuzioni effettuate a seguito della delibera di aumento di capitale sociale. Nella sentenza si legge che parte del conferimento è stato attribuito a riserva sovrapprezzo di Alfa Srl e pertanto, secondo l’amministrazione finanziaria, il valore economico degli assets conferiti non hanno trovato espressione nel valore nominale delle quote attribuite a Beta e Gamma, determinando così un indiretto arricchimento per Delta Spa.
In pratica secondo l’agenzia quello che è venuto a crearsi è un negozio misto cum donatione il cui effettivo beneficiario dell’intera operazione è Delta Spa in quanto non sottoscrivendo la delibera di aumento di capitale, e quindi non apportando alcunché, si è vista rimanere sostanzialmente inalterata la sua quota di partecipazione al capitale di Alfa srl (mantenendo la maggioranza di Alfa Srl).
Il conferimento in una società non costituisce mai negozio donativo: la sentenza di Cassazione
Dopo i due gradi di giudizio che hanno visto soccombente Delta Spa, la cassazione dà ragione al contribuente in quanto:
- E’ perfettamente lecita un operazione di conferimento di capitale con destinazione di parte del valore del capitale conferito a riserva sovrapprezzo;
- Anche qualora fosse ammesso la natura non proporzionale tra valore economico del bene conferito (azienda) e valore economico del bene attribuito al conferente (quote) il beneficiario dell’atto donativo oggetto di contestazione non sarebbe il socio non sottoscrittore (Delta Spa) bensì la società conferitaria Alfa Srl.
Conclusioni
Nelle conclusioni della sentenza la Cassazione stabilisce il principio di diritto per cui all’istituto dell’imposta di donazione si deve applicare l’art. 20 del Dpr 131/86 in materia di imposta di registro, visto il richiamo operato dagli artt. 55, primo comma e 60 DLgs 346/90 all’art 20 del Dpr 131/1986. Anche in materia di imposta di donazione l’imposta deve essere applicata in relazione alla natura intrinseca dell’atto portato a registrazione e senza pertanto assumere a fondamento della riqualificazione dello stesso elementi extratestuali o desumibili da atti collegati. Pertanto, essendo l’atto portato alla registrazione qualificato come delibera di aumento di capitale, l’agenzia, applicando alla fattispecie contestata il principio previsto per l’imposta di registro, avrebbe dovuto evitare di (ri)qualificare l’intera operazione come una donazione in favore del terzo soggetto Delta Spa.
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