Istanza di interpello Conferimento, Cessione quote, Fusione
- 18/10/2022
- Posted by: nicolaforner
- Categoria: Cessione, Conferimento, Fusione, Operazioni straordinarie
Con un’unica istanza di interpello venivano formulati due distinti interpelli;
– un interpello c.d. disapplicativo ex. art. 11, co. 2, legge 27/07/2000, n. 212, in relazione al riporto di alcune posizioni fiscali soggettive (eccedenze ace e perdite fiscali) nell’ambito di un’operazione di scissione parziale proporzionale e, successivamente, ad una operazione di fusione per incorporazione;
– un interpello c.d. antiabuso ex. art. 11, co. 1, legge 27/07/2000, n. 212, per quanto concerne un’operazione di scissione parziale proporzionale in relazione al comparto delle imposte dirette; ed in merito ad un’operazione di fusione preceduta, in anni precedenti, da un conferimento di ramo d’azienda e successiva cessione quote con riguardo all’imposta di registro.
Il caso
In questo contributo analizzo il contenuto del secondo interpello (i.e. antiabuso) con cui è sottoposto all’Agenzia delle entrate un quesito in merito all’abusività di un’operazione di conferimento di ramo d’azienda, seguita da una cessione del 100% delle quote nella società partecipata e successiva fusione per incorporazione da parte dell’acquirente del ramo le cui quote sono state cedute.
Secondo il contribuente l’operazione è dotata di valide ragioni extra-fiscali non marginali che farebbero propendere per la non elusività ai fini dell’imposta di registro dell’intera operazione concatenata, benché la stessa, così come strutturata dal contribuente, permetterebbe di ottenere importanti vantaggi di natura tributaria rispetto alla più lineare operazione di cessione diretta del ramo di azienda.
Di seguito, per una migliore comprensione, è rappresentata in forma grafica l’operazione:
Step 1

Alfa 6, facente parte del gruppo Gamma (e in seguito del gruppo Beta), effettua un conferimento di ramo d’azienda nella conferitaria di nuova costituzione Alfa 3.
Step 2

Successivamente Alfa 6 procede con il cedere il 100% delle quote di Alfa 3 alla società cessionaria Alfa.
Step 3

Alfa, titolare del 100% di Alfa3, effettua un’operazione di fusione per incorporazione. Al termine dell’operazione Alfa3 si estingue e viene incorporata in Alfa.
Istanza di interpello Conferimento, Cessione quote, Fusione: la soluzione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, nel rispondere al quesito rivolto dal contribuente, evidenzia in primis come la fusione per incorporazione della società conferitaria in Alfa (cessionaria delle partecipazioni in Alfa 3) realizza i medesimi effetti giuridici ed economici che si sarebbero realizzati attraverso l’acquisizione diretta del ramo di azienda da parte di Alfa.
La conseguenza è che il complesso degli atti posti in essere dal contribuente debbano ritenersi in contrasto con i principi che presiedono alla tassazione proporzionale ai fini dell’imposta di registro della cessione d’azienda o ramo. Tale conclusione è in linea, secondo l’agenzia, con le risposte nr 13 e nr 138 del 2019 che hanno chiarito che “(…) l’effettuazione della preventiva scissione (o conferimento), finalizzata a scorporare il ramo d’azienda oggetto di successiva cessione indiretta mediante il trasferimento della titolarità delle partecipazioni non configura il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario(…)”. Tuttavia, precisa l’agenzia, qualora a seguito delle cessioni delle partecipazioni nel veicolo, l’acquirente proceda alla sua incorporazione mediante una fusione è chiara la volontà di acquisire direttamente l’azienda, risultando il percorso posto in essere dal contribuente tortuoso.
Interpello Antiabuso, Conferimento, Cessione quote, Fusione: valide ragioni extrafiscali non marginali
L’Agenzia, tuttavia precisa che, le prime due fasi dell’operazione, ossia il conferimento di azienda e la cessione della partecipazione (i.e. l’ingresso di Alfa3 nel Gruppo Alfa), sono avvenute nel marzo dell’anno n+4, quindi in un momento temporale in cui la strategia aziendale era dettata dall’azionista di riferimento dell’epoca, ossia il Gruppo Gamma. Successivamente poi, il Gruppo Beta è subentrato alla guida del gruppo Alfa, attraverso l’acquisto nel mercato delle quote di Gamma. Inoltre, la fusione di Alfa 3, rientra nella complessiva linea di riorganizzazione dettata dal neo socio Gamma, che coinvolge anche altre attività del gruppo e che ha come fine quello di ridurre i costi amministrativi, di governance e di sfruttare le sinergie operative delle società coinvolte. Per i motivi sopra esposti (i.e. fusione a distanza temporale rispetto al conferimento, cessione quote, mutamento dell’azionista principale del gruppo, mutate strategie aziendali) l’agenzia ritiene non abusiva l’operazione prospettata dal contribuente.
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