Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di quote ed azioni con diritti amministrativi riservati ai donanti

Il trasferimento di quote e di azioni che riservano alcuni diritti amministrativi in capo ai donanti non consentono ai destinatari di beneficiare dell’agevolazione ex. art. 3 co 4-ter D. Lgs 346/90 in materia di esenzione da imposta sulle successioni e donazioni in caso di trasferimento di quote che permettono ai donatari di acquisire il controllo di “diritto”. La risposta, ormai datata (interpello 185/2023 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+185_2023.pdf/dc3daea0-c432-cce1-2708-07ddec4d836d?t=1675247119052) offre comunque spunti di riflessioni in materia benché la norma in commento sia stata di recente modificata ad opera del D. lgs 139/2024, con decorrenza alle operazioni attuate dal 01/01/2025 .

Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di quote ed azioni con diritti amministrativi riservati ai donanti: la fattispecie

La risposta all’istanza trattava il caso di un contribuente:

– azionista accomandante, titolare direttamente e in comunione con la moglie, di una partecipazione di maggioranza del capitale sociale di una società di diritto Lussemburghese, Alfa;

– azionista “indiretto” accomandatario, proprietario indirettamente insieme alla moglie, di una  partecipazione al 100% del capitale di una Srl italiana (Gamma) titolare a sua volta dell’intero capitale di una società di diritto Lussemburghese, Beta, quest’ultima assumeva la qualifica di socio accomandatario della società Alfa, anch’essa di diritto Lussemburghese.

La situazione, per una miglior comprensione, può essere di seguito sintetizzata graficamente

image 2

L’istante voleva dare inizio al graduale processo di gestione del passaggio generazionale del proprio patrimonio societario in favore dei figli andando a donare l’85% delle quote della società Alfa di diritto Lussemburghese, detenute insieme alla moglie in qualità di soci accomandanti. La donazione delle partecipazioni in favore dei suoi figli voleva avvenire sfruttando le agevolazioni in materia di imposta di donazione previste dall’art. 3, co. 4-ter, del D.Lgs 346/90.

Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di quote ed azioni con diritti amministrativi riservati ai donanti: conclusioni dell’agenzia

L’agenzia, dopo aver richiamato il contenuto della disposizione in commento e averne delineato i tratti essenziali, affermava come l’esenzione in argomento avesse dovuto trovare applicazione, a parità di condizioni, anche ai trasferimenti di azioni e quote di società non residenti nel territorio nazionale.

In secondo luogo, da un’attenta lettura dello statuto di Alfa, l’agenzia dava evidenza come tra le norme che regolavano il funzionamento dell’attività sociale di Alfa erano presenti due clausole che limitavano l’esercizio di taluni diritti amministrativi dei soci accomandanti: in primis i patti sociali subordinavano la circolazione delle azioni dei soci accomandanti all’approvazione dei soci accomandatari (i.e. soc. Beta, controllata da Gamma Srl ed indirettamente dalla moglie e marito); inoltre, veniva riservata l’esclusività della scelta dell’organo amministrativo della società Alfa al solo socio accomandatario.

Per queste circostanze l’agenzia concludeva affermando come nel caso di specie il trasferimento del controllo di “diritto” non poteva realizzarsi in quanto al termine dell’operazione di donazione dell’85% delle quote dei soci accomandanti in favore dei figli, proprio in virtù del mantenimento in capo ai primi di alcuni diritti patrimoniali ritenuti “rilevanti” dall’amministrazione finanziaria, veniva mantenuto il controllo di diritto (ex. art. 2359, c.1 n. 1 c.c.) della società di famiglia.

Conclusioni

Le conclusioni a cui è giunta l’agenzia entrate hanno messo in luce alcune criticità che si riscontrano nella pratica durante il processo di gestione del passaggio generazionale delle imprese, soprattutto in quelle circostanze dove l’imprenditore uscente, molto spesso legato da vincoli affettivi circa l’azienda ceduta, si riservi alcuni “diritti” nell’azienda oggetto di passaggio generazionale.

L’agenzia, un po’ timidamente, non si è spinta oltre, in quanto avrebbe potuto definire quali fossero i diritti che avrebbero potuto far perdere o meno il controllo di diritto in assemblea da parte dell’imprenditore donante l’azienda. La problematica, comunque, resta di grande attualità considerato le sfide che dovranno essere affrontate nei prossimi anni dagli imprenditori in tema passaggio generazionale, nonostante gli enormi sforzi legislativi in materia come da ultimo documentato dalla modifica dell’art. 3 comma 4-ter D. Lgs 346/90 ad opera del D. Lgs 139/2024.  


Per maggiore informazioni, contattami senza impegno inserendo i dati qui sotto: